Servizi media audiovisivi ex D. Lgs. 15/03/2010, n. 44

Circolare della struttura di competenza a più livelli Consultmedia (collegata) a questo periodico
 
D. Lgs. 15/03/2010, n. 44 – recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive” – G.U. n. 73 del 29/03/2010 – servizi media audiovisivi
 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29/03/2010 è stato pubblicato il D. Lgs. 44/2010, recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”, provvedimento che contiene norme di rilevante importanza per il settore radiotelevisivo.
 
Il decreto legislativo di cui si discute, dando attuazione alla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11/12/2007 (che aveva modificato la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive), ha provveduto a novellare il D. Lgs. 177/2005, a cominciare dal titolo, non più Testo Unico della Radiotelevisione ma Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
 
Rimandando per una puntuale disamina al testo integrale del provvedimento, consultabile alla pagina www.newslinet.it/notizie/gazzetta-ufficiale-n-73-del-29-marzo-2010-decreto-legislativo-15-marzo-2010-n-44, si prosegue nell’esposizione delle più importanti novità impattanti sul sistema radiotelevisivo italiano determinate dall’entrata in vigore del decreto.
 
Il D. L.vo n. 177/2005, nella sua nuova formulazione, non si limita più a disciplinare il sistema radiotelevisivo, ma detta le disposizioni in materia di “servizi di media audiovisivi e radiofonici”.
 
Come già chiarito con circolare in data 06/04/2010, per servizi di media audiovisivi si intendono le comunicazioni commerciali audiovisive nonché quei servizi posti “sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche (…)”.
 
Rientrano in tale definizione la radiodiffusione televisiva, ed in particolare “(…) la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta”.
 
Il testo unico distingue appunto i suddetti servizi in lineari e a richiesta.
 
I servizi di media audiovisivi lineari coincidono con la radiodiffusione televisiva, che offre la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi.
 
I servizi di media audiovisivi a richiesta sono invece quelli forniti “(…) per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media”.
 
L’art. 2, comma 1, del modificato Testo Unico elenca anche ciò che non deve considerarsi servizio di media audiovisivo, e cioè:
 
• i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse;
• ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
• i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
• i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca;
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna.
 
La responsabilità editoriale della scelta del contenuto del servizio di media offerto incombe sul fornitore del medesimo servizio, il quale è pertanto tenuto ad esercitare un controllo sulla selezione e sull’organizzazione dei programmi nel palinsesto o, se trattasi di servizi a richiesta, nel catalogo.
 
Lo stesso fornitore di servizi di media audiovisivi ha l’obbligo di operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, come espressamente sancito dall’art. 32-bis del novellato D. L.vo n. 177/2005. A riguardo è importante sottolineare come il Testo Unico includa oggi all’art. 3, tra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, anche “la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale”.
 
A garanzia degli utenti, è stabilito poi che il fornitore di servizi di media audiovisivi (e radiofonici) debba offrire ai destinatari l’accesso facile e permanente ad una serie di informazioni riguardanti il proprio nome, il proprio indirizzo geografico di stabilimento; i propri estremi, compresi l’indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, in modo da poter essere contattato rapidamente e direttamente; ed infine il recapito degli uffici dell’Agcom e dell’Agcm.
 
Secondo quanto previsto all’art.1-bis, comma 2, del Testo unico, sono soggetti alla giurisdizione italiana:
 
1. i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia che sono stabiliti in Italia. Il fornitore di servizi di media si considera stabilito in Italia nei seguenti casi:
 
a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;
b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell’Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell’altro Stato membro dell’Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo non opera né in Italia né in un altro Stato membro dell’Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo è il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell’ordinamento giuridico nazionale, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l’economia italiana;
c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia”;
 
2. i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia a cui non si applica quanto stabilito alle suddette lettere a), b) e c), ma che si considerano soggetti alla giurisdizione italiana in quanto:
 
a) si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;
b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.
 
Con riguardo al titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività, è in capo al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni il rilascio delle autorizzazioni per quella che oggi viene definita “la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo”, mentre rientra nella competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il rilascio delle autorizzazioni alla fornitura dei medesimi servizi via satellite.
 
Quanto alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, il Testo Unico prevede che la relativa autorizzazione verrà rilasciata dall’Agcom sulla base del regolamento che la stessa Autorità dovrà emanare entro il prossimo 30/06/2010.
 
E’ soggetta, invece, al regime dell’autorizzazione generale l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta. Per lo svolgimento di tale attività, pertanto, si dovrà presentare apposita denuncia di inizio attività all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, utilizzando la modulistica che la medesima Agcom stabilirà con regolamento da adottarsi, anch’esso, entro il 30/06/2010.
 
Spetta all’Agcom anche provvedere ad uniformare, con propria deliberazione, i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnologia analogica a quelli previsti per le trasmissioni in tecnologia digitale, nonché uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi.
 
L’art. 18 del Decreto Legislativo n. 44/2010 prevede poi che, entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore (avvenuta lo scorso 30/03/2010), il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni devono provvedere ad allineare a quanto previsto dal medesimo decreto, sulla base di criteri di semplificazione ed unificazione, i titoli abilitativi rilasciati in forza della delibera Agcom n. 435/01/CONS (recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”) e della delibera n. 127/00/CONS (recante “Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi”).
 
Con riguardo all’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, è stabilito che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico con quelle rilasciate ai sensi del Decreto Legislativo n. 259/2003.
 
Nell’invitare le imprese assistite a consultare frequentemente il sito www.newslinet.it, ospitante il periodico telematico NL Newslinet (collegato a Consultmedia), al fine di conseguire aggiornamenti in tempo reale in ordine ad informazioni rilevanti in materia economica, giuridica, amministrativa, fiscale e tecnica, si partecipa che questa struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che il partner di riferimento per l’incombenza in parola è:
 
dott.ssa Daniela Asero – tel. 0331/452183 fax 0331/593008 [email protected];
 
professionista cui è demandata l’assistenza per le problematiche di specie.
 
Infine si ricorda che nell’area riservata agli utenti S.I.T. (Service Informativo Telematico) del sito www.consultmedia.it è presente la raccolta di tutte le circolari inviate dalla struttura Consultmedia da un triennio a questa parte. Per adesioni al servizio S.I.T. (erogato al costo annuale di euro 100,00 oltre IVA): [email protected] (rif. Marco Menoncello 0331/452183 fax 0331/593008).
 
E’ gradita l’occasione per salutare cordialmente.
Consultmedia
 
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