Lettera del Presidente alle emittenti radio e tv su episodi di discriminazione etnica e culturale

Recenti commenti e affermazioni diffuse in programmi radiotelevisivi nazionali e locali  hanno messo in evidenza il preoccupante rincorrersi di fenomeni di discriminazione fondati sulla diversità etnica e culturale.”  A richiamare l’attenzione sui rischi di simili messaggi veicolati sui mezzi di  informazione ad elevata diffusione è il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle  comunicazioni, Angelo M. Cardani, in una lettera inviata oggi a tutte le emittenti  televisive e radiofoniche pubbliche e private, nazionali e locali. Nella lettera, dopo aver ricordato che il principio della libertà di opinione previsto dalla  Costituzione non può mai andare a discapito della dignità umana, il Presidente dell’Agcom auspica un rinnovato impegno delle istituzioni al rispetto dei diritti fondamentali della persona, riservandosi, per quanto di competenza dell’Autorità, il costante esercizio dell’attività di monitoraggio sul sistema radiotelevisivo, invitando le emittenti a garantire l’osservanza dei principi fondamentali sanciti dalla normativa vigente. “Il rispetto, costituzionalmente garantito, della dignità umana, del pluralismo e della diversità, in ogni sua forma, richiede oggi un rinnovato impegno delle istituzioni del nostro Paese e in generale di tutti i soggetti pubblici e privati – scrive nella lettera il presidente dell’Agcom – Un pluralismo pieno e sostanziale deve essere capace, al contempo, di rispettare e di rispecchiare le molteplici diversità che oggi caratterizzano la società italiana e la sua ricchezza culturale, alimentandone il fondamento democratico. Il pieno rispetto per la libertà di opinione personale, garantito innanzitutto dalla Carta Costituzionale, deve sempre fondarsi sul rispetto della pari dignità di ogni persona. In tale ottica, le caratteristiche personali di ciascun individuo non possono in alcun modo diventare, di per sé, strumento né tanto meno argomento di lotta politica. L’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul sistema radiotelevisivo conferitele dalla legge, ha rilevato come simili episodi si siano realizzati anche attraverso interviste di esponenti politici diffuse da emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali, successivamente ripresi dalla stampa e da siti internet. Come noto – continua Cardani – la normativa di matrice comunitaria ha sempre rivolto una particolare attenzione all’esigenza di assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, stigmatizzando ogni tipo di discriminazione fondata su tendenze politiche, sociali, culturali e religiose o sulla diversità etnica. A tal fine, rileva richiamare le direttive nn. 2000/43/CE e 2000/78/CE del Consiglio, concernenti, rispettivamente, l’attuazione del principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dall’origine etnica e dalle caratteristiche personali degli individui, nonché la realizzazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, entrambe recepite nel nostro ordinamento con due decreti legislativi del 2003 (nn. 215 e 216). Inoltre, a conferma della doverosa attenzione ai citati principi, sin dal 2003 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR), il quale ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, l’effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull’operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni, nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere, sugli altri fattori della discriminazione, ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e del D.P.C.M. dell’11 dicembre 2003. Con specifico riferimento al sistema radiotelevisivo, la direttiva 2007/65/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 che modifica il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito, TU), la quale costituisce la colonna portante della regolamentazione dell’Unione Europea sui media audiovisivi, prevede espressamente che “Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità” (art. 3ter). “L’Autorità alla luce dei preoccupanti episodi sopra ricordati, ravvisa pertanto l’esigenza di richiamare l’attenzione sui rischi connessi all’impatto sociale di messaggi oggettivamente discriminatori veicolati su mezzi di informazione ad elevata diffusione, invitando l’emittenza radiofonica e televisiva nazionale e locale al più rigoroso rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla normativa vigente. Ciò, anche alla luce del fatto che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un “servizio di interesse generale” che deve tutelare la libertà di espressione, inclusa la libertà di opinione sotto il duplice aspetto della libertà di informare e della libertà di essere informati, e garantire la più ampia apertura alle diverse idee e tendenze politiche e sociali (articolo 7 del TU). Come noto, l’articolo 3 del TU stabilisce che sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia “…l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale”, mentre l’articolo 32, nel dettare disposizioni generali a tutela dell’utenza, prevede espressamente (comma 5) che i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano “la dignità umana e non contengono alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”. In merito al rispetto dei diritti fondamentali della persona e della dignità umana, giova segnalare che l’Autorità, in relazione al verificarsi di gravi fatti di attualità, in più occasioni ha già ritenuto, pur nella piena salvaguardia dell’autonomia editoriale e della libertà di espressione, di rivolgere un richiamo all’emittenza radiotelevisiva nazionale e locale affinché fosse assicurato nei programmi il rispetto di “criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento”, adottando ogni cautela volta ad evitare il verificarsi di “situazioni suscettibili di degenerazione”. Orbene, alla luce del dettato dell’articolo 10 del TU, a norma del quale l’Autorità, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, e considerata l’importanza sociale di impedire il reiterarsi di fenomeni di discriminazione fondata sulla razza o comunque di forme di incitamento all’odio razziale, e di contribuire alla prevenzione di fenomeni di violenza derivanti da ogni forma di incitamento all’odio razziale, si ritiene opportuno rivolgere un tempestivo richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti in ambito nazionale e locale al rigoroso rispetto dei principi a tutela della dignità umana, avendo cura in particolare di evitare, nella realizzazione dei programmi, interventi tesi a instillare forme di odio nel pubblico. L’Autorità si riserva di verificare, attraverso il costante esercizio dell’attività di monitoraggio del sistema radiotelevisivo, il rispetto dei diritti fondamentali della persona come richiamati nella presente”,  conclude Cardani. (E.G. per NL)

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