Indennizzi ad operatori di rete locali. Come riportato in altro articolo, è stato pubblicato in data 16/12/2020 il decreto interministeriale 27/11/2020, c.d. âDecreto Indennizziâ, che definisce, tra lâaltro, i criteri di ripartizione delle risorse, nonchĂŠ la procedura per beneficiare dellâindennizzo.
Le risorse a favore degli operatori di rete locali
Lâart. 3, rubricato âCriteri di ripartizione delle risorseâ, ha previsto uno stanziamento pari ad euro 304.200.000 âripartito tra i beneficiari di cui allâart. 2 [âŚ] al netto di un accantonamento pari al 1% per far fronte a circostanze sopravvenute da cui derivino oneri aggiuntivi a carico della proceduraâ. Pertanto, al netto dellâaccantonamento, le risorse stanziate risultano pari ad euro 301.158.000.
Ripartizione
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che le risorse âvengono destinate al ristoro degli operatori di rete per la revoca dei diritti dâuso, tenendo conto sia della popolazione complessivamente residente nelle province oggetto dei diritti dâuso e delle autorizzazioni temporanee, sia degli impianti legittimamente esercitiâ.
Lo stanziamento, ai sensi del comma 3, viene suddiviso come segue:
ď euro 25.000.000 da destinare al calcolo dellâindennizzo basato sul numero complessivo di impianti legittimamente eserciti;
ď euro 276.158.000 da destinare al calcolo dellâindennizzo basato sulla popolazione residente nelle province oggetto dei diritti dâuso e delle autorizzazioni temporanee.
I numeri
La norma prosegue chiarendo che âa ciascuno dei soggetti beneficiari di cui allâart.2 sarĂ corrisposto un indennizzo complessivo che consegue dalla somma della quota derivante dal numero di impianti legittimamente eserciti e della quota derivante dal numero di abitanti residenti nelle province cui il diritto dâuso o lâautorizzazione temporanea si riferisceâ.
Calcoli
I commi 6 e 7 dellâart. del Decreto definiscono che: â6. Il valore unitario di ciascun impianto è determinato dividendo lo stanziamento di ⏠25.000.000 di cui al precedente comma 3 per il numero totale di impianti legittimamente eserciti. 7. il valore unitario per abitante è determinato dividendo lo stanziamento di ⏠276.158.000 di cui al precedente comma 3 per il numero totale di abitanti cumulativamente residente nelle province oggetto dei diritti dâuso e delle autorizzazioni temporaneeâ.
I trabocchetti
Il testo normativo prosegue riportando le seguenti precisazione su cui invitiamo a prestare la massima attenzione… (segue per abbonati SIT). (E.G. per NL)





