Privacy: il Garante semplifica alcuni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili

Novità in materia di informativa agli interessati e consenso. Snellite le procedure.
 
Con il provvedimento del 19/06/2008, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Garante della Privacy è intervenuto al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi attinenti al trattamento di dati per finalità di gestione amministrativa e contabile, con particolare riferimento ai casi in cui non vengono trattati dati sensibili o giudiziari. Nello specifico, il Garante, tenuto conto del fatto che soggetti quali le piccole e medie imprese, i liberi professionisti e gli artigiani trattano dati per adempiere ad obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, dunque esclusivamente per finalità di ordine amministrativo e contabile, ha individuato alcune modalità innovative per semplificare gli adempimenti riguardanti l’informativa che deve essere fornita agli interessati (art. 13 del D.L.vo n. 196/2003), nonché il consenso (art. 23). Così, con riferimento all’informativa, nei casi in cui si rientri nelle sopra richiamate ipotesi (cioè perseguimento di finalità amministrative e contabili, anche in relazione all’adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi), è stato stabilito che i titolari del trattamento in ambito pubblico e privato possono: fornire un’unica informativa per il complesso dei trattamenti; dare, se possibile, una prima informativa breve, che può rinviare ad una più articolata. Nell’informativa breve occorrerà chiarire le principali caratteristiche del trattamento, potendo utilizzare, a tale fine, “gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili”. Inoltre, i soggettisopra menzionati possono evitare di inserire nell’informativa più articolata elementi noti all’interessato, avendo cura di omettere in essa il riferimento ad indicazioni burocratiche o circostanze ovvie, e di rendere invece la medesima informativa agevolmente disponibile (ad esempio, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito). E’ prevista anche la possibilità di non fornire l’informativa nel caso di dati acquisiti presso terzi e trattati per adempiere ad un obbligo normativo. Invece, come precisato nel provvedimento in argomento, sarà necessario “fornire un’informativa specifica o ad hoc quando il trattamento ha caratteristiche del tutto particolari perché coinvolge, ad esempio, peculiari informazioni (es. dati genetici) o prevede forme inusuali di utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili, o può comportare rischi specifici per gli interessati (ad esempio, rispetto a determinate forme di uso di dati biometrici o di controllo delle attività dei lavoratori)”. La semplificazione deve accompagnarsi al rispetto dell’obbligo di fornire le informazioni in un quadro di lealtà e correttezza, nonché di adottare un linguaggio chiaro e efficace. Quanto al consenso, il Garante con il documento in argomento richiama all’applicazione delle disposizioni contenute agli artt. 2, comma 2, 24 e 154, comma 1, lett. c), del D.L.vo n. 196/2003. Tali disposizioni esonerano dall’obbligo di richiedere il consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati è svolto, anche in relazione all’adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per finalità amministrative e contabili, ed inoltre quando i dati sono trattati da un soggetto pubblico, provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque, o riguardano lo svolgimento di attività economiche. Un’ulteriore interessante novità si rinviene nel trattamento in ambito privato, dove, in presenza di determinate condizioni, è consentito al titolare, che abbia già venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro dello svolgimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, di utilizzare, senza il consenso dell’interessato, gli indirizzi anche di posta cartacea, oltre che elettronica (art. 130, comma 4), forniti dallo stesso, al fine di inviare il proprio materiale pubblicitario o promuovere una sua vendita diretta, oppure allo scopo di compiere sue ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. (D.A. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - Privacy: il Garante semplifica alcuni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili

Non perdere le novità: iscriviti ai canali social di NL su Facebook, TelegramWhatsApp. News in tempo reale.

Ricevi gratis la newsletter di NL!