Palazzo Chigi avvia la riforma dell’Editoria

Pubblicati su www.governo.it schema e questionario. Il termine per la risposta è il 20 gennaio 2007


La “Commissione Cheli” parte male: pensa di attribuire deontologia dei giornalisti e provvedimenti disciplinari all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Abruzzo: “Non ci siamo. Il potere politico cerca di mettere sotto schiaffo i giornalisti, mentre gli editori completano il lavoro, negando il contratto”.

Nota di Franco Abruzzo/presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia

“Il Governo, ha deciso di promuovere una riforma organica del settore dell’editoria e, con la Legge Finanziaria, ha formalmente assunto l’impegno di presentare entro i prossimi sei mesi un apposito disegno di legge. Con l’aiuto di un gruppo di esperti presieduto dal primo presidente dell’Autorità garante delle telecomunicazioni, Enzo Cheli, è stato elaborato un indice ed un questionario riguardanti tutti i temi sui quali dovrà intervenire la riforma che viene ora sottoposto all’attenzione delle associazioni rappresentative del mondo dell’editoria e dei soggetti interessati e pubblicato sul sito internet del Governo (www.governo.it). Vogliamo che gli operatori del settore, associazioni ma anche singoli cittadini siano attivamente coinvolti nella partecipazione a tale progetto, rispondendo al nostro questionario ed eventualmente arricchendolo con le loro indicazioni. Il termine per la risposta da indirizzare alla casella di posta elettronica [email protected] è fissato al 20 gennaio 2007”. Fin qui il comunicato diramato ieri da Palazzo Chigi. Questo comunicato nasconde una polpetta avvelenata nella parte apparentemente innocua del documento (il “questionario della riforma dell’editoria”). Il punto 6, dedicato ai Codici deontologici, recita così: “Quali sono i vantaggi, ovvero, svantaggi che potrebbero prevedersi adottando un Codice deontologico generale, applicabile anche all’editoria on-line e fatto proprio dall’Autorità garante per le comunicazioni, che in mancanza di proposta dell’Ordine lo adotterebbe motu proprio, e che sarebbe competente a sanzionar ne le violazioni, secondo la disciplina già prevista per il trattamento dei dati personali? “.

Diciamo subito che Enzo Cheli è un eminente giurista, già giudice costituzionale e presidente dell’Agcom, autore di svariati trattati di diritto costituzionale. Cheli appartiene a quella scuola fiorentina, che, fondata da Piero Calamandrei e Paolo Barile, studia da oltre 50 anni il mondo della televisione e del giornalismo, e che è nota per le sue critiche (legittime) all’esistenza dell’Ordine dei Giornalisti. Di questa scuola prestigiosa fanno parte a buon titolo lo stesso Cheli, Ugo De Siervo (giudice costituzionale) e Roberto Zaccaria (oggi parlamentare dell’Ulivo, docente universitario e già presidente della Rai).

Non sorprende, quindi, il quesito appena citato. E’ figlio di una visione “fiorentina” e che incautamente vuole mettere sotto schiaffo i giornalisti, affidando deontologia e sanzioni disciplinari all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), i cui 9 membri sono nominati secondo questo schema: 4 dal Senato, 4 dalla Camera, mentre il presidente “è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro delle comunicazioni” In nessun caso la nomina può “essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza d ei due terzi dei componenti”. Il presidente, quindi, deve essere una personalità di altissimo profilo, capace di calamitare il consenso della maggioranza e dell’opposizione. L’Agcom è un organismo di estrazione politica, autorità indipendente che riferisce al Parlamento. Anzi è l’occhio del Parlamento sul mondo dei media.

E’ corretto chiedere “quali sono i vantaggi, ovvero, svantaggi che potrebbero prevedersi adottando un Codice deontologico generale, applicabile anche all’editoria on-line e fatto proprio dall’Autorità garante per le comunicazioni, che in mancanza di proposta dell’Ordine lo adotterebbe motu proprio, e che sarebbe competente a sanzionarne le violazioni, secondo la disciplina già prevista per il trattamento dei dati personali?”. Con questa domanda viene sconvolto l’ordinamento attuale, che affida ai Consigli dell’Ordine dei giornalisti la missione di “contribuire a garantire il rispetto della personalità dei giornalisti e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale del diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell’interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla” (sentenza 11/1968 della Corte costituzionale firmata da Aldo Sandulli). Nel caso specifico le “regole” fissate dal legislatore (artt. 2 e 48 l. 69/1963) sono il perno, come afferma il contratto di lavoro, dell’autonomia dei giornalisti: l’editore non può impartire al direttore disposizioni in contrasto con la deontologia professionale, mentre il direttore deve garantire l’autonomia del suo collettivo redazionale.. La risposta, quindi, è ovviamente positiva: sono evidenti i vantaggi collegati alla stesura di un “Codice deontologico generale”. La deontologia è il cuore di ogni professione. Quel “Codice generale”, però, è già scritto nella legge professionale citata; nella legge sulla stampa (che, con l’articolo 15, proibisce la pubblicazione di foto raccapriccianti o impressionanti); nelle leggi sulla privacy (675/1996 e 196/2003) che hanno partorito “Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”; nell’articolo 114 (comma 6) del Cpp e nell’articolo 13 del Dpr 448/1988 sul processo penale minorile (assorbito nell’articolo 50 del dlgs 196/2003), che bloccano anche le notizie indirette tali da determinare l’identificazione del minore: un reticolo di norme arricchito dalla legge 27 maggio 1991 n. 176 (Convenzione Onu 1989 sui diritti del bambino); nella nuova “Carta di Treviso” scritta di comune accordo tra Ordine nazionale e Garante della Privacy (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2006); nella “Carta dei doveri del giornalista” (firmata dall’Ordine e dalla Fnsi l’8 luglio 1993).

Eppure quel punto 6 del questionario è figlio di una cultura del sospetto, quando afferma grosso modo “che in mancanza di proposta dell’Ordine l’Autorità garante per le comunicazioni adotterebbe motu proprio il Codice deontologico generale, applicabile anche all’editoria on-line. L’Autorità garante per le comunicazioni sarebbe competente a sanzionarne le violazioni, secondo la disciplina già prevista per il trattamento dei dati personali”. Perché l’Ordine nazionale non dovrebbe proporre un testo di “Codice generale”, avendo già scritto egregiamente il Codice della privac y, la nuova Carta di Treviso, la Carta dei doveri del giornalista, la Carta Informazione e Pubblicità, la Carta Informazione e Sondaggi, la Carta dei Doveri dell’Informazione economica? Il giudice delle regole è soltanto l’Ordine professionale anche rispetto al Codice della privacy. Cheli è incorso in uno svarione, quando attribuisce al Garante della privacy funzioni di giudice dei giornalisti. Il giudice della privacy, invece, per i giornalisti, è soltanto l’Ordine professionale (art. 13, punto 2, del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica).

Le considerazioni sopra esposte consentono di risalire alle ragioni che hanno spinto il Parlamento nel 1963 a tutelare la professione giornalistica. Senza legge professionale, direttori e redattori sarebbero degli impiegati di redazione vincolati soltanto da un articolo (2105) del Codice civile che riguarda gli obblighi di fedeltà verso l’azienda. Il direttore non sarebbe giuridicamente nelle condizioni di garantire l’autonomia della sua redazione. E’ quello che vogliono gli editori, impegnati da due anni nell’impresa di smontare un contratto di lavoro fortemente deontologico sin dalla prima stesura risalente al 1911.

Non ci siamo. Il potere politico, tramite la Commissione Cheli, cerca di mettere sotto schiaffo i giornalisti, mentre gli editori completano il lavoro, negando il contratto. Cheli farebbe bene a compiere una precipitosa marcia indietro e a prendere atto che il Parlamento, con le leggi sulla privacy e sulla comunicazione pubblica (150/2000), ha rafforzato notevolmente l’Ordine dei giornalisti, mentre l’articolo 2 del dlgs 70/2003 definisce «professione regolamentata» quella professione riconosciuta ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 (Attuazione della direttiva 89/48/CEE) ovvero ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 (Attuazione della diretti va 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE). Il dlgs 70/2003, il dlgs 319/1994 e il dlgs 277/2003 “europeizzano” la professione italiana di giornalista.

Soltanto nel 2003, con il dlgs 277 citato, la Repubblica italiana ha compiuto un atto di riparazione parziale, modificando la tabella delle professioni (allegato C) inclusa nel dlgs 319/1994 (che ingloba la direttiva 92/51/CEE). Oggi, infatti, la professione di giornalista rientra tra quelle caratterizzate dal possesso del diploma (e non dalla laurea) riconosciute come tali dal dlgs 2 maggio 1994 n. 319, che ha dato “attuazione alla direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE”. Il dlgs 8 luglio 2003 n. 277 ha dato, invece, attuazione della direttiva 2001/19/CE, che mod ifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali. L’allegato II (di cui all’art. 2, comma 1, lettera l) del dlgs 277/2003 cita espressamente la professione di giornalista come vigilata dal Ministero della Giustizia. L’allegato II del dlgs 277/2003 ha anche sostituito, come riferito, l’allegato C del dlgs 319/1994. I dlgs 277/2003 e 319/1994 in sostanza dicono, con l’allegato II (ex allegato C), che la professione giornalistica (italiana), organizzata (ex legge 69/1963) con l’Ordine e l’Albo (in base all’art. 2229 Cc) e costituzionalmente legittima (sentenze 11 e 98/1968, 2/1971, 71/1991, 505/1995 e 38/1997 della Consulta), ha oggi sì il riconoscimento dell’Unione europea, ma a un livello inferiore rispetto a quelle comprese nell’allegato A del Dlgs 115/1992 caratterizzate dalla laurea. Con la “riforma Mastella”, questo gap dovrebbe essere superato, prevedendo la laurea come titolo obbligatorio per l’accesso al praticantato giornalistico (nel rispetto del comma 18 dell’articolo 1 della legge 4/1999).

IL DOCUMENTO
Riforma dell’Editoria – Premessa dello schema e del questionario
Il sistema normativo che regola l’intervento dello Stato nel settore dell’editoria e dei prodotti editoriali è caratterizzato da una serie di provvedimenti legislativi che traggono la loro origine dalla legge sulla stampa n.47 del 1948.
L’intero sistema di sostegno tuttavia risente ormai di un crescente distacco con le nuove realtà tecnologiche e con il conseguente ingresso di nuovi attori nel mondo editoriale.
L’esigenza di un progetto innovativo, in grado di affrontare carenze e soluzioni obsolete, appare, pertanto, forte e improcrastinabile.
Per questo, il Governo, ha deciso di promuovere una riforma organica del settore dell’editoria e, con la Legge Finanziaria, ha formalmente assunto l’impegno di presentare entro i prossimi sei mesi un apposito disegno di legge.
Una riforma così ampia come quella che è oggi necessaria non può, tuttavia, andare a buon fine se non si crea un consenso profondo, nel mondo dell’informazione, nella società, nel parlamento, sull’esigenza e sull’urgenza di un intervento in profondità.
A questo fine, in uno sforzo al quale parteciperanno tutti i ministeri le cui competenze siano chiamate in causa, il Governo vuole ascoltare e coinvolgere tutti gli attori del mondo dell’editoria: dai giornalisti agli editori, dalle agenzie di stampa agli edicolanti e ai distributori, dai grandi quotidiani ai giornali di partito, dalle cooperative di giornalisti ai settimanali locali e diocesani, dalle radio alle televisioni locali.
Saranno altresì consultati gli ordini professionali e le autorità indipendenti come l’Antitrust, l’Autorità per le Telecomunicazioni e il Garante della Privacy e verrà puntualmente informato il Parlamento attraverso le competenti commissioni di Camera e Senato.
Tutto questo, per garantire il pluralismo dell’informazione, assicurando un mercato libero e aperto ma nel quale non manchino le tutele per le voci meno potenti; per sostenere il rinnovamento tecnologico e industriale del mondo dell’editoria trasformando, così, progressivamente la natura dell’aiuto pubblico da mero contributo al riequilibrio dei conti economici delle imprese a vero e proprio strumento di innovazione e, dunque, di crescita e di creazione di nuova occupazione; per contribuire al riequilibrio dei conti dello Stato prevedendo anche per il settore dell’editoria ad una riduzione della spesa pubblica da attuarsi concentrando le provvidenze sui soggetti più deboli.
Con l’aiuto di un gruppo di esperti presieduto dal primo presidente dell’Autorità garante delle telecomunicazioni, Enzo Cheli abbiamo elaborato un indice ed un questionario riguardanti tutti i temi sui quali dovrà intervenire la riforma che sottoponiamo all’attenzione delle associazioni rappresentative del mondo dell’editoria e dei soggetti interessati e pubblichiamo sul sito internet del Governo.
Vogliamo che gli operatori del settore, associazioni ma anche singoli cittadini siano attivamente coinvolti nella partecipazione a tale progetto, rispondendo al nostro questionario ed eventualmente arricchendolo con le loro indicazioni.
Il termine per la risposta da indirizzare alla casella di posta elettronica [email protected] è fissato al 20 gennaio 2007.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
(On. Ricardo Franco Levi)
………………………………………

SCHEMA PER UNA DISCIPLINA ORGANICA DEL SETTORE EDITORIALE

1. L’impresa editoriale e il ruolo del giornalista
1.Definizione. 2.Tipologia delle imprese editoriali e giornalistiche. 3.Lo statuto dell’impresa giornalistica ( rapporti interni tra le diverse componenti ). 4.La trasparenza delle fonti di finanziamento (art. 21, 5° comma Cost.). 5.L’azienda editoriale e l’innovazione tecnologica (editoria elettronica e altro), il diritto d’autore. 6.Gli uffici stampa. 7.La componente professionale e il contratto collettivo di lavoro 8.Ordine, Albo e codici deontologici.

2. Il prodotto editoriale
1.Definizione di prodotto editoriale: il giornale, il periodico, le rassegne stampa e il libro, l’editoria elettronica. 2.Stampa nazionale e locale. 3.I giornali murali. 4.Le agenzie di stampa. 5.La “free press”.

3. Il mercato editoriale
1.Definizione. 2.Mercato editoriale e mercati connessi. 3.Posizioni dominanti e disciplina anti trust. 4.Distribuzione e vendite. 5.La pubblicità (commerciale e istituzionale).

4. Le provvidenze
1.Definizione. 2.Provvidenze dirette. 3.Individuazione dei destinatari. 4.Metodi di calcolo (costi e tirature). 5.Provvidenze indirette. 6.Le agevolazioni tariffarie.
7. Il credito agevolato. 8. Interventi per lo sviluppo della domanda.

5. Limiti, controlli, responsabilità
A) Sul piano amministrativo
1.Poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Registro delle imprese di comunicazione. 2.Poteri dell’Autorità giudiziaria e registrazione dei giornali e dei periodici.
B) Sul piano penale
1.Reati a mezzo stampa. 2.Responsabilità penale e civile. 3.Risposte e rettifiche. 4.Tutela del segreto e della privacy.

6. Distribuzione della materia nel sistema delle fonti normative
1.Sistema delle fonti: a) disciplina comunitaria b) disciplina nazionale c) disciplina regionale d) raccordi fra fonti comunitarie, nazionali e regionali. 2.Criteri direttivi per la redazione di un testo unico. 3.Delegificazioni e regolamenti delegati.

QUESTIONARIO SULLA RIFORMA DELL’EDITORIA

Premessa
Il sistema normativo che regola il settore dell’editoria e dei prodotti editoriali è caratterizzato da una serie di provvedimenti legislativi che traggono la loro origine dalla legge sulla stampa n.47 del 1948 e che si sono , da allora, stratificati nel tempo.
In attuazione del principio contenuto nell’articolo 21 della Costituzione si è progressivamente affermata, grazie anche al contributo della giurisprudenza costituzionale in materia, l’idea della necessità di interventi finalizzati a favorire un’informazione pluralistica e differenziata.
Tuttavia l’intero sistema risente ormai di un crescente scollamento con la realtà di un settore investito in modo diretto e continuo dall’innovazione nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La sfida digitale ha, di fatto, messo a dura prova un assetto organico che le passate stratificazioni normative avevano già indebolito.
L’esigenza di una riforma organica e complessiva per il settore editoriale appare, pertanto, improcrastinabile.
Persuasi che, per essere concepita e realizzata nel migliore dei modi, una simile riforma debba partire dall’ascolto dei soggetti presenti nel settore, , vi sottoponiamo i seguenti quesiti:

I PARTE
L’IMPRESA, IL GIORNALISTA E IL PRODOTTO EDITORIALE

L’impresa editoriale
1) Ritenete che l’impresa editoriale debba essere tipizzata con forme giuridiche determinate e, se sì, quali pensate che dovrebbero essere queste forme?
2) Se ritenete necessario immaginare nuovi prodotti editoriali per far fronte all’impatto dell’innovazione tecnologica, considerate opportuno individuare una specifica tipizzazione delle imprese che forniscono tale tipologia di prodotto?

Statuto dell’impresa e ruolo del giornalista
3) Ritenete opportuna l’adozione di uno statuto dell’impresa editoriale? E se sì, quali pensate possano essere gli strumenti per garantire il bilanciamento dei poteri all’interno della medesima impresa?
4) Quale valore e quale ruolo attribuite al contratto collettivo di lavoro nel garantire le condizioni per un rapporto equilibrato tra la proprietà e la componente professionale ?
5) E,ancora, se considerate che una particolare attenzione vada data alla relazione tra testata e lettori, pensate che per questo servano nuovi strumenti? E ,se sì, quali?

Codici deontologici
6) Quali sono i vantaggi, ovvero, svantaggi che potrebbero prevedersi adottando un Codice deontologico generale, applicabile anche all’editoria on-line e fatto proprio dall’Autorità garante per le comunicazioni, che in mancanza di proposta dell’Ordine lo adotterebbe motu proprio, e che sarebbe competente a sanzionarne le violazioni, secondo la disciplina già prevista per il trattamento dei dati personali?

Trasparenza della proprietà e delle fonti di finanziamento
7) Ritenete correttamente tutelati i principi della trasparenza della proprietà e delle fonti di finanziamento delle imprese editoriali o pensate che sarebbe necessario immaginare una ridefinizione delle forme attraverso le quali si dà oggi conto degli assetti proprietari e dei canali di finanziamento delle imprese e si esercita il controllo delle Autorità garanti del settore, eventualmente anche attraverso la revisione delle varie tipologie di registrazione previste ?

Il prodotto editoriale
8) Cosa intendete per prodotto editoriale, ed in particolare, ritenete sufficiente ed esaustiva la dizione dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2001 ovvero ritenete necessaria una puntuale definizione delle fattispecie quali il giornale, il periodico, il libro, l’editoria elettronica, le rassegne stampa, ecc., ai fini di una più chiara individuazione della loro natura giuridica ed economica, anche in considerazione di quanto già definito in materia di diritto d’autore, sia in ambito nazionale che comunitario?
9) Ritenete che occorra individuare, fermo restando il possesso del carattere propriamente informativo, un nuovo prodotto editoriale generato dall’impatto dell’innovazione tecnologica nel settore o le fattispecie attualmente delimitate sono sufficientemente aperte e capaci, pertanto, di inglobare anche le caratteristiche proprie delle nuove tecnologie?

II PARTE
IL MERCATO EDITORIALE

Premessa
Le più recenti discipline legislative sono intervenute sulla definizione del mercato televisivo (legge n. 249 del 1997) o del più ampio sistema integrato delle comunicazioni (legge n. 112 del 2004), ma non del mercato tipicamente editoriale e del connesso mercato pubblicitario se non sotto il profilo del prodotto editoriale di cui alla legge n. 62 del 2001. Restano, invece, del tutto fermi alla disciplina degli anni Ottanta gli attuali limiti antitrust di settore calcolati solo sulla tiratura e solo in relazione alla stampa quotidiana. Questo quadro tradizionale del settore editoriale si è, più di recente, venuto evolvendo verso nuovi segmenti, che ne stanno continuamente mutando il profilo: pensiamo all’editoria elettronica, alla free press e ai prodotti collaterali. Pertanto, in considerazione della complessità del tema, si sottopongono i seguenti quesiti:

Il mercato editoriale e pubblicitario
1) Quali dovrebbero essere i confini del mercato editoriale rispetto agli altri media, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e di un certo grado di convergenza fra i diversi media? Vi sono distinzioni da operare rispetto al mercato di editoria elettronica?
2) Sussistono le condizioni per considerare come autonomo mercato i c.d. prodotti collaterali ai quotidiani (es. libri, dvd, cd musicali)?
3) Sarebbe opportuno introdurre nuove regole per la pubblicità sull’editoria? In particolare, per l’editoria elettronica sarebbero opportune regole di tipo qualitativo (es. limiti dimensionali dei banner o dei pop-up rispetto allo schermo, divieto di tecniche subliminali) o quantitativo (es. limiti al numero di pop-up rispetto al tempo di connessione con il sito)?

Posizioni dominanti e limiti antitrust
4) Il parametro della tiratura può considerarsi ancora oggi soddisfacente o sarebbero preferibili altri parametri (es. vendite, fatturato complessivo) anche tenendo conto della presenza dell’impresa in più segmenti del mercato editoriale?
5) I limiti antitrust dovrebbero essere fissati esclusivamente in relazione alla periodicità dei mezzi o potrebbero essere differenziati in relazione ai contenuti, includendo la stampa di informazione, la stampa sportiva, la stampa economica nonché la free press?

La rete di vendita
6) Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della liberalizzazione delle diverse reti di vendita (abbonamenti, edicole, strillonaggio, punti alternativi), e quali miglioramenti sono possibili?

III PARTE
LE PROVVIDENZE

Premessa
L’attuale sistema delle provvidenze, per il sovrapporsi di differenti normative introdotte in risposta ad esigenze specifiche e contingenti, si presta a distorsioni che ne compromettono l’efficacia rispetto all’obiettivo primario di difesa del pluralismo. Esso, inoltre, mal si presta a sostenere tanto l’innovazione tecnologica delle imprese quanto l’avvio di nuove iniziative e l’ingresso di nuovi operatori sul mercato. L’attuale sistema delle provvidenze non consente, infine, un’adeguata valutazione né dell’impegno finanziario dell’amministrazione pubblica né, come conseguenza, dei tempi e delle modalità di erogazione delle provvidenze stesse. Per tutte queste ragioni, non appare più rinviabile, all’interno di una più generale riforma del settore dell’editoria, un riflesisone e un intervento sull’attuale assetto del sistema della provvidenze.

Questionario
1) A vostro parere, avendo riguardo agli obiettivi ultimi della normativa, quali sono i punti di forza e di debolezza dell’attuale sistema delle provvidenze all’editoria?
2) A vostro parere, l’attuale normativa riesce a conciliare adeguatamente l’ingresso di nuovi soggetti sul mercato e la trasformazione delle imprese esistenti in seguito alla dinamica tecnologica e di mercato?
3) Ritenete possibile, anche in considerazione della indispensabile azione di contenimento della spesa pubblica, contemperare la tutela del prodotto editoriale di base con la promozione dell’innovazione tecnologica?
4) Per ciò che attiene, in particolare, al possibile sostegno all’innovazione, ritenete utile prevedere strumenti dedicati in modo specifico al settore editoriale o considerate, invece, più opportuno estendere all’editoria gli strumenti già oggi a disposizione degli altri settori industriali?
5) Quali forme di sostegno pubblico (tariffarie e non) considerate più utili per l’editoria telematica e multimediale, tenuto conto della centralità di questo segmento per lo sviluppo della società dell’informazione?
6) Quali forme di agevolazioni potrebbero rivelarsi più efficaci per favorire lo “start up” di un’impresa editoriale? Quale potrebbe essere un arco temporale di applicazione sufficiente per valutare l’efficacia di tale tipologia di intervento?
7) A vostro parere, l’imposizione di specifici legami tra tipologie di spesa e volumi di produzione e ammontare delle provvidenze, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche, appare condivisibile oppure limita e distorce le scelte delle imprese?
8) Nella realtà, ormai prossima, di servizi postali liberalizzati su scala europea quali opportunità vedete per le imprese editoriali? A vostro giudizio, l’instaurarsi di una concorrenza tra i gestori dei servizi postali potrebbe ridurre l’ampiezza del sostegno pubblico alla spedizione dei prodotti editoriali, eventualmente trasformandolo in un sostegno selettivo per i comparti di prodotti editoriali più deboli? In ogni caso, considerate che il passaggio ad un sistema di sconti in misura fissa, invece che percentuale, per la spedizione di prodotti editoriali potrebbe contribuire ad attivare dinamiche di razionalizzazione dei costi di gestione da parte delle imprese?
9) A vostro parere, sarebbe opportuno un intervento mirato a sviluppare il pluralismo informativo tramite il rafforzamento della domanda di prodotti editoriali? Quale ordine di priorità dovrebbero eventualmente avere gli interventi sulla domanda? Quali sarebbero, eventualmente, le direttrici da privilegiare in questo ambito?
…………………

EDITORIA: LEVI, SCHEMA RIFORMA PRIMO PASSO ANCHE PER DIALOGO
Roma, 27 dicembre 2006. ”Il primo passo sulla strada della riforma dell’editoria con la speranza che si possa cosi’ offrire anche un quadro di riferimento per la ripresa del dialogo tra editori e giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti”. Cosi’ Ricardo Franco Levi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, commenta la presentazione dello schema della riforma del settore che, accompagnato da un dettagliato questionario, e’ stato inviato oggi a tutte le associazioni rappresentative del mondo dell’editoria e alle competenti commissioni di Camera e Senato e che e’ stato, contemporaneamente, pubblicato sul sito internet del Governo. ”L’impresa editoriale e il ruolo del giornalista’, ‘Il prodotto editoriale’, ‘Il mercato editoriale’, ‘Le provvidenze’, ‘Limiti, controlli, responsabilita”, ‘Distribuzione della materia nel sistema delle fonti normative’: sono questi – dice un comunicato – i capitoli dello schema di riforma preparato con l’aiuto di un gruppo di lavoro presieduto da Enzo Cheli, primo presidente dell’Autorita’ garante delle telecomunicazioni”. ”Con la presentazione dello schema e del questionario – prosegue la nota – il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio avvia una larga consultazione per preparare il disegno di legge per una riforma organica del settore dell’editoria che il Governo si e’, con la Legge Finanziaria, impegnato a presentare al Parlamento entro i prossimi sei mesi”. ”Tutto questo, cosi’ si legge nella nota di accompagnamento dello schema e del questionario, ‘per garantire il pluralismo dell’informazione, assicurando un mercato libero e aperto ma nel quale non manchino le tutele per le voci meno potenti; per sostenere il rinnovamento tecnologico e industriale del mondo dell’editoria trasformando, cosi’, progressivamente la natura dell’aiuto pubblico da mero contributo al riequilibrio dei conti economici delle imprese a vero e proprio strumento di innovazione e, dunque, di crescita e di creazione di nuova occupazione; per contribuire al riequilibrio dei conti dello Stato prevedendo anche per il settore dell’editoria ad una riduzione della spesa pubblica da attuarsi concentrando le provvidenze sui soggetti piu’ deboli”. (Asca, red-val/mcc/lv 271722 DIC 06).

EDITORIA: FNSI, DAL GOVERNO SEGNALI MOLTO IMPORTANTI
Roma, 27 dicembre 2006. ”Giungono segnali molto importanti dal Governo, proprio nel giorno in cui riprendono le pubblicazioni i quotidiani dopo cinque giorni di assenza dalle edicole”. Lo afferma in un comunicato il Segretario Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Paolo Serventi Longhi. ”Il sito governo.it – annota Serventi Longhi – pubblica lo schema per una disciplina organica del settore editoriale che assume la veste di un vero e proprio testo unico di riforma delle norme riguardanti l’editoria e il giornalismo. Si tratta di uno schema predisposto dal Dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio che affronta in maniera organica i diversi problemi, dal prodotto editoriale al mercato e alla pubblicita’, dalle provvidenze ai limiti e ai controlli, dallo statuto dell’impresa al ruolo e alla deontologia dei giornalisti. Sottoporro’ lo schema, gia’ illustrato dal Sottosegretario Ricky Levi, alla riunione della Giunta convocata per il 9 gennaio sui temi contrattuali. Risponderemo al questionario del Governo sottolineando le attuali distorsioni del sistema della comunicazione, specie per quanto riguarda l’intervento dello Stato a sostegno delle imprese editoriali. Occorrera’ naturalmente coordinare il lavoro della Commissione presieduta dal Prof. Enzo Cheli sulla riforma dell’Editoria con il disegno di legge governativo sulle televisioni e le radio presentato in Parlamento dal Ministro della Comunicazione, Paolo Gentiloni”. ”Un segnale altrettanto importante – prosegue il segretario della Fnsi – e’ giunto ieri dal Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, che ha annunciato un forte intervento governativo sui temi del precariato e del mercato del lavoro giornalistico e della riforma della previdenza dell’Inpgi. La Federazione della Stampa sottolinea nuovamente la disponibilita’ a collaborare con le istituzioni e con le altri parti sociali per sviluppare il pluralismo e l’indipendenza dei media, e nello stesso momento a creare le condizioni per l’avvio di negoziati contrattuali costruttivi. Ma per questo occorre che si manifesti finalmente una volonta’ di dialogo della Federazione degli Editori che finora ha creato soltanto un incomprensibile muro contro muro con i continui rifiuti ad ogni tavolo di trattativa”. (Asca, red/mcc/alf 271746 DIC 06).

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