Media. Bonus pubblicità: invio dichiarazioni sostitutive relative ad investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2023 entro 09/02/2024

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Dalle ore 14 del 9 gennaio alle ore 24.00 del 09/02/2024 i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2023, possono presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati” nel medesimo anno.

Bonus pubblicità

Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS),  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Anche con Entratel o Fisconline

Oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali

Ricordiamo che l’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, e s.m.i. ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente.

Chi e su cosa

Il bonus pubblicità si applica alle inserzioni effettuate dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Bonus pubblicità: lo stanziamento

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.

75%

A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Il decreto regolamentare sul bonus pubblicità

Con il decreto regolamentare, D.P.C.M. n. 90/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/07/2018, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione della normativa, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alla procedura di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Provvedimento del DIE

In data 31/07/2018 è stato adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria, previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90/2018.

Il modello di comunicazione

Con tale provvedimento è stato approvato il modello di comunicazione telematica e sono state definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull’apposita piattaforma dell‘Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta.

Chi può accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Investimenti su imprese con iscrizione ROC e testata giornalistica

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC (Registro Operatori Comunicazione) presso l’Agcom e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Come e quando presentare la domanda

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura

La procedura è disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Dettagli procedurali

In particolare:

  • dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
  • dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).

F24

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall‘Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 08/04/2019. (E.G. per NL)

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