Radio, contestato da Agcom a Radio 105 lo sporadico sforamento del tetto pubblicitario

Con ordinanza-ingiunzione in data 6 aprile 2010, pubblicata oggi sul web, l’Agcom ha contestato a Radio 105 la violazione dell’art. 38 c. 3 del D. Lgs. 177/2005. Ma per l’Autorità si è trattata di una infrazione "lieve", tenuto conto che è stata una "unica violazione la cui entità risulta bilanciata dal limitato affollamento delle fasce orarie adiacenti".
 
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 15 /10/PRES
 
 
ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO STUDIO 105 S.R.L. DEL GRUPPO FINELCO S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO NAZIONALE RADIO STUDIO 105) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
 
IL PRESIDENTE
 
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;
 
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico della radiotelevisione pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208;
 
VISTO il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, approvato con delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;
 
VISTO l’allegato A alla delibera 211/08/CSP del 24 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2008, n. 257, recante Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva;
 
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;
 
VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;
 
VISTO l’Allegato A alla delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, di cui alla delibera n.136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n.130/08/CONS;
 
VISTA la nota con la quale il Comando della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria di Napoli, in data 28 agosto 2008 (pervenuta all’Autorità in data 31 agosto 2009, prot. n. 0067861 e allegati pervenuti in data 9 settembre 2009), ha segnalato che l’emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale “Radio studio 105” della società Radio studio 105 S.r.l., del Gruppo Finelco S.p.A., avente sede legale in Milano, Largo Donegani 1, ha trasmesso pubblicità oraria in quantità superiore al limite consentito in data 17 aprile 2009, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (16^ ora);
 
VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 16 ottobre 2009, n. 129/09/DICAM – Proc. n. 2042/AR, notificato in data 16 novembre 2009, con il quale veniva contestata alla società Radio Studio 105 S.r.l., del Gruppo Finelco S.p.A., avente sede legale in Milano, Largo Donegani 1, esercente l’emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale “Radio studio 105”, la violazione dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per avere trasmesso in data 17 aprile 2009, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (16^ ora), messaggi pubblicitari per un totale di 15 minuti e 23 secondi, pari al 25,54 per cento orario;
 
ESPERITO l’accesso agli atti, richiesto con nota pervenuta in data 19 novembre 2009, prot. n. 6881, in data 4 dicembre 2009;
 
VISTE le memorie difensive, pervenute all’Autorità in data 1 febbraio 2010, prot. n. 5543, con le quali la società de qua, nel chiedere l’archiviazione del procedimento ovvero l’irrogazione della sanzione al minimo previsto dalla legge, ha attribuito i fatti contestati, riconosciuti come effettivamente concretizzatisi, a problematiche tecniche condizionate dalla sostituzione del server e dai relativi, e necessari, interventi sul software di funzionamento;
 
RILEVATO che, nelle predette memorie, la parte attribuisce all’avere agito in stato di necessità l’esimente prevista dall’articolo 4 della legge 689/81, poiché la predetta problematica tecnica avrebbe costretto i tecnici a non porre particolare attenzione allo slittamento orario dei break pubblicitari, con il solo fine di procedere celermente alla riparazione dell’anomalia;
 
UDITA la parte in audizione in data 16 marzo 2010 nel corso della quale la stessa, nel richiamarsi integralmente alle eccezioni di cui alla memoria giustificativa pervenuta all’Autorità in data 1 febbraio 2010, prot. n. 5543, ha depositato la dichiarazione del responsabile del settore tecnico del Gruppo Finelco S.r.l., sig. Davide Gaddia, a conferma delle circostanze di fatto concretizzatesi;
 
RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per i seguenti motivi:
 
a. così come riconosciuto dalla parte nelle memorie giustificative e durante l’audizione, l’emittente “Radio Studio 105” ha trasmesso una percentuale di pubblicità superiore al 18 per cento orario consentito dalla norma, tenuto anche conto che un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, possa essere recuperata nell’ora antecedente o successiva, negli episodi contestati;
 
b. l’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 consente il citato recupero della pubblicità che eccede il 18 per cento, anche per consentire alle emittenti la necessaria flessibilità in occasione di eventi imprevisti ed imprevedibili quali quello verificatosi all’emittente Radio studio 105;
 
c. la problematica tecnica, nel caso di specie, considerando che si presume che l’emittente per la radiodiffusione sonora Radio Studio 105, operando in ambito nazionale, sia dotata di strumentazione appropriata e personale tecnico adeguatamente formato anche ad operare scelte opportune in casi simili a quello rappresentato nelle memorie sopra citate, avrebbe potuto essere agevolmente prevenuta ovvero la parte avrebbe potuto immediatamente informare l’Autorità delle problematiche tecniche insorte e delle conseguenti violazioni della norma in oggetto, prevenendo in tal modo l’eventuale avvio del procedimento sanzionatorio;
 
d. sull’emittente grava comunque una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;
 
CONSIDERATO, quindi, che non può trovare accoglimento la richiesta di archiviazione della contestazione notificata, ovvero la non applicazione della sanzione amministrativa contestata in atti;
 
RITENUTO che la società Radio studio 105 S.r.l., del Gruppo Finelco S.p.A., avente sede legale in Milano, Largo Donegani 1, emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale “Radio studio 105”, con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, abbia violato la disposizione contenuta nell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in data 17 aprile 2009, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (16^ ora) per avere trasmesso messaggi pubblicitari per un totale di 15 minuti e 23 secondi, pari al 25,54 per cento orario;
 
RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione, per la violazione accertata, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/00), ai sensi dell’articolo 51, commi 2, lettera a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 8-decies della 6 giugno 2008, n. 101;
 
RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:
 
§ con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi lieve, tenuto conto trattasi di unica violazione la cui entità risulta bilanciata dal limitato affollamento delle fasce orarie adiacenti;
 
§ con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la parte ha documentato la pronta attivazione di procedure che, pur provocando nella fascia oraria in contestazione il superamento dell’indice di affollamento di legge, hanno concorso alla regolarizzazione del funzionamento del sistema e la conseguente prevenzione di possibili ulteriori sforamenti;
 
§ con riferimento alla personalità dell’agente, la società Radio studio 105 S.r.l. ha conseguito la concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale e, pertanto, avendone i relativi requisiti, si presume dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alle disposizioni in materia pubblicitaria;
 
§ con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come determinata;
 
RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00);
VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
 
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di provvedere stante la scadenza dei termini del procedimento prima della programmata riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 aprile 2010;
 
ORDINA
 
alla società Radio studio 105 S.r.l., del Gruppo Finelco S.p.A., avente sede legale in Milano, Largo Donegani 1, esercente l’emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale “Radio studio 105”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), per la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
 
INGIUNGE
 
alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento n.15/10/PRES“, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.
 
Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
 
Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.
 
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.
 
Roma, 6 aprile 2010
 
IL PRESIDENTE
 
Corrado Calabro’

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