Gazzetta Ufficiale N. 148 del 26 Giugno 2008 – Agcom Deliberazione

Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita’ demandate all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 307/08/CONS)


L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 5 giugno 2008;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante
«Disciplina della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorita’, adottato con la delibera n. 316/02/CONS
del 9 ottobre 2002 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche
introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento concernente l’accesso ai documenti, approvato
con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n.
335/03/CONS e da ultimo integrato con la delibera n. 89/06/CONS;
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie,
approvato con delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante
«Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza
dell’Autorita», e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che l’art. 19, comma 2, del decreto legislativo
9 gennaio 2008 n. 9, prevede che l’Autorita’, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore delibera le procedure istruttorie e
di criteri di accertamento, per le attivita’ ad essa demandate dal
medesimo decreto legislativo, e le opportune modifiche organizzative
interne finalizzate a dare attuazione al medesimo decreto legislativo
anche mediante un’apposita struttura;
Considerato che con la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008
l’Autorita’ ha provveduto alla modifica organizzativa interna
finalizzata a dare attuazione al decreto legislativo n. 9 del 2008
mediante l’istituzione di apposito ufficio nell’ambito della
direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
Considerato, ai fini dell’individuazione delle procedure
istruttorie e dei criteri di accertamento, l’Autorita’, ai sensi di
quanto disposto dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, espleta
le seguenti attivita’:
– vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui
all’art. 4, comma 7, del decreto legislativo, in materia di accesso
al segnale da parte degli assegnatari dei diritti audiovisivi;
– adotta il regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca
relativo agli eventi sportivi riconosciuto agli operatori della
comunicazione, comprese le emittenti televisive, nonche’ il
regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca da parte di
emittenti di radiodiffusione sonora e fornitori di contenuti
radiofonici e vigila sulla loro corretta applicazione irrogando le
relative sanzioni in caso di violazioni;
– verifica, per i profili di sua competenza, la conformita’ delle
linee guida predisposte dall’organizzatore della competizione e della
formazione e modifica dei pacchetti da parte dell’intermediario
indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva
entro sessanta giorni dalla loro presentazione;
– individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le
piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato
previste dal titolo I, capo II, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259;
– provvede, per i profili di sua competenza, sulle richieste
dell’organizzatore della competizione volte a consentire limitate
deroghe ai divieti di cui all’art. 11, comma 6 del decreto
legislativo;
Considerata l’opportunita’ di disciplinare mediante un unico
regolamento le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per
le attivita’ demandate all’Autorita’ dal decreto legislativo
9 gennaio 2008, n. 9;
Rilevata la necessita’, alla luce della disciplina di cui all’art.
27, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 9 del 2008, di
prevedere disposizioni transitorie per l’approvazione delle linee
guida relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi non costituenti oggetto dei contratti fatti salvi fino al
30 giugno 2010;
Rilevata, altresi’, la necessita’ di garantire l’osservanza dei
principi stabiliti dall’art. 5 del decreto legislativo n. 9 del 2008
per l’esercizio del diritto di cronaca, in attesa dell’adozione dei
regolamenti secondo le procedure previste dal medesimo art. 5;
Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria,
relatori ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’.
Delibera:

Art. 1.
1. L’Autorita’ adotta, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, il regolamento, allegato alla
presente delibera di cui forma parte integrante, concernente le
procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita’ ad
essa demandate dallo stesso decreto legislativo e richiamate nelle
premesse .
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorita’.
Roma, 5 giugno 2008

Il presidente: Calabro’

Allegato A
alla delibera n. 307/08/CONS

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE ISTRUTTORIE E DI CRITERI DI
ACCERTAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEMANDATE ALL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 n. 9
RECANTE LA «DISCIPLINA DELLA TITOLARITA’ E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI E RELATIVA RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE».

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell’art. 19,
comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, disciplina le
procedure istruttorie e i criteri di accertamento relativi alle
attivita’ demandate all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
dal citato decreto legislativo, specificate al successivo art. 3.
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni
di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende:
a) per «Autorita», l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni;
b) per «decreto», il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
c) per «Codice delle comunicazioni elettroniche» il decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
d) per «testo unico della radiotelevisione» il decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 177;
e) per «Direzione competente», la Direzione contenuti
audiovisivi e multimediali dell’Autorita’ che svolge le funzioni
istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.
9;
f) per «Ufficio competente», l’Ufficio regolamentazione e
vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione
sportiva, istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;
g) per «emittente televisiva», il titolare di concessione o
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la
responsabilita’ editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e
li trasmette secondo le tipologie previste dal decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;
h) per «fornitore di contenuti», il soggetto che ha la
responsabilita’ editoriale nella predisposizione dei programmi
televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla
diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di
comunicazione elettronica, ivi comprese le emittenti radiofoniche che
trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica;
i) per «linee guida», le regole predeterminate
dall’organizzatore della competizione e sottoposte all’approvazione
dell’Autorita’, per i profili di sua competenza, per la
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi a
ciascuna competizione, concernenti i criteri in materia di formazione
dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal decreto in
modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive
condizioni di assoluta equita’, trasparenza e non discriminazione;
l) per «regolamento in materia di procedure sanzionatorie», il
regolamento, approvato con delibera n. 136/06/CONS e successivamente
modificato dalle delibere n. 173/07/CONS e n. 54/08/CONS, che
disciplina le procedure per l’accertamento delle violazioni e
l’irrogazione delle sanzioni di competenza dell’Autorita’.
Art. 3.
Attivita’ dell’Autorita’

1. Il presente regolamento disciplina:
a) le attivita’ di vigilanza sulla corretta applicazione
dell’art. 4, comma 7, del decreto, con particolare riferimento
all’accesso al segnale e ai servizi tecnici correlati da parte degli
assegnatari dei diritti audiovisivi a condizioni trasparenti e non
discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall’organizzatore
della competizione ;
b) le attivita’ di regolamentazione e di vigilanza sulla
corretta applicazione dei principi di cui all’art. 5 del decreto, ai
fini dell’esercizio del diritto di cronaca;
c) le attivita’, per i profili di competenza dell’Autorita’, di
verifica della conformita’ delle linee guida predisposte
dall’organizzatore della competizione e, nell’ipotesi di cui all’art.
7, comma 4, del decreto, della formazione e modifica dei pacchetti da
parte dell’intermediario indipendente, ai principi e alle
disposizioni del decreto stesso e le procedure di loro approvazione ;
e) le attivita’ per l’individuazione periodica, con cadenza
almeno biennale, delle piattaforme emergenti, tenendo conto anche
delle analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del codice
delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del
decreto;
f) le attivita’, per i profili di competenza dell’Autorita’, di
verifica e determinazione sulle richieste formulate
dall’organizzatore della competizione volte a consentire limitate
deroghe ai divieti di cui all’art. 11, comma 6, del decreto, ai sensi
dell’art. 19, comma 1, del medesimo decreto.
Titolo II

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Art. 4.
Trasmissione delle linee guida e avvio dell’istruttoria

1. Le linee guida predisposte dall’organizzatore della
competizione devono pervenire alla Direzione competente. In sede di
prima applicazione l’organizzatore della competizione predispone le
linee guida entro quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi
successivi alla fase di prima applicazione l’organizzatore della
competizione deve predisporre le linee guida almeno dodici mesi prima
dell’inizio di ciascuna competizione sportiva.
2. Nella trasmissione delle linee guida di cui al comma 1 devono
essere specificati il nominativo di un referente per il procedimento
di approvazione delle linee-guida, con relativo recapito anche di
posta elettronica, e un contatto fax per l’inoltro di tutte le
comunicazioni relative al predetto procedimento.
3. La Direzione competente comunica all’organizzatore della
competizione l’avvio del procedimento unitamente al nominativo del
relativo responsabile. La comunicazione contiene l’indicazione del
termine di adozione del provvedimento finale non superiore a sessanta
giorni dal ricevimento delle linee guida di cui al comma 1.
4. La comunicazione di avvio dell’istruttoria puo’ essere
effettuata anche mediante trasmissione via telefax o via posta
elettronica con conferma di avvenuta ricezione, seguita, entro i
successivi tre giorni, dall’invio della comunicazione a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L’avvio del procedimento istruttorio e’ pubblicato nel
bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorita’.
Art. 5.
Istruttoria

1. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui all’art. 4,
comma 3, l’organizzatore della competizione puo’ chiedere al
responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire
precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto
del documento.
2. Entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito della notizia
dell’avvio del procedimento, gli operatori della comunicazione, i
quali abbiano un interesse diretto, immediato ed attuale in ordine al
procedimento di approvazione delle linee guida, possono inviare
informazioni, documenti e osservazioni scritte.
3. L’audizione di cui al comma 1 e’ disposta dal responsabile del
procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. La data dell’audizione e’ comunicata al soggetto
richiedente con almeno cinque giorni di preavviso. Dell’audizione e’
redatto verbale, in forma sintetica, riportante le principali
osservazioni e dichiarazioni delle parti.
4. Il responsabile del procedimento, nel corso dell’istruttoria,
puo’ formulare richieste di informazione e di esibizione di
documenti, indicando il termine entro il quale dovra’ pervenire la
risposta, termine il quale deve essere congruo in relazione alla
durata massima del procedimento.
5. L’istruttoria si conclude mediante la trasmissione al
Consiglio nel termine di trenta giorni dall’avvio del procedimento
delle linee guida di cui al precedente art. 4, comma 3, unitamente a
una proposta di approvazione o di modifica delle stesse accompagnata
dalla relazione del responsabile del procedimento in merito
all’istruttoria preliminare svolta dalla Direzione.
6. L’Organo collegiale, qualora riscontri la necessita’ di
richiedere modifiche o integrazioni delle linee guida in relazione
alla conformita’ delle stesse ai principi e alle disposizioni del
decreto, dispone che la Direzione competente richieda
all’organizzatore della competizione di apportare le modifiche o le
integrazioni ritenute necessarie nel termine di dieci giorni dalla
ricezione della richiesta.
7. La Direzione competente provvede immediatamente ad effettuare
la richiesta di modifica e integrazione, anche via telefax o posta
elettronica con conferma di avvenuta ricezione.
8. Il Direttore provvede a trasmettere al Consiglio le linee
guida con le modifiche e le integrazioni apportate dall’organizzatore
della competizione, ovvero in caso di rilevata difformita’ con le
indicazioni del Consiglio la motivata proposta di non approvazione
delle stesse, unitamente alla relazione del responsabile del
procedimento.
Art. 6.
Approvazione delle linee guida

1. Sulla base dell’istruttoria di cui all’art. 5, il Consiglio
adotta la delibera conclusiva sulle linee guida entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento della proposta da parte della
Direzione competente.
2. La delibera conclusiva di cui al comma 1 reca l’approvazione
delle linee guida ovvero la non approvazione debitamente motivata.
3. Il provvedimento di approvazione delle linee guida acquista
efficacia nei confronti dell’organizzatore della competizione con la
sua notificazione ed e’ pubblicato ai sensi dell’art. 10-bis del
regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorita’ di cui alla delibera n. 316/02/CONS.
4. L’organizzatore della competizione e’ obbligato, ai sensi del
decreto, ad attenersi alle disposizioni delle linee guida, come
approvate dall’Autorita’ per i profili di sua competenza, all’atto
della commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alla
competizione.
Art. 7.
Riesame del provvedimento finale

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 29 e 30,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, in relazione alle omesse,
incomplete e false comunicazioni all’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, l’Autorita’ revoca i provvedimenti finali emessi e
dispone la riapertura del procedimento quando ad esito di nuove
evidenze risulti che l’originaria approvazione delle linee-guida sia
fondata su informazioni trasmesse dalle parti rivelatesi incomplete,
inesatte o fuorvianti.
Titolo III

REGOLAMENTI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Art. 8.
Finalita’

1. I regolamenti di cui all’art. 5 del decreto disciplinano
l’esercizio del diritto di cronaca relativo agli eventi della
competizione sportiva nei confronti degli operatori della
comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dal medesimo art.
5, comma 3 per la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e le altre emittenti televisive nazionali e locali e
delle specifiche condizioni previste per le emittenti di
radiodiffusione sonora e i fornitori di contenuti radiofonici dal
successivo comma 4 e stabiliscono le modalita’ per l’accesso agli
impianti sportivi per la ripresa dell’evento da parte degli operatori
della comunicazione, nonche’ i requisiti soggettivi ed oggettivi per
l’accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione
all’interno degli impianti sportivi.
Art. 9.
Modalita’ attuative

1. Nell’ambito della procedura di adozione dei regolamenti di cui
all’art. 8, comma 1, ai fini dell’audizione dei rappresentanti delle
categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di
cui all’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
previste dall’art. 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto,
l’Autorita’ delibera entro centoventi giorni dalla pubblicazione del
presente regolamento gli schemi di regolamento da sottoporre a
consultazione pubblica.
2. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di cui al comma che
precede, il diritto di cronaca si esercita in base alla legge e alle
disposizioni degli organizzatori delle competizioni in quanto
compatibili con i principi di cui all’art. 5 del decreto.
Titolo IV

PIATTAFORME EMERGENTI, DEROGHE E FORMAZIONE E MODIFICA DEI PACCHETTI

Art. 10.
Piattaforme emergenti

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del decreto,
l’Autorita’ con cadenza biennale entro il mese di dicembre,
avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui
all’art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto
compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie
utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti
audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti.
2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al
precedente comma 1, l’analisi e la conseguente individuazione delle
piattaforme emergenti e’ effettuata nel termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 11.
Deroghe ai divieti di cui all’art. 11, comma 6, del decreto

1. La richiesta dell’organizzatore della competizione volta a
consentire limitate deroghe ai divieti di cui all’art. 11, comma 6,
del decreto e’ presentata alla Direzione competente. Nella richiesta
devono essere specificati il nominativo di un referente per il
procedimento di deroga con relativo recapito anche di posta
elettronica, e un contatto fax per l’inoltro di tutte le
comunicazioni relative al predetto procedimento.
2. La Direzione competente comunica all’organizzatore della
competizione l’avvio del procedimento unitamente al nominativo del
relativo responsabile. La comunicazione contiene l’indicazione del
termine di adozione del provvedimento finale non superiore a sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta di deroga.
3. La comunicazione di avvio dell’istruttoria puo’ essere
effettuata anche mediante trasmissione via telefax o via posta
elettronica con conferma di avvenuta ricezione, seguita, entro i
successivi tre giorni, dall’invio della comunicazione a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L’avvio del procedimento istruttorio e’ pubblicato nel
bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorita’.
5. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 2,
l’organizzatore della competizione puo’ chiedere al responsabile del
procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e
chiarimenti in relazione all’istanza presentata .
6. L’audizione di cui al comma 5 e’ disposta dal responsabile del
procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. La data dell’audizione e’ comunicata al soggetto
richiedente con almeno cinque giorni di preavviso. Dell’audizione e’
redatto verbale, in forma sintetica, riportante le principali
osservazioni e dichiarazioni delle parti.
7. Il responsabile del procedimento, nel corso dell’istruttoria,
puo’ formulare richieste di informazione e di esibizione di
documenti, indicando il termine entro il quale dovra’ pervenire la
risposta, termine il quale deve essere congruo in relazione alla
durata massima del procedimento.
8. L’istruttoria si conclude mediante la trasmissione al
Consiglio nel termine di quarantacinque giorni dall’avvio del
procedimento di una proposta di accoglimento, totale o parziale, o di
non accoglimento dell’istanza di deroga, accompagnata dalla relazione
del responsabile del procedimento in merito all’istruttoria
preliminare svolta dalla Direzione.
9. Sulla base dell’istruttoria di cui al comma 8 il Consiglio
adotta la determinazione di accoglimento, totale o parziale, o di non
accoglimento, della richiesta di deroga entro il termine di quindici
giorni dal ricevimento della proposta da parte della Direzione
competente.
Art. 12.
Formazione e modifica dei pacchetti da parte dell’intermediario
indipendente

1. Qualora l’intermediario indipendente di cui all’art. 7,
comma 4, del decreto, nel rispetto delle disposizioni del decreto
stesso in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e delle linee guida ed al fine di perseguire il miglior
risultato nella commercializzazione di tali diritti, intenda
procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, ai fini della
determinazione dell’Autorita’ sulla richiesta avanzata, per i profili
di sua competenza, si applicano le procedure e i termini di cui agli
articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento .
Titolo V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 13.
Vigilanza e controllo

1. L’Autorita’ vigila d’ufficio o su segnalazione sulla corretta
applicazione delle disposizioni del decreto e dei regolamenti e
provvedimenti dalla stessa adottati, in base alle competenze ad essa
attribuite dal decreto medesimo .
2. Ai fini di ogni accertamento inteso allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma precedente, il Direttore competente puo’
disporre, anche su proposta del responsabile del procedimento, di
affidare al competente Servizio dell’Autorita’ lo svolgimento di
ispezioni presso le sedi dei soggetti interessati, nonche’ presso gli
impianti sportivi entro i quali hanno svolgimento gli eventi. Alle
ispezioni disposte in base al presente comma, cui partecipa il
responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni di cui
alla delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006, recante «Procedure
per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza
dell’Autorita’ presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle
comunicazioni», e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ove, ad esito delle attivita’ di cui ai precedenti commi,
siano riscontrate violazioni o inottemperanze, la Direzione
competente provvede all’accertamento delle violazioni e
all’irrogazione delle sanzioni secondo la disciplina dettata dal
regolamento in materia di procedure sanzionatorie .
4. In base al disposto dell’art. 5, comma 8, del decreto, alle
violazioni del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca si
applicano le sanzioni amministrative previste all’art. 1, comma 31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Alle violazioni e alle inottemperanze ai provvedimenti
adottati dall’Autorita’ in base alle competenze attribuite dal
decreto si applica il disposto dall’art. 1, commi 30 e 31, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14.
Approvazione delle linee guida nel periodo transitorio

1. In relazione alla disciplina del periodo transitorio di cui
all’art. 27 del decreto, al fine di garantire con effetto immediato
la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi non
costituenti oggetto dei contratti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del
citato art. 27 secondo i principi stabiliti dal decreto, i termini
per l’approvazione in prima applicazione delle linee guida di cui al
titolo II del presente regolamento sono ridotti della meta’,
arrotondati per eccesso ove necessario.
Art. 15.
Piattaforme emergenti

1. Fino alla individuazione delle piattaforme emergenti di cui al
precedente art. 9 ed in relazione alla disciplina del periodo
transitorio di cui all’art. 27 del decreto, l’Autorita’ verifica caso
per caso il rispetto da parte dell’organizzatore della competizione
dei principi recati dall’art. 14 del decreto tenendo conto della
specificita’ e del grado di sviluppo delle singole piattaforme
trasmissive e dei principi generali di equita’, trasparenza e non
discriminazione.

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