Diritto d’autore: difese e sanzioni penali

(segue da precedente articolo) Gli articoli della legge sul diritto di autore, contenuti nella Sezione seconda del Capo terzo del Titolo terzo, come già fatto notare, trattano delle difese e sanzioni penali specifiche per questa legge.

In sostanza è come se si scrivesse una appendice del codice penale per l’uso a difesa del diritto di autore e dei diritti connessi. La tecnica è in particolare quella del costante riferimento al codice penale ed ai suoi principi riferendosi nel merito ai reati specifici derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni di questa legge. Inoltre lo sviluppo tecnologico e quello conseguente dei supporti, realizzati successivamente alla entrata in vigore della legge, ha originato un adattamento delle prescrizioni e delle derivanti sanzioni a delle fattispecie del tutto nuove. Numerosi di conseguenza gli articoli declinati con la successione bis, ter e così via cercando di raggiungere tutta la realtà quando e come viene a materializzarsi ed a definirne i contorni da proteggere e conseguentemente da sanzionare. Ecco quindi che all’articolo 171-ter, con la descrizione del quale si concludeva l’articolo precedente, segue l’articolo 171-quater. Continua inoltre la logica di indicare la sanzione da comminare alla quale segue poi l’indicazione dei reati ai quali applicarla. Quindi nell’unico comma dell’art. 171-quater è stabilita la sanzione dell’arresto sino ad un anno o l’ammenda da lire un milione (€516) a lire dieci milioni (€ 5.164), sempre se il fatto non costituisca reato più grave, nei confronti di chi, abusivamente ed a fini di lucro: a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie, o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore; b) esegue fissazione su supporto audio, video o audio-video delle prestazioni artistiche di cui all’art.80 ( relativo alla definizione ed ai diritti riguardanti gli artisti interpreti ed artisti esecutori, i cantanti, i musicisti i ballerini e altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano od eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno siano esse tutelate o di dominio pubblico). L’art. 171-quinquies precisa che, ai fini delle disposizioni contenute nella legge su diritto di autore, viene equiparata alla concessione in noleggio la vendita con il patto di riscatto o quella sotto condizione risolutiva. Ciò nel caso in cui sia previsto, nel caso di riscatto o del verificarsi della condizione risolutiva, che il venditore restituisca al compratore una somma comunque inferiore a quella pagata, come pure nel caso in cui sia previsto dall’acquirente al momento della consegna il pagamento di una somma a titolo di acconto, o altro titolo, comunque inferiore al prezzo di vendita. L’articolo 171-sexies si occupa di casi specifici di sequestro e confisca. Nel primo dei tre commi che costituiscono l’articolo è previsto il caso di difficile custodia del materiale sequestrato. In tale caso l’autorità giudiziaria ne può ordinare la distruzione, osservato quanto disposto in proposito nell’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con il decreto legislativo 28/8/1989, n.271. Il secondo comma precisa poi che è sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati visti agli articoli 171-bis, 171-ter, e 171-quater.e delle videocassette o altri supporti audiovisivi, o fonografici, o informatici o multimediali che siano stati abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti nel territorio nazionale. Ugualmente per i supporti non provvisti di contrassegno SIAE, dove richiesto, oppure riportando contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a diversa opera (e da questa rimosso per l’utilizzo sul supporto in questione), La confisca viene anche ordinata in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 del codice di procedura penale. Il terzo comma stabilisce infine che le disposizioni dei primi due commi di questo articolo si applicano anche nel caso in cui i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, ma nel cui interesse abbia agito un partecipante al reato. L’articolo 171-septies prevede che la pena di cui all’art. 171-ter ( reclusione da sei mesi a tre anni e multa da cinque milioni di lire (€2.582) a trenta milio (€15.493)) si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno ex art.181-bis (contrassegno SIAE) che non comunicano alla SIAE i dati per la univoca identificazione dei supporti stessi nei trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione; b) a chi falsamente dichiara l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 181-bis, comma 2 di questa legge ( attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi) . Questo sempre che il fatto non costituisca più grave reato. L’articolo 171-octies si occupa dei reati che consentono la illegale decodifica dei segnali. La pena prevista, se il fatto non costituisca reato più grave, consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni e nella multa da lire cinque milioni (€ 2.582) a Lire cinquanta milioni (€ 25.822). I reati puniti in tale modo sono rivolti a chiunque con fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di essi adatti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato da accordo, effettuate via etere, satellite o cavo sia in forma analogica, sia digitale. Per segnali ad accesso condizionato si intendono quei segnali che, trasmessi da emittenti italiane o estere, sono visibili solo ed esclusivamente a gruppi di utenti selezionati dall’emittente il segnale indipendentemente dalla esistenza di un canone per la fruizione del servizio. Il secondo comma di questo articolo indica che nel caso di rilevante gravità la pena non può essere inferiore a due anni e la multa non inferiore a lire trenta milioni (€15.493). La serie degli art.171 continua con l’art.171-octies-bis per il quale chi si rifiuti, senza giustificato motivo, di rispondere alle domande del giudice, ex art. 156-ter (ordine dell’autorità giudiziaria, su richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, che vangano fornite informazioni) di questa legge sul diritto di autore, come pure nel caso di false informazioni è punito secondo le pene dell’art. 372 del Codice penale (false testimonianza reclusione da due a sei anni) comunque ridotte della metà. Chiude la serie degli articoli 171 l’articolo 171-nonies che contempla il caso in cui l’autore del reato , prima che la violazione gli sia stata contestata specificatamente in un atto dell’autorità giudiziaria, denuncia spontaneamente la violazione fornendo tutte le informazioni in suo possesso consentendo in tale modo l’individuazione del promotore od organizzatore delle attività illecite ex art. 171-ter e 171-quater o di altro duplicatore o distributore, come pure di consentire il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o degli strumenti serviti o destinati alla commissione dei reati. In questo caso la pena principale per i reati elencati negli art. 171-bis, 171-ter e 171-quater viene diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie. Chiude l’articolo il secondo comma che prescrive che le disposizioni di questo articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite di cui all’ Art. 171-bis, comma 1 (duplicazioni abusive programmi per elaboratore) e 171-ter, comma 1(duplicazioni abusive supporti musicali, video eccetera). ERRATA CORIGE – Nei precedenti due articoli accanto ai valori espressi in Lire sono riportati i relativi controvalori in Euro con l’indicazione dei decimali: per la legge conseguente alla introduzione dell’Euro tali valori devono essere riportati senza decimali. (continua) (G.T per NL)

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