Tv locali, Agcom martella di sanzioni i fornitori di servizi di media audiovisivi

Raffica di sanzioni ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale dall’Agcom per asserito mancato rispetto dell’obbligo di trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di segnalazione preventiva di contenuti commerciali mediante mezzi ottici, acustici o spaziali o ancora per mancata veicolazione del marchio/palinsesto o per sforamento del tetto pubblicitario.

Nel primo caso, le verifiche, esperite dai Corecom in settimane a campione, avrebbero evidenziato la  violazione del disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3), d.lgs. n. 177/05. Nel secondo caso, ad essere violate sarebbero state le previsioni di cui all’art. 36 bis, comma 1, lett. a). A mente di tale norma, “Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”. Il medesimo decreto legislativo, all’articolo 37, comma 1 “La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”. A sua volta, il Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP all’articolo 3, comma 1 prevede che “La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, …”, mentre all’art. 3, comma 2 prescrive che “Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”. Nel terzo caso, le violazioni avrebbero riguardato le previsioni della delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e in particolare l’articolo 3, comma 7, dell’allegato A) alla medesima delibera “Il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L’autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”. Nella quarta ipotesi ad essere censurata è la violazione dell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva». Va detto che, di norma, all’esito delle istruttorie, Agcom, in accordo coi Corecom, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, moltiplicata per i giorni in cui si è verificata la violazione. E ciò in considerazione che il comportamento posto in essere "deve ritenersi di lieve entità, considerato l’ambito locale di diffusione dei programmi che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente anche con riferimento al numero di telespettatori interessati". I soggetti destinatari devono versare entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della legge n. 689/81, la somma indicata alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma con la corretta causale. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando i riferimenti della sanzione. In alternativa, è possibile proporre ricorso al TAR Lazio nel termine di 60 gg. dalla notifica. (M.L. per NL)

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