Modifiche al D.lgs. n. 109 del 30 maggio 2008 attuativo della Direttiva n. 24/2006/CE

Il D.L. n. 151/2008 posticipa al 31/12/2008 l’entrata in vigore dei nuovi obblighi in materia di tracciabilità degli indirizzi internet e di conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta.
 
Il Decreto Legge n. 151 del 02/10/2008, al fine di evitare effetti pregiudizievoli all’attività di prevenzione e di repressione dei reati, ha posticipato l’entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel D.lgs. 30 maggio 2008 n. 109. Come noto, tale normativa ha tra l’altro introdotto, in adempimento alla direttiva n. 24/2006/CE, una nuova disciplina in materia di conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico da parte dei gestori. La Direttiva della Comunità Europea n. 24/2006 aveva infatti previsto che gli stati membri attuassero con proprie leggi la previsione di conservazione dei dati telefonici e telematici per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data di comunicazione. Pertanto, il D.lgs. n. 109/2008 ha individuato i dati telefonici e telematici che i gestori sono tenuti a conservare, nonché i tempi di conservazione degli stessi, prevedendo, in particolare, che i dati concernenti il traffico telefonico siano conservati per 2 anni dalla data della comunicazione, quelli riguardanti il traffico telematico per 1 anno (sempre dalla data della comunicazione) e quelli afferenti alle chiamate senza risposta per 30 giorni. Si ricorda che lo scopo dell’obbligo della conservazione dei dati sta nella tutela delle esigenze di indagine e di formazione delle prove in ambito processuale; tuttavia il fine della giustizia deve, secondo anche i principi della normativa europea, essere contemperato con le esigenze della riservatezza del trattamento dei dati. L’onere di conservare i dati telematici e telefonici menzionati all’art. 3 del medesimo Decreto è decorso dal 3 luglio 2008. Con riguardo invece all’obbligo di conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta, il Decreto aveva previsto il termine di decorrenza di tre mesi dalla sua entrata in vigore, dunque il 1° ottobre 2008. Questa stessa data era stata poi fissata dall’art. 6, comma 5, quale termine entro cui i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (Internet Access Provider), dovevano assicurare “la disponibilità e l’effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet”. Entro il 1° ottobre 2008 (cioè entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto) i gestori avrebbero, pertanto, dovuto rendere disponibili gli indirizzi dei siti visitati, ma non il contenuto delle comunicazioni elettroniche (ossia non le pagine web consultate appartenenti ad un sito o altre informazioni ricavate dall’utente). Tuttavia, sia per tutelare le indagini relative a procedimenti giudiziari in corso, sia per consentire ai gestori di organizzarsi per adempiere al meglio a queste ultime disposizioni, il Governo, con il D.L. n. 151/2008, ha prorogato al 31 dicembre 2008 i suddetti adempimenti. Pertanto, decorre dal 31 dicembre 2008 l’efficacia delle disposizioni concernenti la conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta di cui al nuovo articolo 132, comma 1-bis, del Codice della privacy, così come l’efficacia dell’obbligo, per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, di assicurare la tracciabilità degli indirizzi internet visitati dall’utente durante la navigazione. E’ stato inoltre stabilito che “fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati”. In particolare, si tratta dei dati del traffico telematico, anche non soggetti a fatturazione, dai quali sono esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e che sono limitati alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, se disponibili, dei servizi. (D.A. per NL)

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