Giornalisti e Uffici Stampa della P.A. Conta il curriculum

Art. 46 del dl 112/2008: “Si prescinde dal requisito della laurea per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi”


di Franco Abruzzo

Milano, 26 giugno 2008. Schiarita per la presenza dei giornalisti negli uffici stampa della P.A:: non c’è bisogno obbligatoriamente della laurea specialistica o quadriennale per farne parte. L’articolo 46 del dl 112/2008 (“decreto legge Tremonti”, entrato ieri in vigore) afferma testualmente: “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”. In sostanza conta il curriculum, che dà la misura della “maturata esperienza” del giornalista candidato a lavorare in un ufficio stampa pubblico. In sostanza il Consiglio dei ministri ha fatto proprio il parere del Dipartimento della Funzione pubblica (Pres. Cons. Min. Circ. n. 2/2008 – GU n. 143 del 20.6.2008) e quello della Corte dei Conti della Lombardia (“Partendo dal dato letterale, è opportuno, innanzitutto, osservare che la norma parla di “particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Ebbene, non vi è nessun espresso preciso riferimento testuale alla laurea o ad altro specifico diploma accademico.Il che induce a ritenere che ciò che rilevi per il legislatore sia piuttosto, ed essenzialmente, il possesso, da parte del destinatario dell’incarico, di conoscenze specialistiche di livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario”).
Nel frattempo era accaduto che due giornalisti professionisti lombardi non hanno ottenuto il rinnovo del contratto di collaborazione da altrettante amministrazioni comunali comasche in virtù di una interpretazione rigida dell’articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 165/2001 (già dlgs n. 29/1993) così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria per il 2008): “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche – dice il comma 6 – possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”.
Ha scritto il ministro della Funzione Pubblica nella circolare 2/2008: “Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l’attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l’articolo 9 della legge 150/2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa”. L’articolo 9 della legge 150/200 afferma che gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti anche “estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (oggi dlgs 165/2001)”. Il regolamento è il dpr n. 422/2001, il quale prevede giornalisti laureati come responsabili degli Uffici stampa pubblici e giornalisti anche non laureati quali redattori degli stessi Uffici stampa. Ora l’articolo 46 del “decreto Tremonti” ha fatto chiarezza in maniera nitida, senza possibilità di equivoci. Ed ecco qui sotto il testo dell’articolo 46:

Dl 112/2008. Art. 46. (Disciplina di riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)

1. Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: “6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.”

2. L’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

3. L’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: “Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”.

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