Normativa. Job Acts: apprendistato senza limiti d’età per arginare mobilità e disoccupazione

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La ricetta del Job Acts per il reinserimento nel mondo del lavoro dei percettori di mobilità e indennità di disoccupazione è l’apprendistato professionalizzante, esteso oltre il limite massimo dei 29 anni di età del soggetto assunto. I datori di lavoro possono, cioè, assumere con contratto di apprendistato professionalizzante soggetti beneficiari dell’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, anche quando questi abbiano superato i 29 anni, accedendo ad incentivi contributivi ed economici È questa in sintesi la misura dell’apprendistato fuori dai limiti di età previsti per legge (minimo 17 anni, massimo 29 anni), prevista dal dlgs 81/2015 (c.d. Job Acts) e ora operativa grazie al messaggio n 2243/2017 dell’INPS. I punti di novità rispetto alla precedente disciplina sono due: il restringimento delle forme contrattuali che possono essere utilizzate per assumere i soggetti che si vuole reinserire nel mondo del lavoro – prima corrispondenti a tutte le tre forme di apprendistato contemplate dall’ordinamento, ora al solo apprendistato professionalizzante –  e l’abbattimento del limite massimo di età per l’assunzione con quella forma contrattuale. Resta invariata la durata massima del contratto, che è di 3 anni, estensibile fino a 5 per il settore dell’artigianato edile e non. Nel dettaglio di agevolazioni e incentivi, l’assunzione in apprendistato di un percettore di mobilità comporta una riduzione al 10% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per i primi 18 mesi del rapporto, mentre l’aliquota a carico del lavoratore è ridotta al 5,84% (cioè l’obbligatoria contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti ridotta di tre punti) per tutta la durata dell’apprendistato. Il datore di lavoro beneficia poi dell’incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità che il lavoratore assunto avrebbe percepito nel periodo di fruizione residuo. Nella sua nota l’INPS fa una precisazione importante riguardo l’ambito di applicazione dell’istituto, chiarendo che, nonostante dal 1° gennaio 2017 siano state abrogate le liste di mobilità, ciò non inficia le agevolazioni: le assunzioni incentivate dalla contribuzione ridotta potranno essere fatte finché ci saranno soggetti che percepiscono le indennità di mobilità, cioè gli iscritti alle liste prima dell’abrogazione, fino a decorrenza del periodo di fruizione. Nel caso di assunzione di percettori di disoccupazione, invece, la riduzione dell’aliquota a carico del lavoratore è la medesima in entità e durata, mentre quella a carico del datore di lavoro è estesa a tutta la durata del periodo di formazione (3 anni o 5 anni nel caso di artigiani) ed è del 17,45% per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, oppure è scaglionata progressivamente nel tempo per i datori di lavoro che impiegano fino a nove unità: 3,11% nei primi 12 mesi, 4,61% dal 13°mese al 24° e 11,61% dal 25° mese alla fine dell’apprendistato. A questo regime, già maggiormente favorevole per il datore di lavoro rispetto all’altro, si applica l’ulteriore incentivo economico della contribuzione di finanziamento della Naspi (1,31%) e dei fondi interprofessionali per la formazione. Normalmente, quando c’è prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’apprendistato con la trasformazione della forma contrattuale è prevista anche la prosecuzione del trattamento contributivo agevolato per un altro anno, ma non è così nel caso in esame: la normativa esclude espressamente l’applicazione delle agevolazioni e stabilisce che, al termine dell’apprendistato, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, la contribuzione sarà piena sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore.

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