Pubblicato in G.U. il DPR sulla semplificazione e il riordino dei contributi di cui all’articolo 3 della legge 250/1990 (cd. provvidenze editoria)

Gazzetta Ufficiale N. 299 del 23 Dicembre 2010 – DPR 25 novembre 2010, n. 223 – Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0245).

 
Capo I
 
Semplificazione e riordino dei contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei
contributi all’editoria;
Visto l’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto l’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l’opportunita’ di emanare misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche’ di ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e i
criteri direttivi indicati nel citato articolo 44 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 525, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
142;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 14 dicembre 2009;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario;
Considerato che la Prima Commissione Permanente del Senato ha
specificamente segnalato la necessita’ di correggere, all’articolo
12, comma 1, l’erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;
Ritenuto di doversi uniformare alla predetta osservazione, in
ragione della circostanza che la qualificazione della erroneita’ del
riferimento normativo proviene dal medesimo ambito parlamentare dal
quale e’ promanata la legge di delega per l’adozione del regolamento;
Sentito il Ministro per la semplificazione normativa;
Sentita l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 
Emana
il seguente regolamento :
 
Art. 1
 
Presentazione delle domande
 
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale
rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma
digitale dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento dei contributi, secondo le modalita’ pubblicate sul sito
internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora
l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico,
la domanda puo’ essere presentata entro lo stesso termine anche
mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del
periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria e’
trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di
ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo
modalita’ indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque
pervenire, a pena di decadenza dal diritto all’ammissione al
contributo, entro il 30 settembre dell’anno in cui e’ stata
presentata la domanda per la concessione.
 
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
 
Note alle premesse
– L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’articolo 44 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di
erogazione dei contributi all’editoria). 1. Con regolamento
di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito anche il Ministro per la
semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio
dello Stato per il settore dell’editoria, che costituiscono
limite massimo di spesa, misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche’ di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per
accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello
stesso, assicurando comunque la prova dell’effettiva
distribuzione e messa in vendita della testata, nonche’
l’adeguata valorizzazione dell’occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di
erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a
procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l’anno successivo
a quello di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all’intero contributo
previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14
agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto
percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita’ di
interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
250.
1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le
erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi
diretti e, per le residue disponibilita’, alle altre
tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle
stesse disponibilita’.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e’
trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario.».
– Si riporta il testo dell’articolo 56 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia):
«Art. 56 (Editoria). 1. Il regolamento di
delegificazione previsto dal comma 1 dell’ articolo 44 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in
vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio
delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
regolamento stesso.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. All’ articolo 81, comma 16, del citato decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 133 del 2008, le parole: "5,5 punti percentuali" sono
sostituite dalle seguenti: "6,5 punti percentuali".
4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi
postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe
agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui
ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13
novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge il costo unitario cui si rapporta il
rimborso in favore della societa’ Poste italiane Spa nei
limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui all’ articolo 3 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 46, e’ pari a quello riveniente
dalla convenzione in essere in analoga materia piu’
favorevole al prenditore.».
– Si riporta il testo del comma 62, dell’art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«62. In attuazione dell’ articolo 44 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel
limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri procedendo, ove necessario, al riparto
proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte
salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri
inderogabili afferenti allo stesso capitolo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».
-La legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l’editoria) e’
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215.
– La legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della L. 5
agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l’editoria) e’ pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56.
– La legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per
l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all’articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987,
n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11
della legge stessa) e’ pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27
agosto 1990, n. 199.
– La legge 14 agosto 1991, n. 278 (Modifiche ed
integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto
1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della
editoria) e’ pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 agosto
1991, n. 201.
– La legge 15 novembre 1993, n. 466 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante
provvidenze per l’editoria) e’ pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1993, n. 273.
– La legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme
sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L.
5 agosto 1981, n. 416) e’ pubblicata in Gazzetta Ufficiale
21 marzo 2001, n. 67.
– Si riporta il testo dell’articolo 10-sexies del
decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25:
«Art. 10-sexies (Differimento dell’applicazione di
disposizioni in materia di contributi all’editoria). 1.
Nelle more della riforma organica del settore dell’editoria
e in attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi relativi all’anno 2009 di cui ai
commi 2, 2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze
linguistiche, 2-quater, 3 e 10 dell’articolo 3 e
all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, al comma 4 dell’articolo 153
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5
dell’articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai
soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, ed e’ corrisposto, in presenza dei requisiti di
legge, un contributo pari al 100 per cento dell’importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione
vigente. Tale importo non puo’ comunque essere superiore a
quello spettante per l’anno 2008;
b) ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 7
agosto 1990, n. 230, e all’articolo 20, comma 3-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, per i contributi relativi
all’anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, ed e’ corrisposto, in presenza dei requisiti di legge,
un contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato
secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente.
Tale importo non puo’ comunque essere superiore a quello
spettante per l’anno 2008;
c) all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni,
le parole: «2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«2007, 2008 e 2009». All’articolo 39, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «all’annualita’ 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all’annualita’ 2009». All’articolo 1, comma
574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«aumentare su base annua di una percentuale superiore a
quella del tasso programmato di inflazione per l’anno di
riferimento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti:
«essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei
contributi per l’anno 2008»;
d) per i contributi relativi all’anno 2009, previsti
dall’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, limitatamente ai
quotidiani italiani editi e diffusi all’estero,
dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, nonche’ dagli articoli 137 e 138
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, si
applica una riduzione del 50 per cento del contributo
complessivo calcolato per ciascun soggetto;
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal
2009 non si applicano l’articolo 3, comma 2, della legge 7
marzo 2001, n. 62, nonche’ gli articoli 4, comma 3, e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e l’articolo 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i
rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo
economico. Per i contributi relativi agli anni a decorrere
dal 2009 ai soggetti di cui agli articoli 11 della citata
legge n. 67 del 1987, e successive modificazioni, 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
8 della citata legge n. 250 del 1990, e successive
modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i
contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e
fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze
all’editoria come determinati dalla Tabella C allegata alla
legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore a
50 milioni di euro per l’anno 2010 e’ destinato al rimborso
delle agevolazioni tariffarie postali del settore
dell’editoria. A tal fine, il citato importo di 50 milioni
di euro per l’anno 2010 e’ immediatamente accantonato e
reso indisponibile fino all’utilizzo per la predetta
finalita’.
3. All’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o vengano editate da altre societa’ comunque costituite».
4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede al monitoraggio delle spese relative alle
provvidenze per l’editoria di cui al presente articolo e
riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni dello
stanziamento di bilancio stabilito a legislazione vigente,
tenuto conto anche di quanto previsto dal presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri
provvede, con proprio decreto, nell’esercizio della propria
autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella
misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior
onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente, nell’ambito delle
spese rimodulabili, iscritte nell’ambito del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle
procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per
l’accesso da parte delle imprese radiofoniche di
informazione alle provvidenze di cui all’art. 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche’ per la verifica
periodica della loro persistenza) e’ pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 7 ottobre 1987, n. 234.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l’editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all’articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987,
n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11
della legge stessa, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 3. 1. Per l’anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell’articolo 9
della L. 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese
radiofoniche di cui al comma 2 dell’art. 11 della medesima
legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari
a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11
della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le
entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei
costi complessivi dell’esercizio relativo all’anno 1990,
compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono
concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese
editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di
quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative
editrici costituite ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da
almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell’anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal
bilancio dell’anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di
distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei
contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) (abrogata);
f);
g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa’ di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h).
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge sono
concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani
la cui maggioranza del capitale sia detenuta da
cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di
lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b),
c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono
concessi alle imprese editrici e alle emittenti
radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese,
ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle
d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri
giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti
radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo
precedente i contributi sono concessi nel limite
complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i
contributi di cui ai commi 8 sono concessi ai giornali
quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a condizione
che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del
presente articolo. Tali imprese devono allegare alla
domanda i bilanci corredati da una relazione di
certificazione da parte di societa’ abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche.
2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle
emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene
conto soltanto dei seguenti criteri, e cio’ in via di
interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le
ore 22.00 e per oltre la meta’ del tempo di trasmissione
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle
stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo
1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e’ ripartito, anno
per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le
emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota
spettante alle emittenti radiofoniche e’ suddivisa, tra le
emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in
attuazione dell’articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, mentre e’ suddivisa tra le emittenti
televisive stesse ai sensi della presente legge.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa’
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell’anno precedente introiti
pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei
costi, compresi gli ammortamenti, dell’impresa per l’anno
medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l’entrata in vigore della presente legge e nell’anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa’ di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e’ sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all’articolo 54 della legge 5
agosto 1981, n. 416 , come modificato dall’articolo 11
della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull’accertamento della tiratura e sull’accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e
l’editoria, lo statuto della societa’ che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa’ stessa. Le disposizioni di cui
all’articolo 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia’ abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita’ per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l’impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell’impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell’impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo
contributo la societa’ proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa’ deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa’ il cui statuto non contempli l’esclusione di cui
al comma 5, la societa’ dovra’ versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all’articolo 20 del D.P.R. 9
novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a
partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati
annualmente; ove nello stesso periodo la societa’ sia posta
in liquidazione, dovra’ versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei
limiti del risultato netto della liquidazione, prima di
qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma
parimenti calcolata dovra’ essere versata dalla societa’
quando, nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo
contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione
idonea, risulti violata l’esclusione della distribuzione
degli utili.
7. – 12. (abrogato).
11-bis.
11-ter. A decorrere dall’anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l’impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. (abrogato).
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all’articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese
non fruiscano, ne’ direttamente ne’ indirettamente, di
quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che
i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all’articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo
7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall’articolo
4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall’ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall’ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell’art. 11,
L. 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. (abrogato)».
 
Capo I
 
Semplificazione e riordino dei contributi di cui all’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250
 
Art. 2
 
Disposizioni relative ai requisiti per l’accesso ai contributi di cui
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
 
1. Le imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con
esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi
all’estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ le
imprese di cui all’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge,
possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata
edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno
il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali,
nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per
copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o
presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con
societa’ di distribuzione esterne, non controllate ne’ collegate
all’impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle
distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie
distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da
intendersi quale vendita di una pluralita’ di copie ad un soggetto ad
un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata
direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di
fuori della filiera distributiva, nonche’ quelle cedute in
connessione con il versamento di quote associative, qualora non
espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti
editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite
lo strillonaggio. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue
diverse modalita’, nonche’ la vendita, devono essere analiticamente
certificate da una societa’ di revisione iscritta nell’apposito albo
tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per
testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.
2. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 458 e
460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono
essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei
soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare
dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.
3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti
dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi
di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre
dell’anno di entrata in vigore del presente regolamento, in
cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui
all’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati
dall’articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e dal comma 2 del presente articolo.
 
Note all’art. 2:
– Per il testo dell’art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 250,
si veda nelle note all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 153, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari):
«4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese
editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti
politici, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3,
comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, possono costituirsi in societa’ cooperative,
il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla
edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti
politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi
di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni.».
– Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 458 e 460,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«458. E’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2005 allo scopo della prosecuzione
degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi
dell’articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.»
«460. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
non si applica alle societa’ cooperative e loro consorzi a
mutualita’ prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I,
sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni
di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all’Albo
delle cooperative sezione cooperative a mutualita’
prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti
annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle
cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti
annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti
annuali delle societa’ cooperative di consumo e loro
consorzi. > > .
– Si riporta il testo dell’ articolo 6, della legge 5
agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l’editoria):
«Art. 6 (Coperative giornalistiche). 1. Ai fini della
presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono
le societa’ cooperative composte di giornalisti costituite
ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile,
iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n 1577 ,
ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n.
302, modificato dall’articolo 6 della L. 17 febbraio 1971,
n. 127 .
2. Ai fini della presente legge si intendono altresi’
per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai
sensi dell’articolo 27 del predetto decreto legislativo 14
dicembre 1947, n. 1577 , modificato dall’articolo 5 della
predetta L. 17 febbraio 1971, n. 127 , tra una societa’
cooperativa composta da giornalisti e una societa’
cooperativa composta da lavoratori del settore non
giornalisti che intendono partecipare alla gestione
dell’impresa.
3. Gli statuti debbono contenere espressamente le
clausole indicate nell’articolo 26 del medesimo decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive
modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di
altri lavoratori del settore, nonche’ limiti delle quote
sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti
disposizioni.
4. Ai fini della presente legge, le cooperative di
giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento
dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro
regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e
clausola di esclusiva con le cooperative medesime ,ovvero,
nel caso di cui all’articolo precedente, con l’impresa
cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della
testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione
alle rispettive cooperative degli altri giornalisti
dell’impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola
di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi,
per l’ammissione a socio della cooperativa, valgono le
norme generali del codice civile, nonche’ i particolari
requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite
dagli statuti stessi.
5. Le cooperative dei lavoratori devono associare
almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi
contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di
cui al precedente articolo 5, con l’impresa cessata ovvero
che abbia cessato la pubblicazione della testata e i
relativi statuti devono consentire la partecipazione degli
altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta.
6. Tutte le designazioni di organi collegiali delle
cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto
e limitato ad una parte degli eligendi.
7. Per l’adozione delle decisioni di cui all’articolo
precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un
terzo dei giornalisti convocano l’assemblea dei giornalisti
stessi nelle forme e con le modalita’ fissate dalle
disposizioni di attuazione della presente legge.
8. L’assemblea dei giornalisti decide sull’acquisto
della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta
degli aventi diritto. Se la decisione e’ favorevole
all’acquisto, l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale
e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le
attivita’ necessarie per la costituzione della cooperativa
e per l’acquisto della testata.
9. Nel caso in cui l’assemblea dei giornalisti decida
l’acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono
convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali
aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per
deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta
degli aventi diritto, la costituzione di una societa’
cooperativa per partecipare alla gestione dell’impresa
giornalistica. Ove tale decisione venga adottata,
l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i
propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita’
necessarie per la costituzione della cooperativa e
provvedono, di intesa con i rappresentanti della
cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del
consorzio di cui al secondo comma.».
 
Capo I
 
Semplificazione e riordino dei contributi di cui all’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250
 
 
Art. 3
 
Disposizioni relative alle modalita’ di calcolo dei contributi di cui
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
 
1. I contributi alle imprese editrici di cui all’articolo 3, commi
2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ alle imprese
editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero di cui al
comma 2-ter del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un
importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili
risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonche’ di un
importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia
distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1,
fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l’ammontare
complessivo di tali contributi non puo’ comunque superare il 60 per
cento dei costi come sopra indicati.
2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in
lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all’articolo 3,
comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ alle imprese
editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo articolo
3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per
cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per
ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per
ciascuna impresa editrice di periodici, nonche’ di un importo
variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20
per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un
massimo di 50 milioni di copie annue. L’ammontare complessivo di tali
contributi non puo’ comunque superare il 50 per cento dei costi come
sopra indicati.
3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui
all’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed
all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, continua ad applicarsi il disposto dell’articolo 1, comma 460,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono
cosi’ calcolati:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei
costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti,
e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a
310.000 euro per i periodici;
b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:
1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all’anno da 10.000 a
30.000 copie di tiratura media giornaliera; 154.000 euro all’anno
ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle
150.000 copie; 103.000 euro all’anno ogni 10.000 copie di tiratura
media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso
di tirature medie superiori alle 10.000 copie;
c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui
alle lettere a) e b);
d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non
puo’ comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.
4. Le agenzie di stampa di cui all’articolo 2, comma 30, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione
radiofonica di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30
per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per
ciascuna impresa.
5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di
servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale,
di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del
calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel
limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purche’
in presenza di certificazione di regolarita’ contributiva delle
imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali.
6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono
i costi direttamente connessi all’esercizio dell’attivita’ editoriale
per la produzione della testata per la quale si richiedono i
contributi. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31
dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.
7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante
riparto proporzionale.
 
Note all’art. 3:
– Cfr. note all’articolo 1 per i riferimenti ai commi
specifici dell’art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 250.
– Si riporta il testo dell’articolo 153, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari):
«Art.153 (Imprese editrici di quotidiani e periodici).
2. La normativa di cui all’articolo 3, comma 10, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si
applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani
e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso
esplicita menzione riportata in testata, risultino essere
organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio
gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze
nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze
linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante
in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento
dei contributi.».
– Si riporta il testo dell’articolo 20, comma 3-ter,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge. 18 maggio
2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il
coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare
indicato dall’articolo 153, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, non e’ richiesto per le imprese e
per le testate di quotidiani o periodici che risultano
essere giornali od organi di partiti o movimenti politici,
che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia’ maturato il
diritto ai contributi di cui all’articolo 3, comma 10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni.».
– Per il comma 460, dell’art.1 della legge 23 dicembre
2005, n.266, si veda nelle note all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 30, legge
28 dicembre 1995, n.549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
«30. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250 , dopo le parole: «Trentino-Alto Adige», sono
aggiunte le seguenti: «e ai giornali quotidiani italiani
editi e diffusi all’estero». Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 3, comma 8, lettera a), della L. 7 agosto
1990, n. 250 , il comma 2 dello stesso art. 3 della
medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato
nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite
come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le
imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di
stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in
concessione esclusiva dell’Ente poste italiane.».
– Si riporta il testo dell’articolo 53, comma 15 della
legge 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«15. Ai fini dell’applicazione del comma 30
dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far
data dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso
esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui
al comma 1 dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.
250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti,
sono equiparati ai canali in concessione esclusiva
dell’Ente poste italiane.».
 
Capo I
 
Semplificazione e riordino dei contributi di cui all’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250
 
Art. 4
 
Disposizioni per favorire lo sviluppo dell’occupazione nel settore
editoriale
 
1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 del
presente regolamento, il contributo spettante alle imprese editrici
di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all’articolo 3,
e’ ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 2 milioni
di euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di
riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di
giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, e quando, risultando superiore a 1 milione di euro ed
inferiore a 2 milioni di euro, l’impresa non abbia utilizzato,
nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti,
con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a
tempo pieno ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese
editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui
all’articolo 3, e’ ridotto del 20 per cento quando, risultando
superiore a 400 mila euro, l’impresa non abbia utilizzato,
nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti,
con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, e quando, superiore a 200 mila euro ed
inferiore a 400 mila euro, l’impresa non abbia utilizzato,
nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 2 dipendenti,
di cui almeno un giornalista, regolarmente assunti con contratto a
tempo pieno ed indeterminato.
 
Capo I
 
Semplificazione e riordino dei contributi di cui all’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250
 
Art. 5
 
Situazioni di collegamento e controllo
 
1. Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese
editrici, ostative all’erogazione dei contributi, sono quelle
previste dall’articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto
1990, n. 250, nonche’ dall’articolo 1, comma 574, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Le situazioni di collegamento e di controllo
sono definite dall’articolo 2359 del codice civile, nonche’
dall’articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
2. Ai fini dell’ammissibilita’ della domanda di contributi le
situazioni di collegamento o controllo ostative all’erogazioni dei
contributi sono accertate dall’Amministrazione mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente i
contributi, nella quale e’ dichiarata l’insussistenza di tali
rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di
collegamento o controllo nelle quali versa l’impresa stessa. In caso
di situazioni di collegamento o controllo con altra societa’ i legali
rappresentanti delle societa’ controllanti o collegate presentano
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse
non hanno presentato domande di contributi.
3. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a
richiedere all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla
regolarita’ dell’iscrizione al Registro degli Operatori di
comunicazione (ROC), l’attestazione di conformita’ degli assetti
societari alla normativa vigente, nonche’ l’attestazione dell’assenza
di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui
all’articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e dell’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
Note all’art. 5:
– Per il testo dei commi 1-ter e 13 dell’articolo 1
della legge 7 agosto 1990 n. 250, si veda nelle note
all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 574, della
legge 23 dicembre 2005, n.266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate
piu’ domande, tutte le imprese editrici interessate
decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi
ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n.
112, non possono essere superiori a quelli ammessi al
calcolo dei contributi per l’anno 2008.».
– Si riporta il testo dell’articolo 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa’ controllate e societa’ collegate):
Sono considerate societa’ controllate:
1) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone di voti
sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria;
3) le societa’ che sono sotto influenza dominante di
un’altra societa’ in virtu’ di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa’
controllate, a societa’ fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa’ sulle quali
un’altra societa’ esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria puo’
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa’ ha azioni quotate in borsa.».
– Si riporta il testo del comma ottavo dell’articolo 1,
della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l’editoria):
«I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del
Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni
sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro possono intestare
fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i
rispettivi statuti le azioni o le quote di societa’
editrici di giornali quotidiani o periodici (10).
In tal caso, i partiti politici o le associazioni
sindacali indicati nel comma precedente devono depositare
al registro nazionale della stampa di cui all’articolo 11
documentazione autenticata delle delibere concernenti
l’intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti
l’intestazione stessa viene effettuata.
Quando una societa’ a prevalente partecipazione statale
o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso
di azioni o quote di societa’ editrici di giornali
quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al
servizio dell’editoria.».
– Si riporta il testo dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorieta’.). 1. L’atto di notorieta’ concernente stati,
qualita’ personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato e’ sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita’
di cui all’articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del
dichiarante puo’ riguardare anche stati, qualita’ personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita’ personali e i fatti non espressamente indicati
nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all’Autorita’ di Polizia Giudiziaria e’
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita’
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e’ comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Capo I
 
Semplificazione e riordino dei contributi di cui all’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250
 
Art. 6
 
Attivita’ di controllo
 
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria assicura lo svolgimento degli opportuni
accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla
documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini
dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Annualmente il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
trasmette alla Guardia di finanza l’elenco dei soggetti ammessi al
contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di
eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.
 
Note all’art. 6:
– Per il testo dei commi 1-ter e 13 dell’articolo 1
della legge 7 agosto 1990 n. 250, si veda nelle note
all’art. 1.
 
– Si riporta il testo degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A):
«Art.75. (Decadenza dai benefici.)- 1. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di
cui all’articolo 71 emerga la non veridicita’ del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.».
«Art. 76(Norme penali.)- 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e’ punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non piu’
rispondenti a verita’ equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu’ gravi, puo’ applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».
 
Capo II
 
Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
televisive
 
Art. 7
 
Criterio di applicazione
 
1. Ai fini dell’applicazione del presente Capo, resta fermo quanto
previsto dall’articolo 10-sexies, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
 
Note all’art. 7:
– Cifr. nota alle premesse per i riferimenti al testo
dell’articolo 10-sexies del decreto legge 30 dicembre 2009,
n.194.
 
Capo II
 
Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
televisive
 
Art. 8
 
Disposizioni di semplificazione
 
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente
regolamento, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
dell’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, le domande per la concessione dei contributi
dovranno essere corredate, anche non contestualmente, dalla
documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea
a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate nel limite orario
previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a
cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni
al semestre.
2. Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni
citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono
presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi,
secondo le modalita’ pubblicate sul sito internet della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l’impresa
sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la
domanda puo’ essere presentata entro lo stesso termine anche mediante
raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo
indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria e’
trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di
ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo
modalita’ indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque
pervenire, a pena di decadenza dal diritto all’ammissione al
contributo, entro il 30 settembre dell’anno in cui e’ stata
presentata la domanda per la concessione.
3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda
dei contributi, come specificata dall’articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e
dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 680, le imprese possono presentare una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, comprovante:
a) la sede legale e la sede operativa dell’impresa;
b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica
presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli
operatori della comunicazione;
c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto
dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o voltura
degli stessi;
d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;
e) il palinsesto settimanale tipo, con l’ora dell’inizio e l’ora
della fine di ciascun programma, nonche’ la relativa durata, al netto
di ogni interruzione pubblicitaria. Nell’ambito del palinsesto vanno
puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli
autoprodotti, nonche’ la loro percentuale sulle ore complessive di
trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto dalle
suddette disposizioni;
f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti
Enti previdenziali con l’indicazione delle sedi di iscrizione. La
dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;
g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda,
con l’attestazione dell’uso esclusivo delle stesse per finalita’
aziendali;
h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di
comunicazione, nonche’ la sua posizione orbitale, specificando la
percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la
contribuzione.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente
regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi
forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di
noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi
tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresi’ copia
conforme, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse
rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei
servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese
comunicano inoltre le modalita’ di pagamento indicando, in caso di
accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice
IBAN.
5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare
il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell’atto
costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori
e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l’obbligo, se
emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti
televisive, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
6. La comunicazioni di preavviso previste dall’articolo 1, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre
1987, n. 410, nonche’ dall’articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
rispettivamente per le imprese di radiodiffusione sonora e
televisiva, sono obbligatorie soltanto ai fini della presentazione
della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilita’
della medesima. Il preavviso di domanda e’, altresi’, presentato
obbligatoriamente, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva
entro sessanta giorni dal subentro. Nel caso in cui l’impresa di
radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo
per una o piu’ annualita’, la comunicazione di preavviso dovra’
essere presentata nuovamente al Dipartimento per l’informazione e
l’editoria.
7. Le commissioni consultive previste dall’articolo 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410,
e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per
l’informazione e l’editoria e sono cosi’ composte:
a) il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Coordinatore dell’Ufficio per il sostegno all’editoria del
medesimo Dipartimento;
c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del
medesimo Dipartimento;
d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
e) un dirigente di prima fascia del Ministero dello sviluppo
economico – Direzione generale delle comunicazioni;
f) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi
attinenza, rispettivamente, con l’informazione radiofonica e con
l’informazione televisiva nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
g) un membro designato da ognuna delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente, delle
imprese private di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e
delle imprese private televisive locali, per un totale di non piu’ di
sei membri per ogni commissione;
h) un rappresentante dell’Ordine nazionale dei giornalisti;
i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
giornalisti;
l) un esperto o operatore delle imprese di radiodiffusione sonora
di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri per la commissione prevista dall’articolo 4
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre
1987, n. 410.
 
Note all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67(Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n.
416, recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l’editoria):
«Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di
informazione.). 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che
abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno
diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all’art. 28, L. 5
agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate
con le stesse modalita’ anche ai consumi di energia
elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l’abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell’articolo 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell’Editoria
della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto
1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990 un contributo
annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo
riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e
1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno
diritto alle riduzioni tariffarie di cui all’art. 28 della
L. 5 agosto 1981, n. 416 , applicate con le stesse
modalita’ anche ai consumi di energia elettrica, nonche’
alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e
al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, saranno disciplinati i
metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei
requisiti per l’accesso alle provvidenze di cui al presente
articolo, nonche’ per la verifica periodica della loro
persistenza.».
– Si riporta il testo degli articoli 4 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l’editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all’articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987,
n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11
della legge stessa):
«Art. 4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell’informazione e
dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell’articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e’ concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo’ comunque superare l’80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate
con le stesse modalita’ anche ai consumi di energia
elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche’ alle agevolazioni
di credito di cui all’articolo 20 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 11 della medesima legge n. 67 del
1987.
4. I metodi e le procedure per l’accertamento del
possesso dei requisiti per l’accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche’ per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7
ottobre 1987.»
«Art. 8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, applicate con le stesse modalita’ anche ai
consumi di energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l’abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
– Si riporta il testo dell’articolo 23 della legge 6
agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato.):
«Art.23. (Misure di sostegno della radiodiffusione). 1.
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono
disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati
per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in
ambito locale, in particolare con riferimento alla
copertura dei costi di installazione e gestione degli
impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all’articolo 32,
che abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un’ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell’articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , cosi’
come modificato dall’articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n.
250, nonche’ quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed
integrazioni.».
– Si riporta il testo dell’articolo 10-bis, comma 1,
del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l’equita’ sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 10 bis (Disposizioni in materia di contributi
alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione
sonora e televisiva.). 1. All’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il
comma 2-quater e’ inserito il seguente:
«2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle
emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene
conto soltanto dei seguenti criteri, e cio’ in via di
interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le
ore 22.00 e per oltre la meta’ del tempo di trasmissione
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle
stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo
1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e’ ripartito, anno
per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le
emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.».
– Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n.
410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per
l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso da
parte delle imprese radiofoniche di informazione alle
provvidenze di cui all’art. 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, nonche’ per la verifica periodica della loro
persistenza):
«Art. 2.(Documentazione). 1. Alla domanda devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) atto di notorieta’ o dichiarazione sostitutiva a
firma del legale rappresentante dell’impresa di
radiodiffusione sonora, ai sensi dell’art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
1) la sede legale dell’impresa, l’ubicazione degli
impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonche’
l’ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;
2) la testata radiofonica giornalistica che
contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione
emittente e il tribunale presso il quale e’ stata
effettuata la registrazione;
3) il giornalista professionista o pubblicista
direttore responsabile della testata;
4) il proprietario della testata, nel caso che lo
stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla societa’
che esercita l’impresa radiofonica;
5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in
ciascun giorno dell’anno di riferimento dei contributi, tra
le ore 7 e le ore 20;
6) le ore di trasmissione dei propri programmi
informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o
economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con
indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di
trasmissione di cui al n. 5);
7) il numero di codice fiscale e di partita IVA
dell’impresa;
b) copia autentica in bollo dell’atto costitutivo e
dello statuto nonche’ del verbale dell’assemblea che ha
proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci
della societa’ esercenti l’impresa di radiodiffusione,
ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della persona fisica
che esercita l’impresa;
c) nel caso che la societa’ esercente l’impresa di
radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto
di notorieta’ o dichiarazione sostitutiva a firma del
legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell’art.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l’elenco
dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei
contributi, con la qualifica professionale, nonche’, nel
caso delle cooperative di cui al quarto comma dell’art. 6
della legge 5 agosto 1981, n. 416, cosi’ come sostituito
dall’art. 4 della legge, l’elenco dei dipendenti
dell’impresa aventi rapporto di lavoro regolato da
contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva
con la cooperativa medesima;
d) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con atto
di notorieta’ o dichiarazione sostitutiva a firma del
legale rappresentante dell’impresa di radiodiffusione
sonora, ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa
all’anno 1988, nel caso in cui l’impresa di radiodiffusione
sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva
prevista dal comma 3 dell’art. 1, devono essere allegati i
dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la
registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al
n. 5) della lettera a). Ai fini della comunicazione del
palinsesto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, presso le
imprese di radiodiffusione sonora deve essere istituito
apposito registro, con pagine numerate e vidimate da
notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata
di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto
a disposizione del Servizio dell’editoria.
2. Per le domande successive alla prima, e’ consentito
far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e
c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero
presentati in un secondo momento a completamento e corredo
della stessa, ai sensi dell’art. 7, sempreche’ non siano
intervenute variazioni.
3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di
testate organi di partito politico, in aggiunta ai
documenti suindicati, devono altresi’ essere allegati alla
domanda:
a) i bilanci dell’anno di riferimento dei contributi e
dell’anno precedente (redatti ai sensi dell’art. 2217 del
codice civile);
b) la certificazione degli stessi da parte della
societa’ di revisione aventi i requisiti di cui all’art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975,
n. 136, ed iscritte nell’albo speciale di cui all’art. 9
dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i
contributi di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge per
l’anno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e
1986, con particolareggiata evidenziazione dei costi,
redatta da societa’ di revisione aventi i requisiti
suddetti;
c) atto di notorieta’ o dichiarazione sostitutiva a
firma del legale rappresentante dell’impresa, ai sensi
dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti che il soggetto esercente l’impresa di
radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non
controlli, direttamente o indirettamente, organi di
informazione che usufruiscano dei contributi di cui
all’art. 9, comma 6, della legge.
4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini
della quantificazione del contributo previsto dall’art. 11,
comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed
esclusivamente concernenti l’attivita’ caratteristica e
propria dell’impresa di radiodiffusione sonora. Analogo
criterio vale anche per gli ammortamenti.
5. L’utilizzazione della frequenza, indicata
dall’impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non
costituisce titolo prioritario in sede di futura
regolamentazione del settore dell’emittenza radiotelevisiva
privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.».
– Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680
(Regolamento recante la disciplina per l’erogazione delle
provvidenze alle emittenti televisive locali):
«Art.2 (Documentazione). 1. Alla domanda devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ a
firma del titolare o del legale rappresentante
dell’impresa, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
1) la sede legale e operativa dell’impresa;
2) il giornalista direttore responsabile della testata
con l’indicazione della qualifica rivestita;
3) il proprietario della testata, nel caso che lo
stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla societa’
che esercita l’impresa;
4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in
media nell’anno di riferimento dei contributi tra le ore 7
e le ore 23;
5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese
radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione
televisiva da parte del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
6) il numero di codice fiscale e di partita IVA
dell’impresa;
7) l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio
degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista
dall’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
8) il periodo di tempo dell’eventuale disattivazione da
parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante
il quale l’emittente ha trasmesso immagini fisse o
ripetitive;
b) copia autentica in regola con le disposizioni sul
bollo dell’atto costitutivo e dello statuto, nonche’ del
verbale dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli
amministratori e dei sindaci della societa’ esercente
l’impresa in carica nell’anno oggetto della domanda, ovvero
certificato d’iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della persona fisica
che esercita l’impresa;
c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ a firma del
legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale palinsesto deve
indicare l’ora di inizio e l’ora della fine di ogni
programma con la relativa durata, al netto di ogni
interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di
propri programmi informativi;
d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo
rilasciato dal competente tribunale attestante l’iscrizione
della testata giornalistica che contraddistingue le
trasmissioni dell’emittente;
e) per le imprese che richiedono il rimborso dell’80%
delle spese per l’abbonamento ai servizi di agenzie di
informazione a diffusione nazionale o regionale, copia
autentica delle fatture relative a tali spese con la
documentazione dell’avvenuto pagamento.
2. Le imprese devono inoltre indicare nella
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ di cui alla
lettera a) del comma 1, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione
di propri programmi informativi su avvenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali
effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno
con l’indicazione della percentuale rappresentata sulle ore
di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo.
3. Per le domande successive alla prima, sempre che non
siano intervenute variazioni, e’ consentito far riferimento
ai documenti presentati precedentemente.».
– Per l’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
all’articolo 5.
– Per l’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
all’articolo 6.
– Si riporta il testo dell’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.):
«Art. 19 (Modalita’ alternative all’autenticazione di
copie.). 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta’ di cui all’articolo 47 puo’ riguardare anche il
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione
puo’ altresi’ riguardare la conformita’ all’originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.».
– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle
procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per
l’accesso da parte delle imprese radiofoniche di
informazione alle provvidenze di cui all’art. 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche’ per la verifica
periodica della loro persistenza):
«Art. 2.Documentazione.
1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) (omissis)
b) copia autentica in bollo dell’atto costitutivo e
dello statuto nonche’ del verbale dell’assemblea che ha
proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci
della societa’ esercenti l’impresa di radiodiffusione,
ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della persona fisica
che esercita l’impresa.».
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle
procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per
l’accesso da parte delle imprese radiofoniche di
informazione alle provvidenze di cui all’art. 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche’ per la verifica
periodica della loro persistenza):
«3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di
ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che
intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2,
domanda per le provvidenze relative all’anno in corso,
possono dare preavviso scritto al Servizio dell’editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse
modalita’ indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere
l’esplicita dichiarazione di volonta’ di produrre la
domanda prescritta.».
– Si riporta il testo dell’art. 1 comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680
(Regolamento recante la disciplina per l’erogazione delle
provvidenze alle emittenti televisive locali):
«3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente
articolo, entro trenta giorni da quando iniziano
l’attivita’ necessaria per ottenere le provvidenze, devono
inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato,
all’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Via Boncompagni n. 15 – 00187 Roma,
preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con
firma autenticata, contenente l’esplicita dichiarazione di
volonta’ di produrre le domande prescritte nonche’
l’impegno ad effettuare propri programmi informativi come
previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente
essere contenuta l’esplicita richiesta di ottenere la
riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente
fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono
le riduzioni, con l’indicazione delle relative utenze. In
sede di prima applicazione del presente regolamento il
suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo
e con firma autenticata, puo’ essere inviato entro due mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia
del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini
alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti
all’applicazione delle tariffe. Qualora successivamente
all’invio del preavviso l’impresa stipuli, con i gestori
dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti
relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel
preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a
mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione
in regola con le disposizioni sul bollo con firma
autenticata all’Ufficio per l’editoria e la stampa del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi
competenti all’applicazione delle tariffe, unitamente alla
esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme
riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con
riferimento a queste ultime utenze. La comunicazione di cui
all’articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli
organismi competenti all’applicazione delle tariffe entro
il 31 dicembre dell’anno di riferimento della domanda.».
– Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per
l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso da
parte delle imprese radiofoniche di informazione alle
provvidenze di cui all’art. 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, nonche’ per la verifica periodica della loro
persistenza.), come modificato dal presente regolamento:
«Art.4. (Modalita’ di erogazione delle provvidenze). 1.
(abrogato)
2. La Commissione e’ nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la
Direzione generale delle informazioni, della editoria e
della proprieta’ letteraria, artistica e scientifica. Per
la validita’ delle deliberazioni della Commissione e’
richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la
meta’ piu’ uno dei componenti e, in seconda convocazione,
da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente,
di almeno un terzo degli stessi.
3. A cura del Servizio dell’editoria verra’ data
notizia delle domande di contributo pervenute, precisando
quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme
erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui
periodici editi dalla Direzione generale delle
informazioni, della editoria e proprieta’ letteraria,
artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.».
– Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680
(Regolamento recante la disciplina per l’erogazione delle
provvidenze alle emittenti televisive locali), come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 4 (Modalita’ di erogazione delle provvidenze). 1.
L’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni
tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi
competenti all’applicazione delle tariffe, di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25
febbraio 1987, n. 67 (13), come sostituito dall’articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 250 (14), e dall’articolo 7
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (15), convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli
elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi
diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le
somme relative al rimborso dell’80% delle spese per
l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di
informazione nazionale o regionale cosi’ come definite
dall’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (16), e
dall’articolo 5 del presente regolamento.
2. L’Ufficio per l’editoria e la stampa del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che
l’impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle
domande, di cui all’articolo 1, comma 3, del presente
regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni
tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67
(17), come sostituito dall’articolo 7 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (18), per gli anni successivi, provvede
altresi’ a comunicare agli organismi competenti
all’applicazione delle tariffe, l’elenco delle imprese di
radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni,
affinche’ le riduzioni stesse possano essere direttamente
applicate a partire dalla prima bolletta o fattura
successiva alla comunicazione stessa relativamente alle
emittenti, risultanti nell’elenco, di cui all’articolo 1,
comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell’articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (19), il termine del
procedimento amministrativo previsto dal presente
regolamento e’ fissato in 580 giorni a decorrere dalla data
di presentazione della domanda e si conclude con
l’emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.
3. (abrogato)
4. La commissione e’ nominata con decreto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Per la
validita’ delle deliberazioni della commissione e’
richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la
meta’ piu’ uno dei componenti e, in seconda convocazione,
da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente,
di almeno un terzo degli stessi.
5. A cura dell’Ufficio per l’editoria e la stampa del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia
delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con
relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle
respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
 
Capo II
 
Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
televisive
  
Art. 9
 
Agenzie di informazione radiofoniche e televisive
 
1. Le agenzie di informazione radiofonica di cui all’articolo 11
della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ le agenzie di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l’intero anno, di una
struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie
di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con
almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e
diffondere oltre 2000 notiziari l’anno.
2. Le agenzie regionali previste dall’articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, come disciplinate dall’articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall’articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 680, devono disporre, per l’intero anno, di una struttura
redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie
di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti
radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe
e diffondere oltre 1000 notiziari l’anno.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente
regolamento, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie
nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le
imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui
all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve riferirsi, a pena di
inammissibilita’ all’accesso ai contributi medesimi, per almeno i due
terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai
sensi del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile, alcun
rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il
superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva
all’accesso ai contributi medesimi per l’impresa radiofonica e
televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette
agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell’agenzia di stampa
o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta’ redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l’insussistenza di tale superamento.
4. Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo
sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese
radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di
ognuno di essi.
  
Note all’art. 9:
– Per l’articolo 11 legge 7 agosto 1990, n.250, si veda
nelle note all’articolo 5.
– Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680 (Regolamento recante la disciplina per l’erogazione
delle provvidenze alle emittenti televisive locali) :
«Art. 5 (Agenzie di informazione.). 1. Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, fatte salve le
norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di
informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle
agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui
all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.».
– Per la legge 25 febbraio 1987, n.67, si veda nelle
note all’articolo 8.
– Si riporta il testo dell’articolo 8 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 250:
«Art. 8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, applicate con le stesse modalita’ anche ai
consumi di energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l’abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
– Per l’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, si veda nelle note all’articolo 8
– Per l’articolo 2359 del codice civile, si veda nelle
note all’articolo 5.
– Per l’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, si veda nelle note all’articolo 5.
  
Capo II
 
Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
televisive
  
Art. 10
  
Canoni ammessi a rimborso
 
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente
regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle
disposizioni vigenti per il rimborso dei canoni di abbonamento ai
servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e
televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il
rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel presente
articolo.
2. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a
carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui
all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono
tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell’anno
per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti
regolarmente iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno.
Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per
abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a
diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della
normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo’
superare 100.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista
dipendente a tempo pieno il suddetto limite e’ incrementato di 20.000
euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per
l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non
puo’ comunque essere superiore a 200.000 euro l’anno.
3. Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che
richiedono i contributi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge
25 febbraio 1987, n. 67, le imprese televisive locali a carattere
commerciale che richiedono i contributi di cui all’articolo 23, comma
3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle loro
dipendenze, a pena di esclusione, nell’anno per il quale si
richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente
iscritto all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il
complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per
l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a
diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della
normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo’
superare 25.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista
dipendente a tempo pieno il suddetto limite e’ incrementato di 10.000
euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per
l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione
non puo’ comunque essere superiore a 55.000 euro l’anno.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente
regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono
accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per
l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a
diffusione nazionale o regionale, per non piu’ di 15.000 euro l’anno.
5. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall’articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro
dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del
contratto nazionale di lavoro.
  
Note all’art. 10:
– Per il testo dell’articolo 11, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e degli articoli 4 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, si veda nelle note all’articolo.
Per il testo dell’articolo 23, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, si veda nelle note all’art.9.
   
Capo II
 
Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
televisive
 
Art. 11
 
Attivita’ di controllo
 
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell’articolo
11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto
1990, n. 223, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed
approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata
dai soggetti richiedenti, anche attraverso il ricorso alla Guardia di
finanza.
 
Note all’art. 11:
– Per il testo dell’articolo 11, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e degli articoli 4 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, si veda nelle note all’articolo.
Per il testo dell’articolo 23, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, si veda nelle note all’art.9.
  
Capo II
 
Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
televisive
   
Art. 12
  
Calcolo dei contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250
 
1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita’ di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 230, mantengono il diritto all’intero contributo previsto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n.
278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi
diritto.
2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 hanno
maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250, continuano a percepire i contributi previsti del
citato articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Ai medesimi
beneficiari non si applica il raddoppio previsto dall’articolo 2
della legge 14 agosto 1991, n. 278.
3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al
comma 1, le erogazioni previste dall’articolo 10-bis, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono
effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle
risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive
aventi titolo ai sensi del presente Capo.
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
dall’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti
radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni
singola impresa, l’importo di 4 milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo,
in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante
riparto proporzionale.
  
Note all’art. 12:
– La legge 7 agosto 1990, n. 230 (Contributi alle
imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita’
di informazione di interesse generale) e’ pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187.
– Per il testo dell’articolo 10 -bis, comma 1, del
decreto- legge 1 ottobre 2007, n. 159, degli articoli 4 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell’articolo 11, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, si veda nelle note all’art.
8.
– Per il testo dell’articolo 23, della legge 6 agosto
1990, n. 223, si veda nelle note all’art. 10. 
 
Capo III
 
Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
  
Art. 13
  
Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali
 
1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui
all’articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concesse nella
forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere sul
Fondo per le agevolazioni di credito di cui all’articolo 5 della
medesima legge n. 62 del 2001. Alla concessione delle predette
agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di
progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) preventiva deliberazione dell’istituto finanziatore da allegare
alla domanda, pena la non procedibilita’ nella valutazione della
domanda stessa;
b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria,
della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il
finanziamento e’ ammesso a contributo in misura non superiore a euro
15 milioni;
c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza
di presentazione della domanda. Sono, altresi’, ammesse le spese
sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della
domanda.
2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati
il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione
delle domande a pena di decadenza, l’ammontare delle risorse
disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in
base ai quali e’ effettuata la valutazione ai fini della concessione
del contributo, nonche’ la documentazione da produrre a corredo della
domanda. L’emanazione dell’Avviso costituisce impegno per le somme
ivi indicate. Le somme impegnate per le finalita’ di cui al comma 1
dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed a qualsiasi
titolo disimpegnate, nonche’ le somme erogate per le medesime
finalita’ ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente
riassegnate al Fondo stesso.
3. I requisiti dell’iniziativa di cui al comma 2 attengono alla
tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla
coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi
previsti. La validita’ tecnica, economica e finanziaria
dell’iniziativa e’ valutata con particolare riferimento alla
congruita’ delle spese previste, alla redditivita’, alle prospettive
di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. Nell’ambito dei requisiti dell’iniziativa attinenti alla
tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle
agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad
altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati
esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali
quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle
agevolazioni di credito. Il requisito dell’esclusivita’ e’ accertato
mediante l’acquisizione del contratto di comodato debitamente
registrato da cui risulti espressamente tale clausola.
  
Note all’art. 13:
– Si riporta il testo dell’articolo 4 della legge 7
marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416):
«Art. 4(Tipologie di interventi nel settore
editoriale). 1. Alle imprese operanti nel settore
editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui
agli articoli 5, 6 e 7, nonche’ il credito di imposta di
cui all’articolo 8.».
– Si riporta il testo dell’articolo 5 della legge 7
marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 5. (Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale.) 1. E’ istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, fino all’attuazione della
riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del
settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo
e’ finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci
anni deliberati da soggetti autorizzati all’attivita’
bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie
stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il
contributo dell’1 per cento trattenuto sull’ammontare di
ciascun beneficio concesso, le somme comunque non
corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
alla data di entrata in vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all’articolo 29 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo
di cui al citato articolo 29 e’ mantenuto fino al
completamento della corresponsione dei contributi in conto
interessi per le concessioni gia’ effettuate.
3. (abrogato)
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di
ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione,
ampliamento e modifica degli impianti, con particolare
riferimento all’installazione e potenziamento della rete
informatica, anche in connessione all’utilizzo dei circuiti
telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
della distribuzione; di formazione professionale. I
progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al
ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al
comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i
contributi in conto canone sono concessi con le medesime
procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono,
comunque, superare l’importo dei contributi in conto
interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai
sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto
interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo e’ riservata
alle imprese che, nell’anno precedente a quello di
presentazione della domanda per l’accesso alle
agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5
miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per
la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione
di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in
favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo e’ destinata ai
progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
per le imprese costituite in forma di cooperative di
giornalisti o di poligrafici.
8. (abrogato)
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani
all’estero di cui all’articolo 26 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti
realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attivita’ bancaria aventi sede in uno
Stato appartenente all’Unione europea.
10. (abrogato)
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a
decorrere dall’anno 2001 e fino all’anno 2003, e’
autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo
anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della
presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita’
culturali, sono dettate disposizioni attuative della
presente legge. Sono in particolare disciplinati le
modalita’ ed i termini di presentazione o di rigetto delle
domande, le modalita’ di attestazione dei requisiti e delle
condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i
termini delle attivita’ istruttorie, l’organizzazione ed il
funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell’articolo
7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalita’
di verifica finale della corrispondenza degli investimenti
effettuati al progetto, della loro congruita’ economica,
nonche’ dell’inerenza degli investimenti stessi alle
finalita’ del progetto.
14. (abrogato)
15. (abrogato)».
  
Capo III
 
Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
  
Art. 14
  
Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del
contributo
 
1. L’Avviso per la presentazione delle domande di cui all’articolo
13, comma 2, e’ previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla
disponibilita’ di risorse finanziarie.
2. Il richiedente e’ tenuto a realizzare il progetto oggetto della
domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto
nell’Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni
intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono
comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la
realizzazione del progetto stesso.
3. La mancata realizzazione del progetto, nonche’ la mancata
comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2
comporta la non procedibilita’ nella valutazione delle domande.
4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal
comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non
procedibilita’ nella valutazione delle domande, la seguente
documentazione:
a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal
piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il
tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali e’
riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le
parti;
b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto
consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale
quietanzato o in copia dichiarata conforme;
c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al
relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di
ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l’istante,
che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti
alla finalita’ del progetto, nonche’ la congruita’ dei costi
sostenuti.
5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi
organizzativi, occorre esibire:
a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad
organismi esterni all’impresa;
b) elementi di contabilita’ interna aziendale, nelle altre ipotesi.
6. Nel caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione
finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non
procedibilita’ della valutazione delle domande, la seguente
documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:
a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;
b) una relazione redatta dalla societa’ di locazione finanziaria
consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione
finanziaria stessa con l’indicazione dei singoli costi d’acquisto e
dell’importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;
c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto
consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale
quietanzato o in copia dichiarata conforme;
d) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ che
attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il
momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli
investimenti coincide con l’entrata in possesso del bene da parte del
soggetto richiedente le agevolazioni di credito;
e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al
relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di
ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l’istante,
che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti
alla finalita’ del progetto, nonche’ la congruita’ dei costi
sostenuti.
7. Il Comitato di cui all’articolo 16, sulla base dell’istruttoria
del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la
domanda dell’impresa richiedente, nonche’ la delibera dell’istituto
finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica
valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso
delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso
le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera
in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico
dello Stato secondo criteri di redditivita’, sviluppo aziendale e
tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato
e’ notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso
entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la
presentazione della domanda.
8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al
soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della
delibera del Comitato, previa verifica della completezza della
documentazione.
  
Capo III
 
Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
 
 Art. 15
  
Determinazione del contributo
 
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all’articolo
13 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura
pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attivita’ bancaria o all’esercizio dell’attivita’
di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui
all’articolo 16, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno
annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli
investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.
2. L’ammontare del contributo e’ pari al 50 per cento degli
interessi sull’importo delle spese finanziate ammesse a contributo,
calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze vigente alla data della delibera del
Comitato. Il contributo e’, comunque, calcolato al tasso di interesse
piu’ basso fra quello concordato tra le parti e quello di
riferimento.
3. L’ammissione alle agevolazioni di credito di cui all’articolo 13
e’ disposta sulla base della delibera del Comitato di cui
all’articolo 16 nei limiti delle disponibilita’ finanziarie
evidenziate nell’Avviso. In caso di disponibilita’ finanziarie
inferiori all’importo complessivo dei contributi erogabili calcolati
sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di
riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi
stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse
indicate nell’Avviso.
4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso
di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, e’
accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a
partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo
di utilizzo/preammortamento che non puo’ essere superiore a due anni,
con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle
singole erogazioni effettuate dall’istituto finanziatore, in misura
pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50 per cento
dello stesso, nonche’, per il periodo di ammortamento, in misura pari
alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di
riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
5. Il calcolo del contributo e’ effettuato secondo un piano di
ammortamento sviluppato a rata costante semestrale – con scadenze
fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno – elaborato dal
Servizio competente ed erogato in un’unica soluzione, direttamente al
soggetto richiedente, attualizzando l’importo complessivo del
contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del
provvedimento di liquidazione.
6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di
riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza
alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo
di detto contributo e’ effettuato secondo un piano di ammortamento
sviluppato a rata costante semestrale – con scadenze fissate al 30
giugno ed al 31 dicembre di ogni anno – elaborato dal Servizio
competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in
un’unica soluzione, attualizzando l’importo complessivo del
contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del
provvedimento di liquidazione.
 
Capo III
 
Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
  
Art. 16
  
Comitato per le agevolazioni di credito
 
1. Il Comitato di cui al comma 4 dell’articolo 7 della legge 7
marzo 2001, n. 62, e’ nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata
in vigore del presente regolamento, ed e’ cosi’ composto:
a) dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di
Presidente;
b) dal Capo dell’Ufficio per il sostegno all’editoria del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
c) dal capo dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza
del Consiglio;
d) da un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze;
e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
f) da due esperti in materia di editoria, da un esperto in
materia di editoria elettronica, nonche’ un esperto nel campo
dell’ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato delibera l’ammissione al contributo di cui
all’articolo 15. Per la validita’ delle riunioni del Comitato e’
richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le
delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad
esclusione degli astenuti. In caso di parita’ di voti prevale la
deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria.
3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una
segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata
nell’ambito delle risorse del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede
anche all’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei
contributi.
4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non
sono corrisposti indennita’, gettoni di presenza o rimborsi spese.
  
Note all’art. 16:
– L’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove
norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla L. 5 agosto 1981, n. 416), abrogato dal presente
regolamento, recava: «Procedura valutativa».
  
Capo III
 
Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
  
Art. 17
  
Presentazione delle domande
 
1. Le domande di cui all’articolo 13, sottoscritte dal legale
rappresentante dell’impresa, sono presentate per via telematica e con
firma digitale, secondo le modalita’ pubblicate sul sito internet del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi
l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico,
la domanda puo’ essere presentata entro lo stesso termine indicato
nell’articolo 14, comma 2, per mezzo di raccomandata postale con
l’indicazione dei motivi ostativi.
  
Capo III
 
Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
 
Art. 18
 
Controlli e revoca dei benefici
 
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 12, della
legge 7 marzo 2001, n. 62, l’elenco dei soggetti ammessi alle
agevolazioni di credito e’ trasmesso alla Guardia di finanza che,
anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, effettua l’attivita’ di controllo.
2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di
credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida
obsolescenza, e’ disposta la revoca del contributo.
3. Per la durata del finanziamento l’impresa e’ tenuta entro il 31
gennaio di ogni anno ad inoltrare al Dipartimento per l’informazione
e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ attestante
l’avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di
locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione e’
disposta la revoca del contributo gia’ concesso.
4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del
contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di
assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione
del contributo statale e’ revocata, con ripetizione delle somme, a
decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da
quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a
procedura concorsuale.
 
Note all’art. 18:
– Per il testo dell’articolo 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62, si veda nelle note all’articolo 13.
– Per il testo degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
veda nelle note all’articolo 6.
  
Capo III
 
Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
  
Art. 19
 
Disposizioni transitorie
 
1. Le agevolazioni di credito gia’ concesse, alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge 5 agosto
1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere
erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all’esaurimento
delle relative procedure.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, al Comitato di cui all’articolo 16 sono altresi’
attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad
agevolazioni di credito concesse ai sensi del comma 1.
  
Capo IV
 
Disposizioni finali e abrogazioni
  
Art. 20
 
Disposizioni in materia di regolarita’ previdenziale
 
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede, per le
imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato
regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del presente
regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali
certificazione comprovante la regolarita’ contributiva.
2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive rimaste
soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi
giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono
percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza
medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati.
  
Capo IV
 
Disposizioni finali e abrogazioni
  
Art. 21
 
Abrogazioni
 
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) in relazione al Capo I:
1) il comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non puo’ comunque
superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa»;
2) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250;
3) il comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore
al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell’impresa stessa,»;
4) il primo periodo del comma 2-ter dell’articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione di
quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell’impresa stessa,»;
5) il secondo periodo del comma 2-ter dell’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e 11 e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell’impresa stessa,»;
6) il comma 2-quater dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, limitatamente alle parole da: «ivi comprese» fino alle
seguenti: «dal comma 11»;
7) il comma 7 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
8) il comma 8 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
9) il comma 9 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
10) il comma 10 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
11) il comma 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
12) il comma 12 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
13) il comma 15-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250;
14) il comma 1 dell’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n.
278, limitatamente alle parole: «dall’articolo 3, comma 11, e»;
15) l’articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;
16) il secondo periodo del comma 1246 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) in relazione al Capo II:
1) le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della
presente legge: » dell’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse;
2) il comma 13 dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n.
112;
3) il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 680;
4) il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410;
c) in relazione al Capo III:
1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell’articolo 5, l’articolo 6 e
l’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 3 e il comma 1 dell’articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
142;
3) l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46;
4) l’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222.
 
Note all’art. 21:
– Per il testo dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, si veda nelle note all’articolo 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 14
agosto 1991, n. 278 (Modifiche ed integrazioni alle leggi
25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250,
concernenti provvidenze a favore della editoria, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 2. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il
contributo previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 250 , e’ raddoppiato.
2. All’articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990,
n. 250 , le parole: «60 per cento dei costi» sono
sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi".».
– Si riporta il testo del comma 1246 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) ), come modificato dal presente
regolamento:
«1246. Con riferimento ai contributi di cui agli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, nonche’ all’articolo 23, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove
necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi
tra gli aventi diritto.».
– Per il testo dell’articolo 10 -bis, comma 1, del
decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, si veda nelle note
all’articolo 8.
– Si riporta il testo dell’articolo 7 della legge 3
maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di
assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al
Governo per l’emanazione del testo unico della
radiotelevisione.), come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 7. (Principi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di ambito locale).1. L’emittenza
radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le
culture regionali o locali, nel quadro dell’unita’
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme
le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione
televisiva tutela l’emittenza in ambito locale e riserva,
comunque, un terzo della capacita’ trasmissiva, determinata
con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze
per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai
soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di
contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non puo’ detenere piu’ di tre
concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione
televisiva all’interno di ciascun bacino di utenza in
ambito locale e piu’ di sei per bacini regionali anche non
limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito
provinciale, fermi restando i limiti fissati all’articolo
2, comma 1, lettera l), e’ consentito di trasmettere,
indipendentemente dal numero delle concessioni o delle
autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva non
superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. E’
consentita la programmazione anche unificata sino
all’intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei
concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle
detenute all’interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla
completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale e’
consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito
locale alla data di entrata in vigore della presente legge
di proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti i
predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da
Campione d’Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali
possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari
differenziati per non oltre un quarto delle ore di
trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree
territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e’
rilasciata la concessione o l’autorizzazione.
Successivamente all’attuazione dei predetti piani, tale
facolta’ e’ consentita ai titolari di autorizzazione alla
fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti
radiotelevisive locali e’ consentito, anche ai predetti
fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari
differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso
piu’ impianti di messa in onda, nonche’ di utilizzare, su
base di non interferenza, i collegamenti di
telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime e’,
altresi’, consentito di utilizzare i collegamenti di
telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i
transiti di servizio, per la trasmissione dati
indipendentemente dall’ambito di copertura e dal mezzo
trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i
collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
L’utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di
telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori
canoni o contributi oltre quello stabilito per l’attivita’
di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
locale che si impegnano entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge a trasmettere
televendite per oltre l’80 per cento della propria
programmazione non sono soggette al limite di affollamento
del 40 per cento previsto dall’articolo 8, comma 9-ter,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal
comma 6 del presente articolo, nonche’ agli obblighi
informativi previsti per le emittenti televisive locali.
Tali emittenti non possono beneficiare di contributi,
provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti
radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, e’ adottato un apposito regolamento dal
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono
definiti i criteri, secondo il principio di
proporzionalita’, per la revoca di contributi, provvidenze
o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche
e televisive che diffondano messaggi pubblicitari
ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione
reiterata di messaggi volti all’abuso della credulita’
popolare anche in considerazione dell’attivita’ del
Comitato di controllo di cui all’articolo 3 del «Codice di
autoregolamentazione in materia di televendite e spot di
televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici
concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari»,
costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali
violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto
1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui
trasmissioni siano destinate unicamente al territorio
nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in
interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla
direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, e
successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite,
oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere
medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o
tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse;
per le opere di durata programmata compresa tra novanta e
centonove minuti sono consentite analogamente due
interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le
opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci
minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu’
una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti
di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si
intende per durata programmata il tempo di trasmissione
compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la fine
della sigla di chiusura del programma oltre alla
pubblicita’ inserita, come previsto nella programmazione
del palinsesto.
8. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge
26 febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma 1, della
legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione» sono
sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti
radiotelevisive locali». All’articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato
dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e
dall’articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n.
362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti:
«, attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
9. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 2001, n. 430, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «;per le emittenti radiofoniche si considerano
presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che
intervengono alle stesse attraverso collegamento
radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a
distanza».
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli
enti pubblici anche economici destinano, per fini di
comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa, devono risultare
complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore
dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica
locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione
europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali
quotidiani e periodici.
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate
alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli
oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici
anche economici sono tenuti a dare comunicazione
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni delle
somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicita’
istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di
massa. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,
anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni,
vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a
carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione
di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli
enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al
comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un
massimo di 5.200 euro. Competente all’accertamento, alla
contestazione e all’applicazione della sanzione e’
l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Si
applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. (abrogato).
14. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per
cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono
sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. All’articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni
all’utenza di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 31
luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, puo’
comprendere anche la diffusione di inserzioni
pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese
radiofoniche o televisive locali ai sensi dell’articolo
174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato
dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
68, vengono ridotte come segue, qualora l’impresa
radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a
regolarizzare entro la data di entrata in vigore della
presente legge la propria posizione relativamente alla
violazione contestata: riduzione a un decimo dell’importo
minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano
di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un
ventesimo dell’importo minimo qualora le sanzioni
amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000
euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative cosi’
ridotte dovra’ avvenire entro i trenta giorni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora l’importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potra’
essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle
quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.».
– Per il testo dell’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, si
veda nelle note all’articolo 8.
– Per il testo dell’art. 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, si
veda nelle note all’articolo 8.
– Per il testo dell’articolo 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62, si veda nelle note all’articolo 13.
– L’articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove
norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla L. 5 agosto 1981, n. 416), abrogato dal presente
regolamento, recava: «Procedura automatica».
– Per la rubrica dell’articolo 7 della legge 7 marzo
2001, n. 62, si veda nelle note all’articolo 16.
– Gli articoli 1, 2 , 4, 5, 6, 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142
(Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle
imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli
articoli 4, 5, 6 e 7 della L. 7 marzo 2001, n. 62),
abrogati dal presente regolamento, recavano,
rispettivamente:
«Presentazione delle domande», «Procedura automatica
Ammissione al contributo a carico dello Stato», «Procedura
valutativa – Documentazione di spesa», «Locazione
finanziaria», «Comitato deliberante – Organizzazione e
funzionamento», «Variazioni o mancata realizzazione del
programma».
Si riporta il testo degli artt. 3 e 10 del citato
d.P.R. n. 142 del 2002, come modificati dal presente
regolamento:
 
«Art. 3. Procedura valutativa. Ammissione al contributo
a carico dello Stato.
1. (abrogato)
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci
anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento
della durata massima di due anni, con scadenze semestrali
fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. (abrogato)
9. (abrogato)
10. (abrogato)
11. (abrogato)
12. (abrogato)
13. (abrogato)
14. (abrogato)
15. (abrogato)».
«Art. 10.(Disposizioni finali e transitorie). 1.
(abrogato)
2. Le agevolazioni di credito di cui al presente
regolamento sono riconosciute nel rispetto delle condizioni
procedurali previste al paragrafo 3, dell’articolo 88 del
Trattato istitutivo della Comunita’ europea.
3. In occasione del primo avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della
legge, le domande, presentate ai sensi dell’articolo 17 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non
ammesse alle agevolazioni di credito a causa del
trasferimento degli stanziamenti residui al Fondo istituito
ai sensi dell’articolo 5 della legge, possono essere
ripresentate con le modalita’ e le procedure indicate nel
presente regolamento. Possono essere ammessi al contributo
gli investimenti gia’ realizzati nell’anno o nei due anni
solari precedenti la data di presentazione della domanda,
rispettivamente nel caso di procedura automatica o di
procedura valutativa.».
– Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto legge
24 dicembre 2003, n. 353 (Disposizioni urgenti in materia
di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali)
convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 46, come
modificato dal presente regolamento :
«Art. 1. (Agevolazioni tariffarie postali per le
spedizioni di prodotti editoriali). 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici
iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe
agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali.
Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione
del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 3, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la
tariffa piu’ bassa per le spedizioni di stampe periodiche
la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000
copie. Per l’anno 2004, l’entita’ dell’agevolazione
tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto
resta quella definita dal decreto del Ministro delle
comunicazioni 13 novembre 2002.
2. Accedono altresi’ alle tariffe agevolate le
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto per
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si
intendono quelle di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, le organizzazioni non governative
riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi,
nonche’ gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche
operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la
conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell’ambiente
naturale, le associazioni riconosciute a carattere
nazionale aventi per oggetto statutario, da piu’ di
quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita’
di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi
istriani, fiumani e dalmati.
3-bis. (abrogato)».
– Si riporta il testo dell’art. 10 del decreto legge 1
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’ sociale)
convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 10. (Disposizioni concernenti l’editoria). 1. Per
i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, previsti
dall’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e
11, e dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
applica una riduzione del 2 per cento del contributo
complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai
sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni. Fermi restando i limiti
all’ammontare dei contributi, quali indicati nell’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, tale contributo non puo’ comunque superare
il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell’anno
precedente relativamente alla produzione, alla
distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti
professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007,
ai fini della corretta applicazione delle disposizioni
contenute nel comma 454 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la
presentazione dell’intera documentazione e di decadenza dal
diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma
461 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per le imprese richiedenti i contributi di cui all’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e’ fissato al 30 settembre successivo alla
scadenza di presentazione della relativa domanda di
contributo.
3. La trasmissione dell’intera documentazione
necessaria per la valutazione del titolo d’accesso, la
quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro
il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi
all’anno 2007 e di cui ai commi 454 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni
precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi
diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarita’ contributiva previdenziale, relativa
all’anno di riferimento dei contributi previsti in favore
delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve
essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a
pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta
anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso
giurisdizionale in materia di contributi previdenziali,
ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei
contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008,
l’importo della compensazione dovuta alla societa’ Poste
italiane S.p.A. a fronte dell’applicazione delle tariffe
agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, e’ ridotto del 7 per cento per gli importi
annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di
agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento
per gli importi annui relativi a ciascuna impresa
beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di
euro.
6. La Societa’ Poste Italiane S.p.A. e’ tenuta ad
applicare la riduzione dell’agevolazione tariffaria di cui
al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti
delle imprese interessate.
7. Ai fini dell’ammissione alle riduzioni tariffarie
applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le
pubblicazioni dedicate prevalentemente all’illustrazione di
prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o
altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di
pubblicita’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. (abrogato)
9. Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all’anno
2006, e’ autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per
l’esercizio finanziario 2007.
10. L’articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e’
abrogato.».
  
Capo IV
 
Disposizioni finali e abrogazioni
 
Art. 22
 
Norme finali
 
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente
regolamento, in attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite
dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove
necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi
diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
2. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 56 della legge 23 luglio
2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal
bilancio d’esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello
in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 novembre 2010
 
NAPOLITANO
 
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 227
 
Note all’art. 22:
– Cfr. note alle premesse Per il testo dell’articolo 44
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge, n. 133 del 2008, del comma 62,
dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191e
dell’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si veda
nelle note alle premesse.

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