DTT, LCN, Giunco (FRT): chi ha generato il contenzioso giudiziario a monte della Del. 237/13/CONS ha avuto la dimostrazione che al peggio non c’è limite

"Alla consultazione dell’Agcom sul nuovo regolamento LCN hanno partecipato, tra contributi inviati e osservazioni formulate nelle audizioni, una pletora di soggetti. Basti considerare che ci sono volute ben tre pagine della delibera per elencarli tutti".

Inizia così una lunga esternazione di Maurizio Giunco, editore della lombarda Espansione Tv e presidente dell’Associazione Tv locali della Federazione Radio Televisioni (FRT) a riguardo della nuova delibera Agcom 237/13/CONS che ha riscritto il piano di assegnazione dei logical channel numbers (LCN). "A giudicare dai primi commenti a caldo rilasciati praticamente dagli stessi soggetti (fatta eccezione per gli stakeholders nazionali) – continua Giunco – sembrerebbe che l’Agcom, con il nuovo regolamento, sia davvero riuscita nell’incredibile impresa di scontentare tutti. Ad onor del vero l’Agcom, per esempio modificando la struttura delle numerazioni delle tv locali, sembrerebbe essere andata anche oltre le raccomandazioni del Consiglio di Stato che con le note sentenze dello scorso anno non aveva messo in discussione l’impianto delle numerazioni 10-19 e 71-99, nè aveva indicato di riservare il n.10 alle emittenti che trasmettono su base pluriregionale (questa previsione potrebbe addirittura arrecare danni alle stesse emittenti nel caso di uscita dalla syndacation)". "Il Consiglio di Stato – ricorda il presidente dell’Associazione Tv locali FRT – aveva solamente censurato l’utilizzo delle graduatorie Corecom come criterio per l’assegnazione delle numerazioni alle Tv locali e, di conseguenza, invitato l’Agcom ad utilizzare criteri più oggettivi e misurabili, come gli indici d’ascolto, per la redazione delle nuove graduatorie. La nuova delibera ha invece previsto che all’unico criterio oggettivo, quello degli ascolti Auditel, venga dato un peso del 20%, quindi decisamente minoritario e non qualificante, addirittura lo stesso peso previsto per l’anzianità di irradiazione, criterio questo inutile e praticamente neutro poichè l’anzianità è, salvo qualche eccezione, uguale per tutti. Per non parlare del nesso che può avere il criterio della copertura (10 punti) con le abitudini degli utenti! Semmai potrebbe essere un parametro utile per valutare un operatore di rete nell’ipotesi di assegnazione di una frequenza, non il fornitore di servizi media e audiovisivi che è invece il soggetto che propone il prodotto televisivo, nonchè titolare del marchio al quale abbinare l’LCN". Giunco, ha manifestato disappunto e delusione nei confronti dell’Agcom, ma anche nei confronti di chi "ha criticato la precedente delibera facendo ricorso alla magistratura per una sua rivisitazione, questi soggetti con la lettura del nuovo regolamento LCN, avranno sicuramente avuto modo di capire che in Italia non c’è mai limite al peggio e che a volte un onorevole compromesso è senz’altro meglio di una catastrofe". Secondo FRT, "il vecchio regolamento LCN, sebbene non perfetto, le tv locali, dopo il caos del primo periodo causato proprio dall’assenza di regole, avevano ritrovato con fatica un nuovo equilibrio post-analogico e gli utenti si erano (ri)abituati a trovare le Tv locali di proprio gradimento nelle nuove posizioni. La riprova di ciò sta nell’incremento degli ascolti e per coloro che dovessero avere ancora qualche dubbio, Agcom in primis (Giunco invita a riguardo alla lettura dell’articolo di Millecanali "Il Trend si inverte. Un anno di audience al microscopio, ndr). Per la prima volta dopo diversi anni si ha una certa inversione di rotta. In Piemonte, Trentino e soprattutto Lombardia le più importanti stazioni locali tornano a crescere". Per il Presidente dell’associazione FRT questa delibera penalizza solo le tv locali che di fatto, con la retrocessione delle numerazioni negli archi 3°, 7° e 10°, saranno destinate a subire perdite di ascolti e, di conseguenza, danni economici rilevanti. "Se vogliamo dirla tutta – aggiunge Giunco – va anche detto che i numeri 7,8 e 9 non sono stati neppure presi in considerazione, anzi è stato fatto peggio si è realizzata un’indagine al fine di dimostrare che dopo che Agcom aveva spostato di imperio le tv locali dal nr. 7, 8 e 9 , gli utenti, che per lo più non sono capaci di risintonizzare il televisore (come ha dimostrato chiaramente l’indagine Piepoli, ndr) non hanno ricollocato tali canali sulle loro originarie posizioni. Si è ignorato totalmente il posizionamento delle tv locali antedigitalizzazione certificato da Auditel che li vedeva occupare in forte maggioranza le posizioni 7 e soprattutto 8 e 9. Inoltre sembra che per chi non è stato rilevato da Auditel degli ultimi 5 anni sia sufficiente farsi rilevare per soli 2 mesi, magari trasmettendo una programmazione straordinaria, (per un periodo di 60 giorni!!) per ottenere il massimo punteggio". Giunco è infine critico anche rispetto al criterio della qualità della programmazione: "Si premia la quantità e non la qualità. Con quali strumenti il Ministero potrà mai controllare la veridicità delle dichiarazioni? Sono ben 25 punti! La Frt ha chiesto che venissero adottati unicamente criteri oggettivamente misurabili e comprovabili, pertanto avevamo suggerito di abbassare al minimo i punteggi relativi alla qualità della programmazione, dando la massima rilevanza agli ascolti, unico criterio in grado di misurare il gradimento degli utenti e le abitudini degli ascoltatori così come previsto dalla Legge 44/2010.”. Ancora una volta ci sarà lavoro per i legali e per i tribunali amministrativi", ha concluso l’esponente della Federazione Radio Tv. (E.G. per NL)
 
 

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - DTT, LCN, Giunco (FRT): chi ha generato il contenzioso giudiziario a monte della Del. 237/13/CONS ha avuto la dimostrazione che al peggio non c'è limite

Non perdere le novità: iscriviti ai canali social di NL su Facebook, TelegramWhatsApp. News in tempo reale.

Ricevi gratis la newsletter di NL!