Registro Operatori Comunicazione c/o Agcom: obbligati all’iscrizione anche i soggetti che trattano spazi pubblicitari per il web

La Delibera N. 398/13/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rubricata “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera N. 666/08/CONS”, ha ampliato il novero dei soggetti obbligati ad iscriversi al ROC.

Nel merito, a seguito alle modifiche apportate dalla legge 103/2012 ed in particolare dall’articolo 3, comma 5 ter, del citato D.L. 63/2012 che ha esteso l’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione alle imprese concessionarie di pubblicità “sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili”, si sono rese necessarie la modifica e l’integrazione della delibera n. 666/08/CONS del 26/11/2008 e successive modifiche ed integrazioni e la relativa modulistica. Per le medesime finalità di adeguamento normativo, Agcom ha ritenuto necessario estendere l’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) alle agenzie di stampa a rilevanza nazionale, ossia quelle i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge 62/2001, compresi i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione e le agenzie di stampa a carattere nazionale, al fine di allineare tale categoria di attività a quella declinata dalla delibera n. 397/13/CONS recante “Informativa Economica di Sistema”. L’ente di garanzie nelle tlc ha poi rinvenuto nelle disposizioni di cui alla L. 103/2012 l’esigenza di modificare anche il modello 9/ROC prevedendo l’indicazione dell’ambito di diffusione (nazionale/locale) delle testate edite al fine di poter verificare le dichiarazioni rese nel modello 10/ROC dalla nuova categoria dell’agenzia di stampa a rilevanza nazionale. Per conseguenza, alla luce della delibera in parola sono obbligati all’iscrizione al ROC:  (art. 1 c. 1) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, testate in formato elettronico di cui alla lettera i) nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g);  (art. 1 c. 2) le imprese che esercitano l’attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili;  (art. 1 c. 3) le agenzie di stampa a carattere nazionale: 1. le agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; 2. le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i soggetti di cui alle lettere b), c), d) e g) del presente comma. Il provvedimento in esame prevede poi all’art. 2 una serie di modifiche all’allegato B alla delibera 666/08/CONS e s.m.i. e segnatamente:  (art. 2 c. 1) Nell’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS la denominazione del paragrafo “Dichiarazioni relative all’assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica” è così sostituito “Dichiarazioni relative all’assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e delle altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale e dei soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica”;  (art. 2 c. 2) Nel punto 1 del suddetto paragrafo dopo le parole “le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale,” sono inserite le parole “le altre agenzie di stampa quotidiane a rilevanza nazionale”;  (art. 2 c. 3) Nel punto 2 del suddetto paragrafo dopo le parole “le agenzie di stampa a diffusione nazionale,” sono inserite le parole “le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale”;  (art. 2 c. 4) La denominazione del paragrafo “Dichiarazioni relative all’assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche” è così sostituito “Dichiarazioni relative all’assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili”;  (art. 2 c. 5) Nel punto 2 del predetto paragrafo dopo le parole “anche in formato elettronico” sono inserite le parole “sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili”;  (art. 2 c. 6) Nel paragrafo “Dichiarazioni relative all’attività svolta” il punto relativo alle concessionarie di pubblicità viene così modificato “le concessionarie di pubblicità per i canali radiotelevisivi, per le testate/agenzie servite producono il modello 7/1/ROC e/o 7/2/ROC, riportando l’elenco delle imprese servite, con l’indicazione degli eventuali diritti di esclusiva; le imprese che esercitano l’attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili non sono tenute a presentare il modello 7/1/ROC ovvero il modello 7/2/ROC”;  (art. 2 c. 7) Nel paragrafo “Dichiarazioni relative all’attività svolta” il punto relativo alle agenzie di stampa a carattere nazionale è modificato come segue: “le agenzie di stampa a carattere nazionale e le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 10/ROC con l’indicazione dell’agenzia di stampa”. La delibera Agcom di cui trattasi modifica poi la seguente modulistica di cui all’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS:  2/ROC (“Dati generali dell’Operatore di Comunicazione richiedente l’iscrizione”) il riquadro relativo all’agenzia di stampa a carattere nazionale viene così rinominato “Agenzia di stampa (art. 2, comma 1, lett. g.)”; nello stesso riquadro sono inserite le voci “Agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81” e “Agenzie di stampa a rilevanza nazionale”; nel riquadro relativo all’attività di concessionaria di pubblicità vengono aggiunte le voci: “concessionarie di pubblicità sul web” e “concessionarie di pubblicità su altre piattaforme digitali fisse o mobili”;  9/ROC (“Testate edite”) è inserito il seguente riquadro: “Ambito di diffusione: nazionale/locale e l’indicazione delle singole province servite”; – 10/ROC (“Agenzia di stampa”) dopo la dicitura “Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di cui all’art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286” è inserita la dicitura “Il sottoscritto dichiara di svolgere l’attività di agenzia di stampa a rilevanza nazionale – art. 2, comma 1, lettera g) punto 2 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.” Le disposizioni illustrate entreranno in vigore dal 01/10/2013 e comunque non prima dell’entrata in esercizio delle modifiche ai corrispondenti servizi telematici esposti sul portale www.impresainungiorno.gov.it. (M.L. per NL)

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