Radio. TAR Lazio bacchetta MIMIT: prevale sostanza su forma. Annullata esclusione emittente da contributi 2023 per irregolarità solo formale

contributi 2023, TAR Lazio

Sentenza di rilievo per il settore radiofonico locale: il TAR Lazio richiama il Ministero delle Imprese e del Made in Italy al rispetto del principio di ragionevolezza e al dovere di soccorso istruttorio.
Non basta un DURC incompleto per negare l’accesso ai contributi (nella specie contributi 2023), se la regolarità contributiva è sostanzialmente dimostrata.

Sintesi

Con la sentenza n. 244/2024, il TAR Lazio (Sezione IV Ter) ha accolto il ricorso di una società radiofonica esclusa dalla graduatoria dei contributi 2023 ex DPR 146/2017, ritenendo illegittima la decisione ministeriale fondata su una presunta irregolarità contributiva.
Secondo i giudici amministrativi, il MIMIT avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio per acquisire la documentazione integrativa comprovante la regolarità già esistente.
La pronuncia ribadisce che la pubblica amministrazione deve privilegiare la sostanza sulla forma, specie in contesti di natura finanziaria e non concorsuale.

Il contesto: i contributi alle radio ai sensi del DPR 146/2017

L’episodio giudiziario si inserisce nel quadro del sistema di contributi annuali a favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali, disciplinato dal DPR 146/2017, che ha riformato radicalmente i criteri di accesso e distribuzione dei fondi pubblici al comparto.
Il regolamento prevede una serie di requisiti oggettivi e soggettivi — fra cui la regolarità contributiva — da dimostrare attraverso la produzione di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato nei trenta giorni antecedenti la domanda.

La ratio della norma

La ratio della norma è duplice: assicurare che i beneficiari dei fondi pubblici siano effettivamente in regola con gli obblighi previdenziali e, al tempo stesso, garantire uniformità nelle verifiche.
Tuttavia, la prassi applicativa del MIMIT negli ultimi anni ha generato contenziosi ricorrenti per l’eccessivo formalismo adottato nella valutazione dei requisiti, soprattutto nei casi di documenti rilasciati dopo lievi ritardi o di transizione normativa (come quella relativa al passaggio dalla gestione INPGI a quella INPS per i giornalisti assunti).

Il caso: esclusione dai contributi 2023 per presunta irregolarità INPGI

Nel caso deciso dal TAR Lazio, l’emittente radiofonica aveva regolarmente presentato domanda per i contributi 2023, allegando il DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL.
Il Ministero, nel corso dell’istruttoria, aveva tuttavia rilevato la mancata indicazione della posizione contributiva presso l’INPGI (Istituto di previdenza dei giornalisti), ancora operativo per la gestione di alcuni dipendenti fino alla sua confluenza in INPS nel luglio 2022.

La certificazione INPS

La società aveva prontamente chiesto all’INPS di verificare la propria posizione, ottenendo conferma della piena regolarità anche per la gestione ex INPGI. Tale certificazione, benché successiva alla domanda, attestava la regolarità già sussistente al momento della presentazione. Nonostante ciò, il MIMIT aveva disposto l’esclusione della domanda per i contributi 2023, motivandola con il mancato possesso del requisito formale nei termini temporali prescritti.

Il ricorso: “Regolari da sempre, penalizzati per burocrazia”

La società ricorrente, assistita dagli avvocati Mario Mossali, Stefano Cionini e Massimo Lualdi della law firm MCL Avvocati Associati (che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia) ha contestato la decisione sotto diversi profili, sostenendo la violazione dell’art. 4, comma 2, del DPR 146/2017, in quanto il requisito di regolarità contributiva era sostanzialmente posseduto; la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, per aver adottato un formalismo incompatibile con la natura non concorsuale della procedura; la mancata applicazione del soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di invitare l’interessato a completare la documentazione mancante quando ciò non comporti un vantaggio indebito.

Precedenti

La società ha inoltre evidenziato come lo stesso MIMIT, in altre occasioni, avesse invitato gli operatori a produrre chiarimenti o integrazioni documentali in corso di istruttoria, circostanza che dimostrerebbe la discrezionalità applicativa del principio.

La decisione: il TAR richiama la P.A. alla ragionevolezza

Il TAR Lazio, accogliendo integralmente il ricorso, ha definito “eccessivamente rigido e irragionevole” il comportamento del Ministero. Secondo i giudici amministrativi, la norma invocata dal MIMIT non può essere interpretata come un vincolo assoluto di forma, poiché l’obiettivo è verificare la sussistenza effettiva del requisito, non la sua mera rappresentazione documentale.

Il riferimento è la situazione reale del soggetto non la data di emissione del certificato

Il Collegio ha precisato che “la regolarità contributiva è requisito di ordine sostanziale, il cui possesso deve essere valutato con riferimento alla situazione reale del soggetto e non alla data di emissione del certificato”.
“Ne consegue che, se la regolarità è comprovata successivamente ma riferita a un periodo anteriore, il requisito deve ritenersi sussistente ab origine”, spiega l’avvocato Stefano Cionini, senior partner di MCL Avvocati Associati.

Dimostrazione, non novazione

“La ricorrente non ha integrato un requisito mancante, ma ha semplicemente fornito una prova ulteriore della regolarità già in essere al momento della domanda,” si legge nella motivazione.
Negare il beneficio per un vizio meramente documentale equivarrebbe a violare i principi di buona amministrazione e di tutela dell’affidamento.”

Il principio del soccorso istruttorio: da eccezione a regola

“Uno dei punti più significativi della sentenza riguarda la valorizzazione del soccorso istruttorio, principio cardine del diritto amministrativo moderno. Introdotto per evitare esclusioni sproporzionate nelle procedure pubbliche, il soccorso istruttorio consente all’amministrazione di richiedere integrazioni o chiarimenti documentali, purché non venga alterata la parità di trattamento”, commenta l’avvocato Cionini.

Buon andamento della P.A.

Il TAR ha sottolineato che, anche in procedimenti non strettamente concorsuali come quelli per i contributi radiotelevisivi, tale principio è immanente al canone di buon andamento della P.A. sancito dall’art. 97 della Costituzione.
In altre parole, l’amministrazione deve operare non come giudice formale, ma come garante della corretta applicazione della legge.

Finalità accertativa, non repressiva

“La finalità pubblica non è la repressione del vizio formale, ma l’accertamento della regolarità sostanziale dei beneficiari,” osservano i giudici. “Pertanto, il MIMIT avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio anziché trincerarsi dietro una rigida interpretazione temporale del DURC.

Il precedente: un orientamento che si consolida

“La sentenza si colloca in un filone giurisprudenziale ormai consolidato. Già con le pronunce n. 7119/2022 e n. 1345/2023, lo stesso TAR Lazio aveva affermato che “la regolarità contributiva è requisito sostanziale e non può essere negata quando la documentazione sopravvenuta confermi la sussistenza del requisito sin dall’origine”, continua il legale di MCL Avvocati Associati.

Formalismo temperato

Tale orientamento si ispira alla più ampia dottrina del “formalismo temperato”, elaborata dalla giurisprudenza amministrativa per bilanciare certezza e flessibilità. Nel caso in esame, la peculiarità è data dalla transizione INPGI-INPS, che ha complicato la verifica delle posizioni contributive di molte società editrici, generando disallineamenti temporali nella produzione dei certificati.

L’effetto della sentenza: riammissione in graduatoria…

In conseguenza della decisione, il TAR ha disposto l’annullamento della graduatoria dei contributi 2023 nella parte in cui escludeva l’emittente, ordinando al MIMIT di procedere alla riammissione e alla rielaborazione del punteggio e conseguente rielaborazione del valore economico.

… e monito per il futuro

“Ma il vero effetto della sentenza è sistemico: l’amministrazione dovrà d’ora in avanti evitare comportamenti rigidamente formali, applicando criteri di valutazione più coerenti con i principi di proporzionalità e collaborazione procedimentale così da non deprivare di rilevo il dato sostanziale “, annota Cionini.

Le implicazioni per il comparto radiofonico

Il pronunciamento è destinato a incidere sulle prossime procedure di assegnazione dei contributi. Molte emittenti, soprattutto medio-piccole, hanno denunciato difficoltà analoghe nella gestione della documentazione DURC, aggravate dal cambio di sistema previdenziale e dai ritardi di alcune sedi territoriali.

Garanzia contro arbitrarietà amministrativa

L’applicazione coerente del principio di soccorso istruttorio potrebbe ridurre in modo significativo il contenzioso e migliorare l’efficacia complessiva del sistema di finanziamento pubblico al settore. Per gli operatori radiofonici, la sentenza rappresenta una garanzia contro l’arbitrarietà amministrativa e un riconoscimento della loro buona fede operativa.

Una lezione per la Pubblica Amministrazione: meno burocrazia, più sostanza

“La decisione del TAR Lazio contiene un messaggio chiaro anche sul piano politico-amministrativo: la semplificazione non è solo una parola d’ordine, ma una responsabilità concreta della P.A. Le imprese del comparto radiofonico, già gravate da costi di compliance e da un mercato pubblicitario in contrazione, non possono essere penalizzate da formalismi interpretativi che non incidono sulla sostanza.

Coordinamento più efficiente tra INPS, MIMIT e operatori

La vicenda evidenzia inoltre la necessità di un coordinamento più efficiente tra INPS, MIMIT e operatori, anche alla luce della digitalizzazione delle piattaforme di presentazione delle domande, che dovrebbe permettere verifiche automatizzate in tempo reale.

Verso una giurisprudenza di equilibrio

La sentenza n. 244/2024 del TAR Lazio segna un punto di svolta nel rapporto tra amministrazione e operatori radiofonici. Essa non introduce nuovi principi, ma riafferma con forza quelli di ragionevolezza, proporzionalità e collaborazione, troppo spesso sacrificati sull’altare del formalismo procedurale.

Messaggio inequivocabile

In un contesto in cui il pluralismo informativo e la sostenibilità economica del settore radiofonico dipendono anche dalla tempestività e dall’equità dei contributi pubblici, il messaggio della giurisprudenza è inequivocabile”, conclude l’avvocato.

Chi è in regola deve poterlo dimostrare anche dopo, se la regolarità era già presente

Un richiamo, in definitiva, ad una Pubblica Amministrazione più aderente alla realtà operativa delle imprese e meno vincolata a logiche burocratiche, in un settore che continua a rappresentare un presidio essenziale di pluralismo, identità e servizio pubblico. (A.N. per NL)

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