Giornata dell’informazione. Intervento Presidente Comitato per applicazione codice autoregolamentazione in materia di rappresentazione vicende giudiziarie in trasmissioni rtv

Intervento del 21/01/2011 del Presidente del Comitato per l’applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, in occasione della Giornata dell’Informazione, Pres. Riccardo Chieppa.

Come presidente del Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive ringrazio vivamente, anche a nome di tutto il Comitato, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per la costante attenzione al sempre più eclatante problema dell’informazione dei procedimenti giudiziari, per taluni ricorrenti rischi distorsivi relativi alla correttezza delle notizie e dell’informazione, alla ripetizione ossessiva, allo sviamento psicologico ed anche all’uso politico e sbilanciato in taluni casi, che non contribuisce ad un dialogo pacato e leale base di ogni civile convivenza. Il codice di autoregolamentazione – ed il Comitato che né è stato il realizzatore – è nato da una iniziativa-impulso dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che risale ad un atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive del 2008, e ha dato luogo ad un tavolo tecnico per la elaborazione di un Codice di autoregolamentazione, cui hanno partecipato rappresentanti ed esperti delle emittenti televisive e delle loro associazioni rappresentative, dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana, ed esperti scelti dall’Autorità tra personalità indipendenti di prestigio in campo giuridico e del settore delle comunicazioni e dei media e da un componente del C.S.M. Dopo una lunga elaborazione il codice di autoregolamentazione è stato approvato e sottoscritto dai soggetti partecipanti finali Rai Spa, RTI Reti televisive Italiane Spa (gruppo Mediaset), Telecom Italia Media, Associazione Aeranti-Corallo, Associazione FRT Federazione Radio e Televisioni, Ordine Nazionale dei Giornalisti, federazione Nazionale della Stampa) alla presenza del Presidente dell’AGCOM Corrado Calabrò, il 21 maggio 2009 ed è entrato in vigore il 17 dicembre 2009, a seguito della costituzione del Comitato per l’attuazione del Codice, avvenuta dopo l’approvazione di prime regole di funzionamento 2 luglio 2009 sottoscritte il 10 novembre 2009. Cardini fondamentali di partenza del Codice sono il richiamo alla esigenze che la collettività sia informata nel modo più ampio possibile dei fatti attinenti a vicende giudiziarie nonché dell’andamento delle medesime e dei modi in cui la giustizia sia in concreto amministrata in nome del popolo, la esigenza di evitare la celebrazione in sede impropria, in forma libera e a fini anticipatori, i processi in corso, la necessità costituzionale di preservare la libertà di manifestazione del pensiero degli operatori dell’informazione da ogni forma di pressione o censura, anche a garanzia del diritto dei consociati a ricevere informazioni complete, veritiere e pluralistiche. Nello stesso indirizzo, con richiamo alla Carta di Treviso e alla carta dei doveri del Giornalista, si invoca l’osservanza di criteri di un ponderato bilanciamento tra diritto-dovere dell’informazione, i diritti alla dignità, all’onore, alla reputazione alla riservatezza della persona umana e i principi del giusto processo. Il Codice e il Comitato hanno puntato principalmente a ricreare – e ve ne è tanto bisogno in questo momento di incertezze sui valori fondamentali – un costume corretto e condiviso, che deve essere un modello nell’informazione televisiva dei procedimenti giudiziari, piuttosto che orientato ad azioni sanzionatorie anche per i limitatissimi poteri dichiarativi. Due sono stati gli interventi fondamentali del Comitato: il primo è stato, su segnalazione dell’Autorità, in relazione a trasmissioni Rai nelle quali erano stati coinvolti politici di diversi schieramenti nell’ottobre – dicembre 2009, anteriori all’entrata in vigore del Codice e del Comitato. Il comitato, pur affermando l’anteriorità dei fatti alla concreta applicabilità del Codice di autoregolamentazione, ha preso l’occasione per stabilire i criteri di valutazione in ordine ad una serie di elementi rilevanti, come la pertinenza, l’obiettività, l’imparzialità e la completezza della informazione di vicende giudiziarie, in modo da servire alla funzione prevalentemente suasiva del comitato nei riguardi delle emittenti televisive Il secondo, anche questo su iniziativa dell’AGCOM, con una raccomandazione 9 dicembre 2010 a tutte le emittenti in occasione del caso di Avetrana e della copertura mediatica eccessiva nel campo televisivo: si è, in particolare, affermato che “è’ auspicabile che i media evitino di assecondare ogni possibile eccesso di protagonismo degli operatori del diritto (magistrati, avvocati, consulenti e ausiliari degli organi giudiziari), e soprattutto che non si prestino a strumentalizzazioni funzionali a strategie processuali di parte, interferendo così con il regolare svolgimento delle attività giudiziarie, in modo non compatibile con i principi sanciti dal Codice di autoregolamentazione”. A questo proposito sono in corso di invio gli elementi raccolti per un esame ed un eventuale seguito da parte degli organi che hanno poteri disciplinari sugli anzidetti soggetti, nella consapevolezza che tutte le categorie coinvolte in questi procedimenti devono concorrere ad un auto vigilanza ed autocontrollo come metodo di intervento restitutorio di un costume di corretta applicazione dei principi etico – deontologici professionali di chi partecipa a vicende giudiziarie. Nell’attività abbiamo avuto un appoggio incondizionato da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ci ospita, e da parte dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che si sono impegnati con la partecipazione di massimi esponenti della categoria Pierluigi Roesler Franz e Roberto Natale. Invece qualche difficoltà applicativa vi è stata con le Emittenti televisivi, in buona parte superata in uno spirito di collaborazione. Il cammino non è certamente facile, ma occorre sperare. La democrazia deve basarsi principalmente sulla convinzione, sulla speranza-certezza di poter progredire nel rispetto delle libertà, compresa, in primo piano, quella dell’informazione, e dei diritti fondamentali della persona, che devono essere diritti di tutti. Due considerazioni finali: da lungo tempo è stato affermato che nella cronaca giudiziaria uno dei vari elementi linite è costituito dall’interesse pubblico all’informazione ed in modo negativo questo è stato escluso quando di tratti di notizie risalenti o non aggiornate, non giustificate neppure da apprezzabile collegamento con fatti attuali o estranee alle vicende giudiziarie in corso, ovvero relative, senza alcun collegamento con queste, alla vita intima delle parti e dei loro familiari . Nel contempo in senso positivo questo interesse è stato ravvisato in relazione alla esponenzialità pubblica del soggetto coinvolto e alla pertinenza con le vicende giudiziarie. A questo riguardo dell’interesse pubblico all’informazione sui processi giudiziari occorre, ancora una volta, sottolineare la esigenza di una particolare attenzione delle emittenti all’adozione di misure atte ad assicurare l’osservanza dei principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità rapportati ai fatti e agli atti come risultanti dallo stato in cui si trova il processo giudiziario – questo è un aspetto essenziale-, distinguendo tra mere ipotesi formulate come tali da organi investigativi, e le risultanze delle indagini acquisite ritualmente al processo, evitando in ogni modo che le trasmissioni si trasformino o possano essere percepite come forme anticipatorie o sostitutive del processo per la sussistenza di responsabilità dell’indagato. Questa può avvenire solo nelle aule giudiziarie e con i riti di garanzia previsti. L’informazione di cronaca giudiziaria, fino a che non vi sia una condanna o un accertamento liberatorio, non può non essere disgiunta dalle garanzie dei principi della presunzione di non colpevolezza, e soprattutto di quelle del contraddittorio, del confronto dialettico tra difesa e accusa, della differenza tra documentazione e rappresentazione, della trasparenza e chiarezza sullo stato del procedimento e dei ruoli processuali, dei soggetti coinvolti (Giudicante, pubblico ministero, avvocati difensori, testimoni, parti lese e cosi via) in applicazione dei criteri contenuti nel Codice di autoregolamentazione e dei principi costituzionali Fondamentale è la ricerca – Signor Presidente Lei lo ha autorevolmente richiamato – di un valido equilibrio tra i valori del diritto-dovere dell’informazione e quelli del rispetto della riservatezza delle indagini e della privacy e dignità delle persone. Nello contempo l’informazione sulle procedure penali e la stesse previsioni di pubblicità del processo o di riservatezza istruttoria nei procedimenti giudiziari devono essere considerate come duplice mezzo di controllo sull’attività degli organi di investigazione (polizia e magistrati in senso ampio) e sull’opera dei giudici, come mezzo di tutela delle loro attribuzioni ed insieme come funzione di garanzia della regolarità della procedura e a tutela di tutti i soggetti che partecipano al processo: imputato in quello penale e soggetti parti o testimoni o intervenienti o soggetti ausiliari in tutti i giudizi, compresi quelli civili e amministrativi. Questo può valere anche come un contributo a rafforzare il senso e la dignità della Giustizia e dell’Informazione e del loro esercizio, del loro rispetto ed effettività, a garanzia di tutti.

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