Convegno di Bema, 7 luglio 2007 – Società, Informazione, Giustizia -Intercettazioni telefoniche: diritto di cronaca e diritto alla privacy

riforma potrà “imbavagliare” la cronaca, pena la sua illegittimità costituzionale, sempre che evidentemente si sia in presenza di un rilevante interesse pubblico alla notizia


dalla newsletter del sito www.francoabruzzo.it

“Nessuna riforma potrà “imbavagliare” la cronaca, pena la sua illegittimità costituzionale, sempre che evidentemente si sia in presenza di un rilevante interesse pubblico alla notizia, e ciò soprattutto quando gli interlocutori delle conversazioni legittimamente intercettate e poi pubblicate svolgano funzioni pubbliche o rivestano ruoli pubblici, per ciò solo rinunciando a dimensioni riservate della propria esistenza che non siano chiaramente di tipo squisitamente “privato”. In tal senso peraltro depone la recente sentenza della Corte Europea che ha condannato la Francia – il cui sistema appare analogo a quello che si vorrebbe introdurre con il citato ddl – per violazione dell’art. 10 della Convezione europea sui Diritti dell’Uomo”.

di Mariaclementina Forleo

Gip presso il Tribunale di Milano

INDICE

L’art. 684 Cp e l’inasprimento sanzionatorio previsto dal ddl n.1512.

L’art. 329 Cpp e l’art. 329 bis Cpp di cui al disegno di legge n. 1512.

L’art.114 Cpp e la sua riforma prevista dal disegno di legge n.1512.

Conclusioni. La scriminante di cui all’art. 51 Cp. e l’art. 21 Cost.

Il tema in questione è sicuramente di enorme attualità – anche e soprattutto per la gestazione in corso del ddl n.1512 – e sembra comunque destinato a ciclicamente riproporsi in occasione dell’emersione di fatti penalmente rilevanti che coinvolgono, e anzi direi scuotono, l’opinione pubblica incidendo concretamente, e non solo a livello virtuale, su suoi primari interessi, contemporaneamente toccando interessi di “poteri forti” o comunque di personaggi di rilievo pubblico o addirittura istituzionale.

Le violente aggressioni in cui in molti di tali casi sono stati oggetto inquirenti o giudici titolari di delicate inchieste, appaiono all’evidenza speculari di una certa riluttanza – lo dico con serenità ma anche con profonda amarezza e lo dico da cittadina oltre che da magistrato – ad accettare dignitosamente che in una democrazia moderna, in uno Stato di diritto, possa trovare concreta operatività l’ovvio e scontato principio in base al quale la legge possa e anzi debba essere uguale per tutti.

Questa premessa mi è sembrata d’obbligo in quanto il tema in questione e dunque l’armonizzazione del diritto di cronaca con quello alla privacy è stato destinato a essere puntualmente ignorato quando i media, anche i più qualificati e attrezzati, abbiano riportato dettagliate notizie e anche ampi stralci o addirittura integrali testi di conversazioni intercettate, non sempre di grosso rilievo pubblico, coinvolgenti soggetti non appartenenti a categorie privilegiate.

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Tanto premesso, il problema che si pone consiste nell’analizzare sia la normativa allo stato vigente, sia quella di cui a detto ddl, e soprattutto nel tentarne un’operazione interpretativa che potremmo definire costituzionalmente orientata.

La normativa in questione si snoda attraverso tre norme chiave, una contenuta nel codice penale e in particolare nell’art.684, due contenute nel codice di procedura penale, e in particolare negli artt.329 e 114.

Come vedremo, tali norme, anche qualora dovessero essere incise da una novella, dovrebbero comunque coordinarsi con l’art.51 del codice penale, che prevede la sciminante dell’esercizio del diritto, e dunque anche del diritto di cronaca giornalistica.

L’art. 684 Cp e l’inasprimento sanzionatorio previsto dal ddl n.1512.

Ora, l’art.684 c.p. concerne la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui sia appunto vietata per legge la pubblicazione, che attualmente è sanzionata con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da 51 a 285 euro, pena che nel ddl “in ballo”, è destinata a rinforzarsi in maniera significativa ed evidentemente in chiave deterrente, prevedendosi appunto l’ammenda da 10.000 a 100.000 euro.

Sul punto dico subito che, a mio avviso tale finalità deterrente, qualora tale ddl dovesse venire approvato, non sarà del tutto perseguita, in quanto in presenza di conversazioni intercettate di particolare interesse pubblico, si finirà per imbavagliare la c.d. “piccola stampa”, ma non certamente le grosse testate giornalistiche che possono certamente permettersi – anche per gli interessi economici e politici che spesso a detti organi di informazione sono sottesi – di reggere tali sanzioni pecuniarie.

Ora, tale norma, come si è visto, contiene una sanzione, facendo riferimento, quanto alla condotta vietata, al concetto di atto di cui è vietata la pubblicazione e dunque imponendo il ricorso, per la focalizzazione di tale concetto, alla normativa processuale contenuta nei citati artt. 329 e 114 del codice di rito.

L’art. 329 Cpp e l’art. 329 bis Cpp di cui al disegno di legge n. 1512.

Partendo dall’art.329 Cppp, va rilevato che tale norma prevede che “gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla P.G. sono coperti dal segreto fino a quando l’indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari…”.

In altri termini, è con la c.d. discovery, ossia con il deposito degli atti d’indagine e con la loro messa a disposizione della difesa, che cade il segreto d’indagine.

Il ddl in questione ha inserito, subito dopo tale norma, l’art. 329 bis c.p.p., che estende ad oltranza il segreto d’indagine alle conversazioni intercettate, ma solo a quelle non acquisite in base agli artt.268 bis, ter, quater e quinquies, norme queste tutte introdotte da tale decreto e che prevedono l’acquisizione delle conversazioni rilevanti in quanto riguardanti fatto o circostanze inerenti alle indagini.

In altri termini, si è esteso sine die il segreto di indagine solo in ordine alle conversazioni non ritenute dal P.M. processualmente rilevanti, con la conseguenza che, anche qualora tale ddl dovesse essere definitivamente approvato, le conversazioni ritenute processualmente rilevanti – e ciò al di là della penale rilevanza dei ruoli dei singoli interlocutori e del loro status – sarebbero comunque soggette alla disciplina dell’attuale art.329 Cpp e dunque sottratte al segreto di indagine con la messa a disposizione delle stesse dell’indagato e della sua difesa.

L’art.114 Cpp e la sua riforma prevista dal disegno di legge n.1512.

Venendo ora all’art.114 Cpp, ossia ai limiti di pubblicazione di tali atti, va rilevato come tale norma, allo stato, mentre al primo comma preveda il divieto di pubblicazione degli atti, e dunque anche di conversazioni intercettate, coperte dal segreto o anche solo del loro contenuto, al secondo comma limita tale divieto alla sola pubblicazione anche parziale dell’atto, ma non del suo contenuto, dell’atto non più coperto dal segreto e fino alla chiusura delle indagini preliminari.

In sintesi, dunque, mentre quanto all’atto coperto dal segreto è vietata la pubblicazione sia dello stesso atto sia del suo contenuto, non risulta vietata la pubblicazione del contenuto dell’atto non coperto dal segreto, persistendo il divieto solo in relazione all’atto o a parti integrali di esso, e non al suo contenuto potendo pertanto questo essere lecitamente riportato.

E del resto, nell’ultimo comma della norma in questione, si legge appunto che “è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto”.

In altri termini, una volta caduto il segreto d’indagine, e fino alla chiusura delle indagini preliminari, è vietata la pubblicazione dell’atto o di parte dello stesso, ma non del suo contenuto.

Il disegno di legge n.1512 è qui intervenuto significativamente.

In particolare, ha vietato la pubblicazione anche del contenuto di atti non coperti dal segreto, e in particolare di conversazioni intercettate, fino alla conclusione delle indagini preliminari.

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Conclusioni. In particolare, la scriminante di cui all’art. 51 Cp. e l’art. 21 della Costituzione.

Le novità effettive, sostanziali, di tale ddl “bavaglio” sono dunque, con riguardo all’aspetto che qui si tratta, riconducibili a tre aspetti:

a) da un lato si è esteso il divieto di pubblicazione, fino alla fine delle indagini preliminari, anche al contenuto dell’atto non più coperto dal segreto, e non solo all’atto o parte di esso;

b) dall’altro, si è previsto che il segreto d’indagine sia esteso ad oltranza sulle conversazioni intercettate, ma solo a quelle non acquisite dal P.M., ossia non ritenute dallo stesso processualmente rilevanti;

c) si sono inasprite le sanzioni nel caso della pubblicazione di tali atti, come si è detto prevedendo l’ammenda da 10.000 a 100.000 euro.

Ora, così riassunte le novità di tale ddl, sempre per la parte che in questa sede interessa, va rilevato come, qualora dovesse lo stesso dovesse essere approvato diventando così legge dello Stato, ne andrebbe inevitabilmente effettuata un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovendosi distinguere tra:

a) pubblicazione di conversazioni di rilievo processuale o comunque di forte rilevanza pubblica;

b) pubblicazione di conversazioni irrilevanti o addirittura lesive della dignità o della riservatezza delle persone.

Quanto alle prime, a mio avviso, una lettura appunto costituzionalmente orientata di tale normativa potrebbe portare ad innescare la scriminante di cui all’art. 51 c.p., ossia in particolare dell’esercizio di cronaca giornalistica che, com’è noto, è ancorato appunto all’interesse pubblico correlato ad una determinata pubblicazione e che a sua volta trova il suo addentellato costituzionale nell’art.21 della Carta Costituzionale e nella libertà all’informazione nello sancito.

In altri termini nessuna riforma potrà “imbavagliare” la cronaca, pena la sua illegittimità costituzionale, sempre che evidentemente si sia in presenza di un rilevante interesse pubblico alla notizia, e ciò soprattutto quando gli interlocutori delle conversazioni legittimamente intercettate e poi pubblicate svolgano funzioni pubbliche o rivestano ruoli pubblici, per ciò solo rinunciando a dimensioni riservate della propria esistenza che non siano chiaramente di tipo squisitamente “privato”.

In tal senso peraltro depone la recente sentenza della Corte Europea che ha condannato la Francia – il cui sistema appare analogo a quello che si vorrebbe introdurre con il citato ddl – per violazione dell’art. 10 della Convezione europea sui Diritti dell’Uomo.

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