DTT, LCN: il TAR Lazio insiste, la delibera 366/10/Cons dell’Agcom è tutta da rifare. Ecco le ragioni del nuovo (parziale) annullamento

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Dopo le sentenze che avevano accolto i ricorsi del Comitato Radio Tv Locali e di due tv locali contro la delibera 366/10/CONS recante la disiciplina dell’ordinamento automatico dei canali del digitale terrestre, il Consiglio di Stato aveva arginato l’onda che stava per stravolgere le sintonizzazioni dei televisori italiani prima con decreti inaudita altera parte e poi con ordinanze cautelari, nelle more di esaminare nel merito la fondatezza degli appelli (niente affatto scontata).

Tutto tranquillo fino allora, si pensava. Invece, all’improvviso, è caduta sulla testa degli operatori televisivi e degli utenti la tegola costituita dalla maturazione dell’esame di merito da parte del TAR Lazio, di un altro ricorso sulla medesima fattispecie: quello di Sky, che ha condotto ad una nuova ed ancora più motivata demolizione della struttura regolamentare dell’ordinamento automatico dei canali delle televisione digitale terrestre. Il Tribunale amministrativo laziale –adito da Sky Italia per via della mancata assegnazione al programma generalista Cielo di una numerazione LCN nella prima decina di idenfiticatori – ha ribadito ed ampliato il proprio convincimento in direzione dell’intrinseca illegittimità della tanto discussa delibera Agcom.  Sostanzialmente, il Collegio romano ha superato gli effetti della sospensiva concessa dal Consiglio di Stato sulla sentenza di primo grado che aveva annullato – la scorsa estate – il regolamento adottato ai fini dell’assegnazione dei LCN nella aree tecniche già digitalizzate (e da digitalizzare entro il 2012), con un pronunciamento nel merito depositato lo scorso 26/01/2012. Ad oggi, quindi, fatto salvo un nuovo intervento in sede cautelare dell’organo supremo dellLCN20conflitto20attribuzione20particolare 1 - DTT, LCN: il TAR Lazio insiste, la delibera 366/10/Cons dell'Agcom è tutta da rifare. Ecco le ragioni del nuovo (parziale) annullamentoa giustizia amministrativa (alcune associazioni di categoria hanno già prospettato ricorsi in appello e presumibilmente anche Agcom lo farà), le determine di attribuzione degli identificativi automatici sono state di fatto travolte dagli effetti di questa nuova statuizione. Sulla scorta di quanto motivato dal TAR, però, ciò non significa necessariamente che i marchi/palinsesti autorizzati possano occupare il numero sul telecomando che più aggrada operatori di rete o fornitori di contenuti o che gli stessi ritengano più giusto. Dei paletti, infatti, il Tribunale intervenuto stavolta li mette, in quanto gli effetti delle delibera 366/10/Cons non vengono del tutto vaporizzati, risultando il provvedimento in talune parti ancora in vigore, fatta salva la rinnovazione del procedimento amministrativo in aderenza alle direttive fornite dall’A.G.A. In proposito, di particolare interesse il paragrafo riservato al vizio di legittimità della delibera 366/10/Cons per contrasto con l’art. 32 D. Lgs n. 177/2005. La norma, infatti, onerava l’Agcom di adottare sia un Piano di numerazione automatica dei canali, sia un Regolamento afferente alle modalità di attribuzione dei LCN, entrambi da sottoporre a consultazione. Il mancato rispetto di tale adempimento per quanto concernente il primo dei due incombenti, ha di fatto inficiato l’intero procedimento. Ancora e più in particolare, emerge dalla sentenza la disparità di trattamento riservata alle emittenti non ex analogiche dal gravato provvedimento, laddove – in contrasto con la delibera 435/01/Cons – l’Agcom ha classificato semi-generalisti quei i marchi/palinsesti – come il programma Cielo della ricorrente – identificati nell’autorizzazione per fornitore di contenuti come generalisti a diffusione nazionale, collocandoli nell’ambito del terzo arco di numerazione. Ingiustamente discriminatoria per tali soggetti, quindi, è stata ritenuta la scelta operata dall’Autorità di riservare il secondo arco di numerazione alle reti locali nell’ordine stabilito dalla delibera impugnata. Il Tribunale, sul punto, ha evidenziato la necessita di una ricollocazione sul telecomando della televisione digitale terrestre nel secondo arco di numerazione dei marchi/palinsesti generalisti anche se non trasmessi da emittenti ex analogiche. Questo è forse l’aspetto più importante del pronunciamento in esame che – a prescindere dalla sospensiva della sentenza che, se effettivamente sarà richiesta da qualcuno dei controinteressati, probabilmente non incontrerà resistenze da parte del Consiglio di Stato – nel merito difficilmente potrà essere superato. LCN%20ricerca%20canali - DTT, LCN: il TAR Lazio insiste, la delibera 366/10/Cons dell'Agcom è tutta da rifare. Ecco le ragioni del nuovo (parziale) annullamentoLe argomentazioni fornite sul punto dal TAR, infatti, sono talmente ampie e ben articolate che difficilmente potranno trovare smentite nel successivo grado di giudizio, proprio per non aver l’Agcom agevolato nell’attribuzione dei LCN “condizioni eque, trasparenti e non discriminatore”. Per quanto concernente questa parte della sentenza, la decisione del Collegio ha annullato altresì l’art. 5 dell’Allegato A delle delibera in questione, che “inserisce le emittenti locali a ridosso dei maggiori canali generalisti nazionali ex analogici, impedendo così la consecutiva collocazione dei canali generalisti nazionali non ex analogici”. Le le linee guida espresse nella pronuncia, infatti, impongono la “conseguente attribuzione ai suddetti canali di posizioni LCN continue in un singolo arco di numerazione, o in archi di numerazione consecutivi senza ricorso a interruzioni o frammentazioni”, al fine di garantire all’utente una più agevole comprensione ed uso degli identificatori automatici dei canali della televisione digitale terrestre. Nello specifico delle determine di attribuzione dei LCN, il Tribunale ha poi mutato il proprio convincimento “in seguito ad una più approfondita riflessione”, accertando l’incompetenza funzionale del Capo Dipartimento all’adozione di tali provvedimenti, in quanto qualificabili alla stregua di atti di gestione attiva, riservati al Direttore generale della D.G.S.C.E.R. In ultimo, giova spendere un accenno sulla mozione di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente Sky rigettata dal T.A.R. Lazio. Sul punto, il Collegio non ha ritenuto che il Governo, novellando l’art. 32 D.Lgs n. 177/2005 (commi da 2 a 4) ed intervenendo sulla numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, abbia ecceduto nella delega concessa da Parlamento con la L. n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), perché ha nell’occasione recepito la direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. Non ci resta quindi che attendere gli sviluppi della vicenda, seguendo il sicuro seguito che la pronuncia avrà avanti al Consiglio di Stato. (S.C. per NL)
 
 
 

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