Legge di stabilità 2013. L’inerzia dell’ente creditore annulla il credito iscritto a ruolo

A stabilirlo, nel complesso di un riordino della specifica materia, i commi da 538 a 542 dell’articolo unico della legge 24/12/2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che “declassano” l’agente per la riscossione a mero controllore dalla regolarità formale dei documenti allegati dal contribuente all’istanza di sgravio del ruolo esattoriale, di contro attribuendo all’amministrazione presunta creditrice l’onere di un controllo di merito da esercitarsi entro termini perentori.

Ad onor del vero, in passato, era già intervenuta la direttiva Equitalia n. 10/2010 ad agevolare lo sgravio di importi illegittimamente iscritti a ruolo, prevedendo un procedimento in base al quale il cittadino, confrontandosi direttamente con la società esattrice, poteva richiedere il discarico della cartella esattoriale in presenza di chiare vicende estintive della pretesa. Con l’approvazione della legge di stabilità, per quanto qui interessa in vigore dallo scorso 1 gennaio, è stato introdotto un rigido contingentamento della tempistica entro la quale deve concludersi il peculiare iter, con la previsione normativa che, decorsi infruttuosamente 220 giorni dalla formulazione della motivata richiesta di sgravio da parte del contribuente senza che la P.A. interessata abbia effettuato i dovuti controlli, automaticamente gli importi contestati ed i titoli esecutivi che li portano vengono inficiati. L’istruttoria potrà essere avviata su impulso del privato nel rispetto del termine di «novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario», attraverso la presentazione di una dichiarazione trasmissibile anche con modalità telematiche. E’ onere del contribuente allegare elementi idonei a provare la prescrizione del credito vantato dall’Ufficio, la sospensione amministrativa, giudiziale o l’intervenuto annullamento del titolo esecutivo, l’avvenuto pagamento in tempo antecedente alla formazione del ruolo e, comunque, «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito» azionato. Nei successivi dieci giorni, l’agente dovrà proseguire la pratica all’ente (presunto) creditore e, con occhio vigile sullo scadenzario, attendere gli esiti delle elaborazioni. A questo punto, il concessionario esce formalmente di scena e, nel termine di successivi 60 giorni, sarà la P.A. a dover inviare al contribuente ed all’agente stesso una comunicazione nella quale si confermi o meno la legittimità della sospensione o l’effettiva estinzione del diritto di credito negli altri casi. L’omissione di tale adempimento, cioè l’inerzia dell’Ufficio preposto all’incombenza, protratta per oltre 220 giorni decorrenti dall’invio da parte del concessionario della documentazione prodotta dal contribuente, comporterà l’annullamento di diritto della pretesa ed in via automatica il discarico del ruolo a cura del concessionario per la riscossione. In tale ambito, di particolare interesse la disposta retroattività della normativa in questione, alla quale segue opportuna regolamentazione degli effetti sui procedimenti pendenti alla data del 1 gennaio 2013. Infatti, è al comma 543 che il legislatore prevede l’applicazione di tali norme anche «alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge», stabilendo un iter in base al quale l’ente creditore sarà tenuto ad inviare al contribuente la comunicazione recante l’esito del controllo effettuato sulla dichiarazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge; in mancanza, anche in questo caso, l’infruttuosa decorrenza dei canonici 220 giorni comporterà l’annullamento del titolo con le conseguenze sopra accennate. In ultimo, è al comma 544 che, per quanto concernente debiti fino a mille euro per i quali sia già stata avviata la procedura di riscossione coattiva, è fatto divieto di procedere alle azioni cautelari ed esecutive (si veda, ad esempio, i tanto discussi provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili registrati), prima del decorso di 120 giorni dall’invio a mezzo di posta ordinaria di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. (S.C. per NL)
 

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