Procedura civile. C.t.u. percipiente ed onere della prova

E’ noto il principio secondo cui la c.t.u. operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche non già di valutazione di fatti già acclarati assurge a prova


Vanacore Giorgio
Le novita’ di Diritto & Diritti del 27/11/2008

E’ noto il principio secondo cui la c.t.u., nelle cc.dd. scienze tecniche, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche (cd. c.t.u. percipiente), e non già di valutazione di fatti già acclarati (cd. c.t.u. deducente), assurge a vera e propria a fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione, e cio’, si badi bene, senza comportare, in capo all’allegante, il venir meno dell’onere della prova: giur. costante, in seno a cui leggasi Cass. 26 aprile – 22 giugno 2005 n. 13401: «Se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non può produrre prova; se, viceversa, al consulente è conferito l’incarico dì accertare fatti non altrimenti accertabili che con l’impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente, la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo» (ex plurimis, Cass. 8 gennaio 2004 n. 88, idd., 21 luglio 2003 n. 11332, 16 maggio 2003 n. 7635, 30 gennaio 2003 n. 1512, 4 novembre 2002 n. 15399, 31 luglio 2002 n. 11359, 15 aprile 2002 n. 5422, 7 marzo 2001 n. 3343, 12 dicembre 2000, n. 15630, 17 agosto 2000 n. 10916, 20 giugno 2000, n. 8395; nella giur. di merito, Trib. Monza 17 gennaio 2007, Trib. Bari, sez. Modugno, 26 luglio 2005). In dottrina, tra tutti, Boni, I poteri istruttori delle parti e del Giudice. In particolare: problemi in tema di ammissibilità della prova per testimoni in relazione ai limiti previsti dal codici civile; consulenza tecnica d’ufficio; tecniche di redazione dei provvedimenti, Relazione dell’11 giugno 2003 in Roma ad un corso di formazione per magistrati, 16; Comoglio, Le prove civili, Torino, 1998, 490 ss.; De Tilla, Il consulente tecnico nella elaborazione giurisprudenziale, in Giust. Civ., 1993, II, 63; Suriano, I poteri istruttori delle parti e del giudice. Ammissione, assunzione e valutazione della prova, con particolare riguardo alla consulenza tecnica d’ufficio, Relazione del 15 maggio 2002 in Roma ad un corso di formazione per magistrati, 2-3; Zuliani, La fase istruttoria nel processo civile ordinario: ammissione, acquisizione, assunzione e valutazione delle prove, Relazione del 16 – 20 giugno 2003 in Roma a ad un corso di formazione per magistrati, 26. Pregevole rassegna degli orientamenti in Morlini, I poteri ufficiosi del giudice ed in particolare la consulenza tecnica d’ufficio, 49 e s., in http://appinter.csm.it/incontri/relaz/12754.pdf.

Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

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