Tv. Il Tribunale di Milano decide sulle cause Mediaset + RTI vs Vivendi e Fininvest vs Vivendi. Ed emette un comunicato

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Il Tribunale di Milano – Sezione XV Civile Specializzata in materia di impresa – ha pubblicato ieri 19 aprile 2021 due sentenze nei processi tra Mediaset + Reti Televisive Italiane e Vivendi e tra Fininvest e Vivendi.

La prima sentenza

Il dispositivo della prima sentenza (cause n. 47205/2016 + 47575/2016 R.G.) recita: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nelle cause civili riunite n. 47205/2016 e 47575/2016 promosse, la prima da Mediaset s.p.a. e Reti Televisive Italiane s.p.a. contro Vivendi s.a. con atto di citazione notificato il 19 agosto 2016 e la seconda da Finanziaria di Investimento Fininvest s.p.a. contro Vivendi s.a., con atto di citazione notificato il 23 agosto 2016, con l’intervento volontario di Mediaset Premium s.p.a. disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Nella prima causa
1) dichiara l’avvenuta risoluzione del contratto sospensivamente condizionato, stipulato dalle parti l’8 aprile 2016, per effetto della specifica previsione contrattuale di cui alla clausola 2.2 ultimo periodo;
2) accerta l’inadempimento di Vivendi S.A. agli obblighi preliminari e prodromici all’avveramento della condizione previsti dalla clausola 2.2. lett. b) e c) dell’accordo e la condanna al risarcimento del danno a favore di Mediaset s.p.a., mediante pagamento della somma di € 1.202.419,28, ed a favore di RTI s.p.a., mediante pagamento della somma di € 514.167,07, oltre interessi di mora nella misura legale sulla somma anno per anno rivalutata dall’8 giugno 2018, sino al saldo;
3) respinge tutte le altre domande proposte da Mediaset s.p.a. e da RTI s.p.a. anche quale incorporante Mediaset Premium s.p.a. nei confronti Vivendi s.a.;
4) respinge le domande riconvenzionali proposte Vivendi s.a. nei confronti di Mediaset s.p.a. e RTI s.p.a.
5) dichiara compensate fra le parti nella misura di un terzo le spese processuali che liquida, per l’intero, in € 60.000,00 per compenso di avvocato oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per i restanti due terzi a carico di Vivendi s.a..
Nella seconda causa:
1) dichiara inammissibili le domande proposte da Fininvest s.p.a. nei confronti di Vivendi s.a. ai punti I.a), I.b), I.b-bis) delle conclusioni;
2) respinge la domanda proposta da Fininvest s.p.a. nei confronti di Vivendi s.a. al punto II) delle conclusioni;
3) respinge la domanda riconvenzionale proposta da Vivendi s.a. nei confronti di Fininvest s.p.a.;
[…].”

La seconda sentenza

Il dispositivo della seconda sentenza (causa n. 30071/2017 R.G.), recita invece: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 30071/2017 promossa da Mediaset s.p.a., R.T.I. s.p.a. e Fininvest s.p.a. contro Vivendi s.a., con atto di citazione notificato il 19 giugno 2017 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande proposte da Mediaset s.p.a., R.T.I. s.p.a. e Fininvest s.p.a. contro Vivendi s.a.;
[…]”

In particolare il Tribunale,
I) Decidendo nel processo n. 47205/2016, ha dichiarato l’avvenuta risoluzione del contratto sospensivamente condizionato, stipulato dalle parti l’8 aprile 2016 e risoltosi il 30 settembre 2016, avente ad oggetto operazione di partnership strategica nel settore dei contenuti audiovisivi e scambio azionario; ha accertato l’inadempimento di Vivendi agli obblighi preliminari e prodromici all’avveramento della condizione costituita dall’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie all’esecuzione dell’operazione di cui sopra; ha condannato Vivendi al risarcimento del danno in favore di Mediaset ed RTI mediante pagamento di una somma complessiva di oltre 1,7 milioni di euro, oltre accessori.
II) Decidendo nei processi n. 47575/2016 e n. 30071/2017, ha ritenuto che l’operazione di acquisto, da parte di Vivendi, di azioni Mediaset a partire dal dicembre 2016 per un quantitativo complessivamente di poco inferiore al 30 % del capitale non sia avvenuto in violazione delle previsioni del contratto stipulato l’8 aprile 2016 e risoltosi il 30 settembre 2016; che l’operazione non possa essere ritenuta illegittima ai sensi dell’art. 43, comma 11, D. Lgs. 177/2003 (Tusmar), norma non più applicabile nell’ordinamento italiano nella sua formulazione originaria in ragione delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte Europea di Giustizia del 3 settembre 2020 in causa n. 719/18; che l’operazione non integra le contestate condotte di concorrenza sleale”. (E.G. per NL)

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