Pareggio di bilancio in Costituzione: approvato il disegno di legge costituzionale

Con un disegno di legge costituzionale, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri dell’8 settembre 2011, il governo dà il via all’iter necessario per introdurre nella Costituzione della Repubblica italiana il principio del pareggio di bilancio.

Il disegno di legge, proposto dal Presidente del Consiglio e del Ministro dell’economia, apporta, secondo il ministro Tremonti, non solo un criterio contabile ma “un principio ad altissima intensità politica e civile”, andando a modificare la Parte Prima della Costituzione su Diritti e Doveri dei cittadini. Infatti, viene introdotto all’art.53 della Costituzione il seguente comma:  “la Repubblica, in conformità ai vincoli economici e finanziari che derivano dall’appartenenza all’Unione europea, persegue l’equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in base ai principi e ai criteri stabiliti con legge, approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere”. L’attuale art. 81 viene del tutto sostituito dalla nuova previsione, secondo cui il bilancio dello Stato deve rispettare l’equilibrio delle entrate e delle spese. Non sarà consentito ricorrere all’indebitamento, se non nelle fasi avverse del ciclo economico nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità che non potrà essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio.  Il disegno di legge prosegue stabilendo che lo stato di necessità sarà dichiarato dalle Camere in ragione di eventi eccezionali, con voto espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri finanziari dovrà provvedere ai mezzi per farvi fronte.  Le Camere ogni anno devono approvare con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Il contenuto proprio della legge di approvazione del bilancio sarà stabilito con la legge prevista dal nuovo terzo comma dell’art.53. L’esercizio provvisorio del bilancio non potrà essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Modificato anche l’art.119: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni continueranno ad avere autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ma "nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci". Le nuove disposizioni entreranno in vigore a decorrere dall’esercizio finanziario 2014.

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