Censimento impianti Tv – Consultmedia predispone il service di assistenza

Disponibile il testo integrale del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni inerente il censimento delle sorgenti di radiodiffusione televisiva


E’ stato pubblicato sul sito dell’Agcom (ed è già in Gazzetta Ufficile) la Delibera n. 502/06/CONS del 02/08/2006 recante ” Modifiche al Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione finalizzate all’istituzione della sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale di cui all’art. 31 della delibera 236/01/CONS”.

Sull’argomento, la struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico) ha già allestito un apposito service per l’assistenza alle emittenti clienti ai fini della predisposizione della complessa documentazione tecnica. All’uopo, Consultmedia informa che già dalla prossima settimana sarà diramata un’apposita circolare sull’importante adempimento. Per informazioni: Consultmedia – Servizio Tecnico: partner di riferimento, dr. ing. Enrico Magni (tel. 0331/441974 fax 593008 -e-mail [email protected]

Questo il testo integrale della Delibera pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 18/08/06

Testo del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione integrato dalle modifiche apportate dalle Delibere n. 404/02/CONS, n. 130/03/CONS e n. 502/06/CONS

L’AUTORITA’
NELLA sua riunione di Consiglio del 2 agosto 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5;

VISTO il decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352 recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio delle legge 31 luglio 1997, n. 249”, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n.112 recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;

VISTO il Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo unico della radiotelevisione italiana”;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti” convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001 e successive modiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002 recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF – DAB-T)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 agosto 2002, n. 187;

VISTA la delibera n. 15/03/CONS, recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 febbraio 2003, n. 43;

VISTA la propria delibera n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003 recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la propria delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante “Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 marzo 2005, n. 35;

VISTA la propria delibera n.149/05/CONS “Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 marzo 2005, n. 69;

VISTA la propria delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006 recante “Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale” pubblicato sul sito web dell’Autorità in data 29 marzo 2006;

CONSIDERATO che l’atto d’indirizzo adottato dall’Autorità con delibera 163/06/CONS pone come premessa per la sua realizzazione la fotografia dell’esistente mediante uno strumento preciso di valutazione e classificazione degli impianti presenti sul territorio che consenta di conoscerne con esattezza le caratteristiche, per pianificare le operazioni di spegnimento progressivo, valutando gli effetti sulla situazione interferenziale;

CONSIDERATA, pertanto, l’esigenza di avviare quanto prima il censimento delle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale, apportando le conseguenti integrazioni al regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, come previsto dall’articolo 31 della delibera n. 236/01/CONS;

UDITA la relazione del commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera
Articolo 1

1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 31 della delibera 236/01/CONS le integrazioni al regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione finalizzate alla istituzione di una Sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione nella quale sono censite le infrastrutture di diffusione, di cui all’allegato “A” alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il censimento delle infrastrutture di diffusione di cui al comma 1, che risponde ai principi di trasparenza e pubblicità, ha natura meramente ricognitiva e non può, in alcun modo costituire elemento di legittimazione all’esercizio degli impianti di diffusione, né intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all’esercizio di impianti.

3. Ai fini dell’espletamento delle attività di verifica inerenti il censimento di cui al comma 1, l’Autorità può avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale della Polizia postale e delle comunicazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Roma, 2 agosto 2006

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Sortino

Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

ALLEGATO “A”
alla delibera n. 502/06/CONS del 2 agosto 2006
Modifiche al Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione finalizzate all’istituzione della sezione speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale di cui all’art. 31 della delibera 236/01/CONS

Articolo 1
Dopo il Titolo IV del REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE ADOTTATO CON DELIBERA 236/01/CONS è inserito:

“Titolo IV bis – SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI DIFFUSIONE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE
Articolo 25bis
Istituzione della sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione
E’ istituita la sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione operanti nel territorio italiano.

Articolo 25 ter
Campo di applicazione
Sono tenuti a comunicare i dati relativi alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio italiano i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

In fase di prima applicazione sono tenuti alle comunicazioni di cui al successivo articolo 25 quater i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande III, IV e V.

Con successivi provvedimenti sono individuate le modalità di comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

Articolo 25 quater
Modalità di comunicazione
I soggetti di cui all’articolo 25 ter, comma 2, forniscono i dati relativi agli impianti di diffusione ed alle frequenze legittimamente esercite in conformità all’allegato “TEC”, suddivisi in stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0), stazioni di radiodiffusione televisiva digitale (TD1) e stazioni di radiodifusione sonora digitale (RD1).

I soggetti di cui all’articolo 25 ter, comma 2 forniscono i dati amministrativi, integrativi di quelli già parzialmente comunicati in occasione dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, in conformità all’allegato “AMM”.

I dati tecnici ed amministrativi di cui ai commi precedenti, aggiornati alla data di inoltro della comunicazione, sono inviati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio Ispettivo e Registro – Centro Direzionale, Isola B/5, 80143 Napoli, entro il 15 novembre 2006 su supporto informatico e cartaceo, unitamente ad una nota di accompagnamento debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da altro delegato.

Gli allegati di cui ai commi precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Ciascuna variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata all’Autorità entro trenta giorni dal verificarsi della modifica.

L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori informazioni, atti o documenti ritenuti utili.

Articolo 25 quinquies
Sanzioni
Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Titolo IV bis, l’inosservanza da parte dei soggetti di cui all’articolo 25 ter, comma 2, degli obblighi di comunicazione prescritti dall’articolo 25 quater comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”

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