di Michele Iaselli, avvocato e funzionario del Ministero della Difesa
da Quotidiano Giuridico N 26/10/anno 2006
Secondo la Corte di Cassazione i responsabili di portali web che rendono disponibili informazioni su link a server cinesi i quali diffondono e trasmettono via internet in modalità peer to peer eventi sportivi hanno, comunque, agevolato, attraverso un sistema di guida on line la connessione degli utenti e facilitato la sincronizzazione con l’evento sportivo; senza tale attività non ci sarebbe stata o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate. Ciò è sufficiente per concludere che gli indagati in base alle generali norme sul concorso nel reato, pur non avendo compiuto l’azione tipica hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato e sono quindi corresponsabili della violazione del diritto d’autore di cui all’art. 171, comma 1, lett. a bis della legge n. 633/1941.
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