Bollino SIAE: eventuali profili di legittimità dell’odiato contrassegno

Un diverso approccio alla materia può contribuire a fornire una visione a tutto tondo sulla problematica. Ben lungi dall’intenzione di fornire considerazioni personali sull’uso del contrassegno SIAE e sulla sua eventuale legittimità, scopo di questo breve excursus è quello di affrontare, in modo sistematico, il problema derivante dalla compatibilità della normativa interna, in materia di previsione e di apposizione sui supporti del bollino, con l’impianto comunitario. Preliminarmente, si fornisce una breve ricostruzione di alcuni fatti, che certamente hanno contribuito al tempo a sollevare perplessità sull’uso del contrassegno, con la speranza di prospettare un quadro della situazione che permetta di identificare in modo chiaro la materia del contendere. Il Tribunale di Cesena, in data 14/12/2004, accoglieva la questione pregiudiziale di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sollevata dall’Avv. Sirotti Gaudenzi nel corso di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 171-ter comma 1, lett. c) della LDA – come introdotto dal D.Lgs 685/1994 – il quale punisce la vendita di supporti di opere multimediali, musicali e cinematografiche prive del contrassegno SIAE (ora art. 171-ter lett. d). La questione posta dal legale dell’imputato concerneva la compatibilità della normativa nazionale in tema di contrassegno SIAE con il Trattato istitutivo della CE e con alcune Direttive comunitarie. In particolare, il Tribunale sollevava perplessità in ordine alla compatibilità tra il testo dell’art. 171-ter, comma 1, lett-c) – come introdotto dal D.Lgs 685/94 che ha recepito la Direttiva 92/100 CE – e la Direttiva medesima, nonché con il Trattato CE (artt. 3, 23, 27, 30). Il difensore eccepiva che il contrassegno SIAE avrebbe assunto il ruolo di ostacolo alla libera circolazione delle merci nel territorio comunitario, dato che gli altri produttori di supporti presenti negli altri Paesi unionisti non sono assoggettati all’obbligo di apposizione del bollino. Prendendo spunto da tali avvenimenti si cercherà, su queste pagine, di gettare maggiore luce sugli eventuali profili di legittimità del bollino SIAE rispetto alla normativa comunitaria ed all’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale presentate e che, segnatamente, hanno riguardato: a) L’interpretazione della Direttiva 92/100 concernente il diritto di noleggio, di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale; b) L’interpretazione dell’art. 3 del Trattato CE con riferimento al divieto imposto agli Stati membri di imporre “dazi doganali” e “restrizioni qualificative all’entrata e all’uscita delle merci” e “tutte le altre misure di affetto equivalente”, nonché degli artt. 23 – 27 del Trattato stesso, al fine di verificare se l’apposizione del contrassegno SIAE debba intendersi come una misura di effetto equivalente; c) L’interpretazione della Direttiva 83/189/CE, come modificata dalla Direttiva 88/182/CE, al fine di verificare se l’apposizione del contrassegno SIAE rientri nella previsione di una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si fa in primis notare che la Direttiva 92/100 riguarda specificamente il diritto di noleggio e di prestito ed altri diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale. Scopo di questo impianto normativo era quello di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri, in considerazione del fatto che il noleggio ed il prestito delle opere protette dal diritto d’autore e realizzazioni protette dai diritti connessi stavano acquistando un’importanza sempre maggiore nel panorama commerciale europeo. Questo ravvicinamento avviene attraverso una tutela adeguata delle opere oggetto del diritto d’autore e del materiale protetto dai diritti connessi, riconoscendo il diritto di noleggio e di prestito, il diritto di fissazione, di riproduzione, di distribuzione e radiodiffusione, considerati di vitale importanza per lo sviluppo economico e culturale della Comunità. Alla luce di queste brevi considerazioni, la formulazione dell’art. 171-ter lett. c) offre una adeguata tutela al diritto di noleggio e di prestito ed alle realizzazioni protette dai diritti connessi al diritto d’autore, come auspicato dalla Direttiva e dai suoi consideranda (n. 4 e n. 5). Questa tutela viene accordata sanzionando penalmente il comportamento di chi “detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo…supporti per i quali è prescritta…l’apposizione di contrassegno…” che siano “…privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato”. L’art. 171-ter lett. c) va, poi, letto in relazione all’art. 181-bis LDA disciplinante le regole e le caratteristiche per l’apposizione del bollino SIAE. Il contrassegno, si legge, “…è apposto sui supporti…” – oggetto di noleggio e di prestito o ulteriori forme di distribuzione – “…ai soli fini della tutela delle opere dell’ingegno”. Tutela cui si ispira, come accennato, la Direttiva in questione. Sembra, quindi, che le finalità espresse dalla normativa in materia di contrassegno SIAE vadano nella direzione auspicata dalla Direttiva 92/100 di una tutela uniforme delle opere dell’ingegno. Veniamo ora alla questione inerente la compatibilità della disposizione dell’art. 171-ter lett. c) con gli articoli 3, 23 e 27 del Trattato istitutivo della Comunità Europea nella sua versione consolidata. La Commissione, nella redazione dei tre citati articoli, si ispira all’evoluzione delle condizioni di concorrenza all’interno della Comunità, “…nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese” (vedi art. 27 del Trattato). Il principio di libera circolazione delle merci fra gli Stati Membri non può, in ogni caso, collidere con il principio fondamentale della tutela della proprietà intellettuale. Infatti, eventuali restrizioni all’importazione o all’esportazione sono lasciate impregiudicate ove giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, non dovendo, al tempo stesso, costituire motivo di discriminazione arbitraria (vedi art. 30 del Trattato). La questione di fondo è che il bollino SIAE, non rappresenterebbe una restrizione allo scambio delle merci né, tanto meno, una “…misura di effetto equivalente” vietata dal disposto dell’art. 3 del Trattato, bensì un segno distintivo dell’opera dell’ingegno di carattere creativo: l’etichetta argentata, riportante la dicitura SIAE ed altri dati è simbolo di garanzia dell’originalità del prodotto e creatività dell’opera. L’art. 181-bis LDA stabilisce, infatti, che il contrassegno contiene dati che permettono la identificazione “…del titolo dell’opera, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore oltre alla destinazione commerciale del supporto…” (vendita, noleggio o altra forma di distribuzione), tutti elementi il cui fine ultimo è quello di consentire una adeguata tutela della proprietà industriale e commerciale, come auspicato dall’art. 30 del Trattato. La citata disposizione comunitaria, infatti, non osterebbe all’applicazione della normativa nazionale che attribuisce all’autore la facoltà di subordinare alla propria autorizzazione il noleggio, il prestito o altra forma di distribuzione dei supporti. Tale normativa, pertanto, non effettuerebbe alcuna discriminazione arbitraria nel commercio fra Stati membri. Ove, poi, l’apposizione del contrassegno costituisca un ostacolo allo scambio di prodotti, questo è considerato “…ammissibile soltanto se reso necessario per soddisfare esigenze imperative” – come la tutela della proprietà industriale e commerciale – “…od obiettivi di carattere generale di cui costituiscono la garanzia basilare” e tale principio è esplicitamente stabilito dal considerando n. 2 della Direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983. La citata Direttiva concerne le procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. All’art. 1 sono, infatti, definiti i concetti di “specificazione tecnica” e “regola tecnica”. Con specificazione tecnica la normativa succitata definisce “…le caratteristiche richieste di un prodotto, i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza…” mentre con regola tecnica “…le specificazioni tecniche…la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto per la commercializzazione o l’utilizzazione in uno Stato membro nonché…le disposizioni legislative, regolamentari…degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto…”. Comparando il citato impianto normativo con quanto contenuto all’interno del considerando 11 della Direttiva 83/189/CEE emerge che le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche. A ben guardare, in effetti, il contrassegno SIAE, come indice di garanzia e di originalità del prodotto potrebbe essere del tutto assimilabile ad una “specificazione tecnica” intesa come caratteristica indicante il livello di qualità o di proprietà di utilizzazione e, pertanto, la sua previsione ed apposizione sul supporto non pare essere in contrasto con il dettato della disposizione comunitaria. (M.P. per NL)

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