Radio-Tv. MAVE, Agcom valuti di segnalare a Governo opportunità modifica norme in tema di crisi di impresa per FSMA/FSMR ed operatori di rete

Tonio Di Stefano, l'annualità 2023, crisi di impresa

L’associazione di categoria MAVE (Media AudioVisivi Europei) propone ad Agcom di riformare le disposizioni di cui al Titolo IV del Codice delle comunicazioni elettroniche ex D. Lgs. 259/2023 e ss. mm. e ii. relativamente alla crisi di impresa di S.I.G. (Servizi di Interesse Generale) veicolati su piattaforme intermediate da operatori di rete (DAB+/DVB-T).

Sintesi

Il sindacato radiotelevisivo MAVE (Media AudioVisivi Europei) ha proposto – col supporto di Consultmedia – ad Agcom di valutare di sottoporre al governo la riforma del Titolo IV del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i.) per affrontare in modo più adeguato le crisi d’impresa delle emittenti radiofoniche e televisive (FSMA e FSMR) che operano su reti digitali terrestri DAB+ e DVB-T.
Secondo MAVE, alla luce del nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.), che valorizza la continuità aziendale rispetto alla semplice liquidazione, occorre attribuire un trattamento privilegiato ai crediti derivanti dai canoni di trasporto versati agli operatori di rete, sulla scorta di quanto già previsto dall’art. 2764 c.c. per quelli di locazione immobiliare.
Tali prestazioni, infatti, sono considerate asset essenziali e non sostituibili per l’operatività delle emittenti, e la loro protezione risponde all’interesse generale di garantire il pluralismo e la continuità dei servizi radiotelevisivi.
MAVE, nella sua segnalazione, richiama, allo scopo di giustificare la riqulificazione di tali crediti, disposizioni già preseti nel Codice delle comunicazioni elettroniche (artt. 72, 84 e 98-vicies-septies) che consentono alle autorità competenti sulla materia (MIMIT ed Agcom), di imporre obblighi agli operatori di rete per assicurare capacità trasmissiva alle emittenti.
In questo quadro, MAVE propone l’introduzione di una nuova norma che riconosca a tali crediti un privilegio speciale sui beni aziendali e sui relativi introiti, aggiornando la disciplina alla luce delle trasformazioni digitali e del ruolo strategico delle reti di distribuzione DAB/DVB-T nella filiera audiovisiva.

La segnalazione di MAVE ad Agcom sulla crisi di impresa di FSMA  e FSMR

L’associazione di categoria radiotelevisiva MAVE ha sottoposto ad Agcom una serie di considerazioni, relativamente alle crisi di impresa, meritevoli, a proprio avviso, di segnalazione al Governo nell’ambito delle competenze dell’Autorità ex art. 1, comma 6, lett. c), n. 1, L. n. 249/1997.

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

“Nel merito, il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, introdotto con il D.Lgs. n. 14/2019 e ss. mm. ii, ha segnato un deciso superamento dell’impianto della legge fallimentare del 1942, abbandonando una visione meramente liquidatoria e sanzionatoria dell’insolvenza”, spiega l’avvocato Stefano Cionini, di MCL Avvocati Associati, law firm che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia, che ha supportato MAVE nella proposta di riforma.

Crisi come fase fisiologica del ciclo aziendale

“In un contesto economico globale, segnato da crescente instabilità e repentine trasformazioni, il nuovo Codice configura la crisi come fase fisiologica del ciclo aziendale, regolamentata in funzione anticipatoria e dinamica”, continua il legale.

Soluzioni sostenibili e non distruttive

L’intervento normativo si fonda, infatti, su principi di emersione tempestiva, responsabilizzazione dell’imprenditore e salvaguardia della continuità aziendale, rafforzando gli strumenti di allerta e composizione negoziata, per favorire soluzioni sostenibili e non distruttive dell’impresa.

Riconsiderare le classi di privilegio tipizzare con riguardo a SIEG e SIG

In coerenza con l’approccio evolutivo del Codice della crisi, secondo MAVE, “appare quindi necessario riconsiderare le classi di privilegio, rigidamente tipizzate, alla luce delle trasformazioni strutturali dell’economia digitale, con particolare riguardo ai servizi di comunicazione elettronica, rientranti nei “Servizi di interesse economico generale” (SIEG), sottocategoria dei “Servizi di interesse generale” (SIG).

I canoni di trasporto dei vettori DAB e DVB-T

In particolare, i crediti relativi a canoni corrisposti dalle emittenti radiofoniche e televisive operanti in tecnica digitale terrestre (DAB e DVB-T) agli operatori di rete per l’utilizzo delle infrastrutture di trasmissione rivestono carattere funzionale e strategico, analogamente ai canoni di locazione di beni immobili, trattati dall’art. 2764 del Codice Civile.

Asset insostituibili

Tali prestazioni, infatti, risultano indispensabili per l’operatività dell’impresa radiotelevisiva, rappresentando asset tecnologici non sostituibili nel breve periodo.

Trattamento privilegiato per i crediti di veicolazione

Ne deriva la necessità di riconoscere a tali crediti un trattamento privilegiato, aggiornando l’assetto normativo in coerenza con l’evoluzione delle strutture produttive e dei mezzi di produzione.”

Ratio della richiesta

Sottolinea sulla fattispecie l’avv. Cionini: “Tale necessità si ritiene possa trovare adeguata giustificazione e fondamento nella possibilità riconosciuta alle Autorità competenti, ovvero il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito del regime di autorizzazione generale, di imporre agli operatori di rete obblighi volti a garantire la disponibilità di capacità trasmissiva alle emittenti radiofoniche e televisive.

I principi normativi

Sul punto, a titolo esemplificativo, si vedano l’art. 72, comma 2, lett. d) e l’art. 84, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 259/2003 ; oppure, per assicurare l’accessibilità degli utenti finali ai servizi radiotelevisivi e promuovere obiettivi di interesse generale come il pluralismo dei media, l’imposizione di “obblighi di trasmissione ragionevoli” per specifici canali radiofonici e televisivi alle imprese che forniscono reti per la distribuzione di tali servizi al pubblico, di cui all’art. 98-vicies-septies, comma 1, del medesimo testo normativo.

Esposizione creditizia

Tali vincoli, tra gli altri, impongono agli operatori di rete un’esposizione creditizia non sempre volontaria, meritevole di tutela rafforzata rispetto ai creditori chirografari, in quanto funzionale alla garanzia della continuità del servizio pubblico e/o d’interesse pubblico e dell’impresa utilizzatrice”.

La proposta di modifica di MAVE

Nel merito della proposta, MAVE ritiene “auspicabile l’introduzione di una disposizione normativa, che sistematicamente potrebbe collocarsi nell’ambito del Titolo IV (rubricato “DISPOSIZIONI FINALI”), Parte IV (rubricata “Reti e attività di comunicazione elettronica ad uso privato”), Capo I (rubricato “DISPOSIZIONI GENERALI”) del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 259/2003 e ss. mm. ii”.

Il tenore dell’emendamento

“L’emendamento potrebbe avere il seguente tenore – spiega il legale di MCL Avvocati Associati: “Ai crediti derivanti dalla cessione o concessione continuativa dell’uso di capacità trasmissiva su reti di comunicazione elettronica in tecnica digitale terrestre televisiva e radiofonica, funzionali all’esercizio dell’attività d’impresa radiotelevisiva, è attribuito privilegio speciale sui beni aziendali, con grado equivalente a quello previsto dall’articolo 2764 del codice civile per i crediti del locatore di immobili.

Privilegio esteso

Tale privilegio si estende a tutti i beni strumentali e agli introiti connessi all’attività d’impresa cui la prestazione risulta essenziale”. (E.G. per NL)

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