Quesito posto dal presidente dell’Ordine della Lombardia L’azionista-tiranno di un società editoriale può farsi assumere come praticante dalla stessa società?

L’Inpgi risponde di no: l’incompatibilità è assoluta.


Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Milano, avvalendosi dei poteri istruttori riconosciutigli dall’articolo 6 della legge 241/1990, ha posto al direttore generale dell’Inpgi un quesito che può essere riassunto così: “L’azionista-tiranno di un società editoriale può farsi assumere come praticante dalla stessa società?”. L’Inpgi, nella persona del suo direttore generale avv. Arsenio Tortora, ha risposto negativamente con una memoria che viene qui pubblicata integralmente: “Caro Presidente, fornendo riscontro alla tua nota del 19 dicembre u.s., riassumo brevemente i criteri elaborati dalla giurisprudenza – ai quali l’Istituto si attiene – circa la possibilità di costituire un efficace rapporto assicurativo previdenziale, relativamente ai giornalisti assunti alle dipendenze di società delle quali siano soci ovvero nelle quali siano titolari di cariche sociali.

Per quanto concerne il primo aspetto, è noto che – in via di principio – la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente fra una società ed un proprio socio è legittima, purché tali soggetti siano effettivamente titolari di una personalità giuridica reciprocamente distinta (Cass. 6827/1999).

L’efficacia del rapporto, quindi, è subordinata alla circostanza che tale distinzione sia reale, e che pertanto il socio/dipendente non possa condizionare – in ragione del proprio particolare status – l’andamento gestionale ed organizzativo dell’azienda.

Secondo costante giurisprudenza, quindi, non si può configurare l’esistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato tra società e il socio quando questi eserciti – indipendentemente dalla percentuale di capitale o dalla carica ricoperta – l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società (Cass. 21759/2004).

Quale indefettibile corollario a tale principio, si rileva l’esistenza di una incompatibilità assoluta in tutte quelle fattispecie in cui la prestazione lavorativa subordinata sia fornita dal socio unico o dal c.d. socio “tiranno”, vale a dire nei casi in cui la partecipazione al capitale sociale sia così rilevante da influire in misura decisiva sulle determinazioni assunte dalla società. In tale fattispecie rientra la situazione da te prospettata, posto che P.P. risulta proprietario del 95% del capitale sociale della “XW Srl”. Questa circostanza determina l’impossibilità di costituire una valida posizione assicurativa riferita al giornalista de quo presso la gestione principale dell’Istituto.

Per quanto concerne, invece, l’assunzione di cariche sociali da parte del lavoratore dipendente, va premesso che, in linea generale, tale circostanza non costituisce un elemento di incompatibilità qualora sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento ad un effettivo potere di supremazia gerarchica e di controllo da parte della società.

In proposito, infatti la giurisprudenza è concorde nell’affermare la sussistenza di un efficace rapporto di lavoro dipendente (che determina pertanto l’insorgenza di un valido rapporto previdenziale) in tutti quei casi in cui il lavoratore al quale sono state attribuite funzioni di amministrazione sia effettivamente ed in concreto soggetto a un potere di eterodirezione o comunque di dipendenza gerarchica e funzionale dall’organo capace di esprimere la volontà societaria.

Ciò che rileva, quindi, è l’esistenza di un organo sovraordinato all’amministratore/lavoratore al quale – da statuto – siano conferiti i poteri di formazione ed espressione della volontà sociale, in modo da garantire la permanenza del principio di distinzione fra i diversi soggetti del rapporto di lavoro e di salvaguardare l’esistenza del rapporto gerarchico funzionale, tipico del lavoro subordinato.

Solo con riferimento alla figura dell’amministratore unico è stata ravvisata l’esistenza di una incompatibilità assoluta (Cass. 13009/2003), mentre per quanto riguarda la posizione del lavoratore che rivesta la carica di amministratore delegato è stato precisato che il rapporto organico che lo lega alla società non esclude – in via di principio – la configurabilità di un rapporto di lavoro fra le parti, a condizione tuttavia che l’esistenza di detto rapporto di dipendenza risulti dal concreto svolgimento, in posizione di subordinazione, di attività estranee alle funzioni inerenti alla carica rivestita.

In questi casi, quindi, è necessario condurre una approfondita disamina dei poteri conferiti all’amministratore delegato, al fine di accertare se lo stesso debba o meno rispondere – per quanto concerne l’attività di gestione ed organizzazione della struttura societaria – ad un organo terzo ad esso sovraordinato.

Particolare rilevanza assume, in tale ambito, l’attribuzione all’amministratore delegato della facoltà di costituire, disciplinare ed estinguere i rapporti di lavoro con il personale dipendente, in quanto l’eventuale titolarità di tali poteri determinerebbe l’inammissibile coincidenza in un unico soggetto di entrambe le posizioni giuridiche del datore di lavoro e del lavoratore.

Le considerazioni svolte, tuttavia, afferiscono unicamente ai profili circa la configurabilità o meno di un valido rapporto di lavoro subordinato, in quanto fattispecie idonea a determinare l’efficace costituzione del sottostante rapporto assicurativo previdenziale presso la gestione principale dell’Istituto.

Ogni questione relativa alla sussistenza o meno, nelle fattispecie descritte, dei presupposti per il riconoscimento dello status professionale di praticante in capo ai lavoratori assunti da aziende di cui detengono partecipazioni societarie è infatti – come è ovvio – demandata alla competenza dell’Ordine professionale da te presieduto

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