Sentenza n. 8037 5-27 giugno 2007 del Tribunale di Milano.

Tutelati dal principio di segretezza della corrispondenza anche i messaggi inviati ad una "mailing list".
 
Interessante pronuncia del Tribunale di Milano in tema di tutela del segreto della corrispondenza. La vicenda esaminata dalla sentenza del Tribunale meneghino n. 8037 5-27 giugno 2007 ha avuto ad oggetto la pubblicazione, sul quotidiano di tiratura nazionale “Il Giornale”, del contenuto di messaggi di posta elettronica che un magistrato aveva inviato ad una cosiddetta “mailing list”. La particolare vicenda aveva suscitato parecchio scalpore, specie in ambito politico, dato che alcuni stralci delle e-mail pubblicate riguardavano Silvio Berlusconi. Il Tribunale di Milano, pronunciandosi sulla domanda proposta dal magistrato che aveva inviato i messaggi, ha infine stabilito che i messaggi di posta elettronica inviati a una “mailing list” rientrano anch’essi nella tutela garantita dall’articolo 15 della Costituzione, secondo cui “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge”. Inoltre per pubblicare lecitamente il contenuto di corrispondenza epistolare non è sufficiente il mero consenso del destinatario, ma anche quello preventivo del mittente. La divulgazione di taluni dati personali dell’autore dei messaggi di posta elettronica (nome, cognome, posizione lavorativa e della sede dell’ufficio) è da considerarsi illecita rispetto ai requisiti della essenzialità e della completezza dell’informazione che il giornalista intendeva fornire ai lettori, dunque, il trattamento dei medesimi dati deve considerarsi illecito ai sensi di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di privacy (Dlgs 196/2003). Non solo dunque la pubblicazione di messaggi inviati ad una “mailing list” viola il diritto di segretezza epistolare, ma anche la normativa della privacy in materia di trattamento dei dati e del diritto alla riservatezza. Ciò detto occorre anche segnalare che il Tribunale di Milano ha considerato coperti dal segreto epistolare costituzionalmente garantito i messaggi rivolti ad una “mailing list” poiché in tal caso l’invio e la ricezione dei messaggi risulta comunque ristretta ad una cerchia definita o, quantomeno, definibile di persone anche se di numero elevato. Quindi il contenuto di detti messaggi deve considerarsi soggetto al segreto, cosa che, nel caso di specie, non è stata rispettata. Secondo tale ragionamento, probabilmente, non dovrebbe essere soggetto al segreto epistolare il contenuto dei messaggi scambiati nell’ambito dei cosiddetti “sistemi di comunicazione a circuito aperto”, come accade per le chat multiple ed i newsgroup ad accesso libero e senza password. (D.A. per NL)
 

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