Corte Costituzionale. L’accertamento dei fatti in procedendo nel processo penale non sospende il contemporaneo svolgimento di quello tributario

L’art. 39 del D.Lgs 546/1992 è conforme al dettato costituzionale anche laddove non prevede la sospensione del processo tributario in costanza di svolgimento, per i medesimi fatti, di un giudizio penale che vede imputato il contribuente già accertato dall’Agenzia delle Entrate e proponente ricorso giudizaile.

Con l’ordinanza n. 335/2010, depositata lo scorso 24 novembre, il Giudice delle Leggi ha respinto la questione di costituzionalità incidentalmente sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli a riguardo agli artt. 3 e 24 della Costituzione (rispettivamente, principio di uguaglianza e diritto di difesa), per quanto concernente la predetta disposizione contenuta nel corpus normativo ricomprendente le disposizioni sul processo tributario. In buona sostanza, il collegio remittente riteneva utile e maggiormente rispettoso dei principi fondanti il nostro ordinamento giuridico avere contezza, prima di procedere con la discussione del ricorso, della decisione assunta in sede penale, dalla quale mutuare l’accertamento dei fatti di causa, sulla scorta della circostanza in base alla quale i poteri istruttori nella propria disponibilità risultavano – allo stato delle disposizioni processuali applicabili – ampiamente degradati. All’esame della C.T.P. un accertamento I.V.A. condotto dall’amministrazione finanziaria nei confronti di una società che presentava seguiti penalmente rilevanti, sicché – in contemporanea con la presentazione del ricorso innanzi al giudice tributario – veniva segnalata la notizia di reato alla competente Procura della Repubblica. La Guardia di Finanza, quindi, procedeva al sequestro del materiale contabile contestato, con il risultato che il contribuente si trovava di fronte all’impossibilità di contraddire le deduzioni dell’A.d.E. nell’instaurato giudizio tributario, non avendo la disponibilità dei documenti – acquisiti dalla polizia giudiziaria – indispensabili al pieno esercizio del diritto di difesa. Conseguentemente, la C.T.P. proponeva l’incidente di costituzionalità valutando la disparità di trattamento tra il contribuente sottoposto ad accertamento da parte dell’A.d.E. e l’imputato, oggetto anch’egli di contestazioni sulla regolarità fiscale del proprio operato da parte della P.A., ma contestualmente e per i medesimi fatti controversi destinatario di un provvedimento di sequestro giudiziario della documentazione fiscale. Tale particolare circostanza, nell’argomentazione del collegio tributario, oltre che a degradare l’esercizio del diritto di difesa del cittadino, generava una disparità di trattamento in relazione alla difficoltà per il giudice di addivenire ad un puntuale accertamento dei fatti al fine di poter dirimere la controversia insorta, con il kafkiano risvolto di privare ex lege la controversia giudiziaria di importanti elementi dai quali poteva essere dedotta l’illegittimità dall’ulteriore pretesa erariale. Di diverso avviso la Corte Costituzionale che, invece, riteneva inutile una pronuncia atta ad espungere dall’ordinamento l’art. 39 del D.Lgs 546/1992 in quanto, parimenti ed maniera più specifica e pertinente al petitum di causa, sarebbe entrata in gioco la norma (non oggetto dell’incidente di costituzionalità) contenuta nell’art. 20 D.Lgs 74/2000 che, viceversa, il collegio remittente avrebbe dovuto prendere in considerazione nel sollevare alla Consulta la proprie perplessità. In proposito, la disposizione ai sensi della quale risulta abrogata la vecchia disciplina della pregiudiziale tributaria, impone che «Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione», dal cui disposto si evince chiara la politica seguita del legislatore della riforma del 2000. In merito, poi, alle osservazioni della C.T.P. sulla base delle quali il processo tributario sarebbe privato – in generale – delle prerogative di accertamento dei fatti controversi per gli insufficienti mezzi istruttori dei quali può disporre il giudice speciale, soprattutto nella particolare circostanza di contestuale pendenza di un procedimento penale, il Supremo Collegio evidenziava la prerogativa sancita dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs 546/1992, ai sensi del quale è data facoltà alle Commissioni Tributarie di esercitare, per fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, «(…) tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta». Concludendo, appare comunque opportuno evidenziare che nella statuizione di manifesta inammissibilità resa dal Giudice delle Leggi, non vi si ritrova una totale chiusura rispetto alle deduzioni della C.T.P. esponente. Invero, la Commissione – nell’argomentazione fornita dalla Consulta – parrebbe avere inquadrato con eccessiva superficialità la questione di costituzionalità non motivando adeguatamente le proprie perplessità e prendendo a riferimento una norma poco conferente con il tema deferito al vaglio della Corte Costituzionale. Lo scenario che emerge dall’ordinanza in commento, dunque, sembrerebbe presagire la possibilità di ritrovare ulteriori e maggiormente pertinenti margini di ammissibilità al fine di riproporre la questione analizzata in maniera maggiormente accurata e puntuale. (S.C. per NL)
 

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