Pratiche commerciali scorrette. L’Antitrust sanziona Easy Download

960.00 euro di multa alla società di diritto inglese Euro Content Ltd (con sede operativa in Germania), con annessa pubblicazione sulla home page del proprio sito internet www.easy-download.info della delibera di condanna dell’Autority, per aver fatto pagare abbonamenti agli utenti al fine di poter scaricare dalla rete programmi gratuiti.

Secondo l’Autorità – intervenuta a seguito delle oltre 5000 denunce di cittadini, raccolte dalle principali associazioni dei consumatori nazionali ed il cui procedimento si è chiuso lo scorso 15 novembre con la determinazione in commento – la società avrebbe indotto i consumatori, con meccanismi ingannevoli e ricorrendo all’utilizzo di siti-ponte (vale a dire link esterni al quale erano indirizzati gli internauti per la registrazione anagrafica e la conclusione del contratto), a scaricare dal proprio sito software, solitamente disponibili in rete gratuitamente, senza chiarire che si trattava di operazioni a pagamento. In questo modo i consumatori attivavano – secondo quanto argomentato dall’Autority – inconsapevolmente un contratto di abbonamento della durata di 24 mesi, per 8 euro al mese, che non avrebbero altrimenti sottoscritto: il contratto pare prevedesse il pagamento anticipato, pari a 96 euro per la prima annualità, tramite bonifico bancario. Apparentemente, quindi, la forma dell’accordo era quella prevista ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo) relativa ai “contratti conclusi fuori dei locali commerciali”, per i quali il contraente debole può esercitare il proprio diritto di recesso entro i successivi 10 giorni lavorativi dalla stipula. In proposito, trascorso questo lasso temporale, la Euro Content Ltd – secondo quanto accertato – richiedeva attraverso una mail il pagamento del compenso pattuito ed innanzi al rifiuto opposto dall’utente inoltrava solleciti di pagamento (facendo peraltro leva sulla psicologia dei destinatari con frasi di particolare effetto) minacciando il ricorso alla procedura di recupero forzoso del credito. Sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agcm, l’impresa britannica avrebbe fatto ricorso – per pubblicizzare i propri servizi – a termini ingannevoli per i consumatori al fine di promuovere i propri servizi, acquistando da un’altra società (la Silver Retail Services Ltd), termini quali “gratis” o “gratuito” alla stregua di parole chiave per la ricerca sui principali motori presenti in internet. Tale circostanza – si legge nella delibera – veniva confermata dalla stessa Google Italia che avrebbe conseguentemente sospeso il servizio «(…) appena realizzato da verifiche interne che la sponsorizzazione facente capo alla SRS risultava incompatibile con la policy di Adwords» (Cfr. Il Sole 24 Ore, 16/11/2010, p. 25), in quanto basata sul meccanismo dei siti ponte. Per completezza, è doveroso sottolineare che la società sottoposta a procedimento rivendicava la correttezza del proprio operato. Si aggiunga che, ai fini della decisione, l’Antitrust richiedeva il parere dell’Agcom che osservava con assoluta chiarezza la scorrettezza mantenuta dalla Euro Content Ltd, ritenendo la pratica commerciale utilizzata per fornire informazione all’utente sulle condizioni economiche dell’offerta foriera di equivoci e fraintendimenti in quanto idonea ad ingenerare nello stesso il convincimento di poter scaricare gratuitamente software da internet, aggressiva sotto il profilo della difficoltà per il consumatore di ricevere – nel momento della conclusione dell’accordo – opportuna e necessaria informazione in merito al diritto di recesso e, infine, scorretta con riguardo all’invio dei solleciti di pagamento per la difficoltà che avrebbe incontrato il consumatore a richiedere la ripetizione delle somme indebitamente versate. In conclusione, secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Euro Content ha messo in atto due distinte tecniche promozionali scorrette: la prima consistente nel far ritenere che i software potessero essere scaricati gratuitamente, la seconda nell’esercitare un notevole grado di pressione psicologica nei confronti di chi non pagava minacciando le vie legali, disponendo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 480.000 euro per ciascuna pratica, la pubblicazione di un estratto della delibera sia nella home page del sito www.easy-download.info che in quella di registrazione www.easy-download.info/register. (S.C per NL)

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