Ispezioni della Guardia di Finanza. È necessario l’ok della Procura per l’accertamento a casa del commercialista

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 6908 depositata 25 marzo 2011, ha dichiarato invalido l’accertamento basato sui documenti sequestrati nell’abitazione-studio del commercialista del contribuente, senza l’autorizzazione della Procura.

Infatti, la Guardia di Finanza alla luce di tale pronuncia non può disporre atti impositivi basati sull’accertamento di documenti trovati in seguito alla perquisizione dello studio del commercialista, coincidente con il luogo della residenza anagrafica dello stesso. Ergo: anche la mera residenza anagrafica senza la prova dell’effettiva abitazione in loco è idonea a pregiudicare la validità dell’accertamento compiuto senza il via della Procura. Vige quindi a sfavore del fisco la presunzione relativa che, salvo prova contraria, il commercialista titolare dello studio-abitazione viva di fatto ove ha la residenza anagrafica, con la conseguenza della palese violazione dell’art. 52 del dpr 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto). La norma in questione, infatti, si riferisce a “locali adibiti ad abitazione”, quindi se il soggetto non abita realmente nel luogo in questione deve essere provato, se la presunzione non è contestata, come nella fattispecie giudicata dalla sezione tributaria, la violazione della norma comporta l’invalidità dell’accertamento e l’eventuale disposizione di atti. Le ispezioni della Guardia di Finanza subiscono quindi delle oscillazioni, a causa dell’interpretazione delle norme e la connessione di queste alle situazioni concrete. Infatti, le peculiarità giurisprudenziali non sono poche. Un esempio può essere la sentenza 2804 del febbraio 2011, la quale ha confermato la validità dell’accertamento induttivo basato su un “brogliaccio” – o su una documentazione extracontabile in genere – trovata su un’auto ad uso aziendale, anche senza permesso della Procura. Inoltre, con la sentenza 7813, il possesso da parte dell’amministratore di un’azienda di due utenze telefoniche, una relativa al deposito e l’altra all’abitazione, unito ad altri elementi, può legittimare l’ispezione della Guardia di Finanza nel domicilio reale del contribuente. (C.S. per NL)
 
 
 

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - Ispezioni della Guardia di Finanza. È necessario l’ok della Procura per l’accertamento a casa del commercialista

Non perdere le novità: iscriviti ai canali social di NL su Facebook, TelegramWhatsApp. News in tempo reale.

Ricevi gratis la newsletter di NL!