Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Al via le nuove regole, con particolare riferimento alla valutazione del rischio.

Il consiglio dei Ministri ha confermato il decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Con il via libera da parte del governo viene attuata anche l’ultima parte della legge delega 123 dell’agosto scorso. Comprensibile, quindi, la soddisfazione del ministro del Lavoro Cesare Damiano: “Ce l’abbiamo fatta con un lavoro straordinario, che anticipa di due mesi la scadenza della delega. Un atto dovuto al Paese, su cui abbiamo cercato di costruire più larghe convergenze con le parti sociali e il Parlamento. E’ un testo fra i più avanzati nelle legislazioni europee e anche oltre”. Con il “Testo Unico Salute e sicurezza sul lavoro” (303 articoli, 12 Titoli e 50 allegati) viene abrogato il D. Lgs. 626/94. Nel nuovo testo sono infatti comprese tutte le norme già presenti nel decreto del 1994, oltre ad una serie di misure che già esistono in materia di cantieri, vibrazioni, segnaletica, rumore, amianto, piombo. Si tratta di una riforma attesa da anni e di grande valore civile ed economico. Con questi provvedimenti si ridisegna il quadro dei diritti dei lavoratori, considerato che la prima novità importante riguarda l’estensione a tutte le prestazioni lavorative delle direttive sulla sicurezza. Con il Testo Unico si sancisce infatti il principio in base al quale il lavoratore deve essere tutelato in quanto tale, a prescindere dalle dimensioni dell’azienda in cui opera, dal sesso e dalla nazionalità. Per quanto riguarda il campo di applicazione delle norme sulla sicurezza si prevede una generalizzazione a tutti i tipi di contratto, compresi quelli a progetto, a termine, a collaborazione o di telelavoro. Insomma, le regole sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori e lavoratrici “subordinati e autonomi”, fatta eccezione per i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (ai quali si applica l’articolo 70 del decreto legislativo 276 del 2003). La norma prevede, inoltre, esplicite sanzioni, che possono arrivare fino all’arresto tramutabile in ammenda (da 5 a 15 mila euro), per quei datori di lavoro che non ottemperino agli obblighi sulla sicurezza. Proprio queste misure sono state ampiamente contestate da Confindustria e da altre associazioni imprenditoriali: “Inasprendo le pene non si salva nemmeno una vita umana perché bisogna prevenire. L’impianto è tutto spostato sulle sanzioni e non sulle regole”, ha sottolineato nei giorni scorsi il presidente degli industriali Luca Cordero di Montezemolo. In caso di incidenti mortali, quando vengano riscontrate responsabilità da parte dell’azienda per incidenti che provocano morti e feriti, sono previste sanzioni amministrative fino a un milione e mezzo di euro con la sospensione dell’attività. Scattano poi – solo in questi casi – l’interdizione alla collaborazione con la pubblica amministrazione e la possibilità di partecipare a gare d’asta e ad appalti pubblici. Vengono inoltre attribuiti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza compiti e funzioni precise. Questi ultimi, con la riforma, potranno essere eletti in tutte le aziende a prescindere dal numero dei dipendenti. Dunque ai lavoratori è data la possibilità di avere una rappresentanza che vigili sulla corretta applicazione delle norme (obbligatorie) sulla sicurezza. “La legge prevede un cambiamento di mentalità nei confronti della sicurezza, puntando sull’assunzione di responsabilità piuttosto che sulla punizione o sulla proibizione” ha confermato il ministro della Salute Turco, e proseguendo ha ricordato che “è stato introdotto il libretto sul rischio sanitario, è stato rafforzato il rapporto tra luogo di lavoro e Asl, è stata rinvigorita la figura del medico competente, è stata promosso l’attività per la formazione dei datori di lavoro ed è stata introdotta anche la figura del rappresentante della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il presidente del Senato Franco Marini ha definito l’approvazione della legge “un fatto importantissimo e una questione di civiltà”. (M.P. per NL)

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