Giornalismo e privacy. Proteggere l’identità delle donne vittime di violenza

Occorre evitare la pubblicazione di dettagli che violino riservatezza e dignità


Occorre proteggere in modo efficace l’identità delle donne vittime di violenza. Nel riportare episodi di cronaca, i giornali devono astenersi dal pubblicare dettagli che violino la loro riservatezza e dignità.
Lo ha ribadito il Garante affrontando (con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan) il caso di un quotidiano veneto che aveva dato notizia di un’aggressione e di una violenza sessuale subite da una donna da parte del coniuge da cui era legalmente separata. Nell’articolo venivano rese note l’identità della vittima, la sua professione unitamente all’indirizzo dove la esercitava, l’indirizzo dove la donna viveva col marito e l’attuale indirizzo con relativa fotografia.
La donna si era lamentata, segnalando al Garante, oltre alla violazione della propria dignità, anche il rischio dei danni che la pubblicazione di tali informazioni poteva arrecare alla personalità del figlio minore, nel caso in cui fosse venuto a conoscenza dei fatti tramite i mezzi di informazione.
Il Garante ha dichiarato fondata la segnalazione della donna, ribadendo preliminarmente che i giornalisti possono diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Nel caso specifico, l’episodio avrebbe potuto essere documentato correttamente omettendo i riferimenti in grado di portare all’identificazione della vittima del reato, anche in considerazione del fatto che le informazioni attinenti alla sfera sessuale sono soggette ad una rigorosa tutela, anche quando sono trattate nell’ambito di attività giornalistica. L’articolo è risultato quindi pubblicato in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e del Codice deontologico dei giornalisti.
Il Garante ha così vietato all’editore del quotidiano l’ulteriore pubblicazione delle generalità, della professione unitamente al luogo dove viene esercitata, degli indirizzi e delle foto dell’abitazione della donna.

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