Pubblicità, giurisprudenza: chiarificazioni sul termine “garanzia”

Commento alla sentenza del TAR Lazio – Roma, Sentenza, Sez. I, 15/05/2008, n. 4240


di Alessandra Delli Ponti, avvocato ed articolista di NL

In una interessante sentenza il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un concorrente ed ha annullato, stravolgendolo in toto, il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche AGCM) con cui si sanciva la non ingannevolezza di un messaggio pubblicitario diffuso su Internet.
Tra gli elementi esaminati dal TAR di estremo interesse è quanto precisato in merito all’utilizzo del termine “garanzia”.
Vediamo nel dettaglio quanto precisato sul tema.

IL MESSAGGIO SOTTO INCHIESTA

Nel sito sottoposto all’attenzione del TAR cliccando sul link “listino prezzi” si apre una pagina avente a oggetto “listino prezzi e caratteristiche dei servizi”, nella quale figurano l’elenco dei servizi offerti e, con riguardo al “servizio di ricerca e selezione agenti di commercio”, sotto una tabella riportante il “listino prezzi”, sono portate le indicazioni “potrà visionare nella sezione riservata del nostro sito, i rappresentanti potenzialmente interessati all’assunzione di nuovi mandati, selezionati per settore merceologico, aree geografiche ed introduzione alla clientela. Il costo è comprensivo di tutto (pubblicazione annuncio + abilitazione area riservata con password + visualizzazione curriculum degli agenti), non sono previste spese aggiuntive (…)” e la prospettazione della seguente garanzia “… si impegna a rimborsare quanto pattuito e corrisposto qualora non selezioni un numero minimo di candidati sulla base delle specifiche esigenze indicate (…)”.

I GIUDIZI DELL’AGCM E DEL TAR LAZIO

L’AGCM ha valutato come non ingannevole l’indicazione della garanzia, poiché “per quanto sul sito Internet venga espressamente dichiarato che la società garantisce il rimborso di quanto pattuito e corrisposto qualora non presenti un numero minimo di candidati, l’indicazione riportata nella stessa pagina, qualche riga più in basso, ‘compila ed invia via fax il modulo ricerca Agenti di commercio, è un link ipertestuale per la visione immediata della proposta di contratto, nella quale si chiarisce […] che ‘qualora la … non rispettasse gli impegni assunti rimborserà la quota del 60% di quanto pattuito e corrisposto, senza che il cliente possa pretendere null’altro a titolo di danno o altro.”
Di contrario avviso il Tar Lazio che rifacendosi alla normativa ritiene ingannevole l’affermazione riportata nei siti internet.
Secondo quanto indicato dalla normativa vigente al momento della realizzazione dei fatti contestati, i termini “garanzia, garantito e simili” possono essere usati “solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e della modalità della garanzia offerta” (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2005, nel testo all’epoca vigente). Lo scopo perseguito dalla norma è quello di evitare che il consumatore sia attirato e rassicurato dalla generica garanzia di una promessa, della quale non ha modo di valutare la portata e l’operatività contestualmente alla fruizione del messaggio pubblicitario.
Lo stesso decreto prevede tuttavia che “quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto e alle modalità della garanzia offerta, deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime”.
Nella fattispecie per il TAR, a nulla rileva, diversamente dal parere dell’Autorità, che attraverso la consultazione di un link ipertestuale il consumatore possa percepire l’esatta portata della garanzia, in quanto l’espressione contenuta nel messaggio non è veritiera a vantaggio di qualsivoglia precisazione contenuta nella modulistica contrattuale. Inoltre, il rinvio nella pubblicità della garanzia a siffatta modulistica non è affatto esplicito, e anzi manca del tutto, di talché la consultazione da parte del consumatore del link alla stessa dedicato appare meramente eventuale e indipendente dalla fruizione del messaggio pubblicitario.

COMMENTO

Secondo quanto affermato dal TAR Lazio, quindi, la conformità al D.Lgs. n. 206/2005 di un messaggio pubblicitario che utilizzi il termine “garanzia” senza specificarne contestualmente il contenuto e le modalità, è subordinata al cumulativo verificarsi di quattro condizioni:
a) la struttura del messaggio dev’essere incompatibile con la precisazione puntuale dell’operatività della garanzia;
b) dev’essere presente un riferimento sintetico al contenuto e alle modalità della garanzia offerta;
c) deve farsi un esplicito rinvio a un testo che riporti termini e condizioni della garanzia;
d) tale testo dev’essere facilmente riconoscibile dal consumatore.

L’applicazione oggi di tali principi incontra un importante limite. L’articolo 23 del Codice del Consumo, utilizzato come riferimento dal TAR, è stato abrogato.
L’utilizzo dei termini garanzia e garantito è, oggi, limitato unicamente nei messaggi pubblicitari diretti a professionisti o imprese (D.Lgs. 145/2007) e, quindi, non più alla pubblicità rivolta ai soli consumatori.
Viceversa la pubblicità diretta ai consumatori deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa sulle pratiche commerciali sleali inserita nel Codice del Consumo dal D.lgs. 146/2007 che ha abrogato il sopra illustrato articolo 23.
Secondo la nuova normativa sono vietate tutte le pratiche commerciali sleali, ovvero le pratiche contrarie alla diligenza professionale, e che sono false o idonee a “falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e’ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”.
Come è facile intuire la definizione di pratica commerciale sleale è ben più ampia e articolata di pubblicità ingannevole. La vecchia fattispecie di pubblicità ingannevole rivolte ai consumatori, quindi, è stata assorbita dalle pratiche commerciali sleali.
La nuova casistica di fattispecie vietate, estremamente ampia, ha consentito al legislatore di non riproporre l’abrogato articolo 23 sull’uso dei termini garanzia e garantito, poiché un utilizzo non chiaro di tali termini sarebbe comunque sanzionabile come pratica commerciale sleale.

(Alessandra Delli Ponti per NL)

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