Tv locali: ecco il conto salato per i diritti d’uso per le frequenze digitali

Nessuno vi dà niente per niente. Nemmeno lo Stato. Anzi, soprattutto lo Stato. Infatti essere operatori di rete in ambito locale può costare molto caro. Esattamente 27.750,00 euro annui se si servono fino a 200.000 abitanti; 55.000,00/anno se si illuminano fino a 10 milioni di teste e 110.000,00/anno se si supera tale soglia di popolazione.

Ma non basta: per le frequenza di diffusione e di contribuzione punto/punto o punto/multipunto occorre versare annualmente oboli da decine di migliaia di euro. Gli editori, pardon, gli operatori rete saranno saltati sulla sedia: ecchimai ha previsto un salasso del genere?! Ma le determine di attribuzione dei diritti d’uso delle frequenze digitali perdiana! Che forse non avete letto bene. Già, perché, prima di ordinare, bisognerebbe leggere bene il menù. Il quale, nel caso di specie, è chiaramente riportato all’art. 34 c. 1 del D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Tale norma prevede che “Oltre ai contributi di cui all’articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2 (…)”. Il successivo comma 2 statuisce che “La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e’ riportata nell’allegato n. 10”, il quale, rubricato “Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice”, all’art. 1 c. 1 dispone che “(…) le imprese titolari di autorizzazione generale per l’installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull’impiego di radiofrequenze (…) sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di un contributo che e’ determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, e’ il seguente: a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: 1) sull’intero territorio nazionale, 111.000,00 euro; 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro; 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro (…)”. Mica finisce qui, però. C’è infatti anche il conto del dessert, costituito dai contributi di cui all’art. 35 del medesimo Codice delle comunicazioni elettroniche, elencati nel solito allegato 10, segnatamente all’art. 2 commi 7 e 8 , che prevedono rispettivamente che “I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete diffusiva TV sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro” e che “I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete di contribuzione televisiva punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro”. E adesso, buona digestione…

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - Tv locali: ecco il conto salato per i diritti d’uso per le frequenze digitali

Non perdere le novità: iscriviti ai canali social di NL su Facebook, TelegramWhatsApp. News in tempo reale.

Ricevi gratis la newsletter di NL!