Tlc e Internet. Dialers e raggiri on line, interviene la Corte di Cassazione

Nel mare magnum di internet, capita frequentemente di imbattersi in raggiri più o meno nascosti, i quali, ad insaputa dell’utente, dirottano la connessione su numerazioni speciali od internazionali che fanno lievitare la bolletta telefonica.

Con l’avvento dell’ADSL, buona parte di questi rischi pare siano stati scongiurati, ma il navigante deve prestare ugualmente la massima attenzione quando intercetta "eseguibili.exe" da istallare sul proprio computer al fine acquisire gratuitamente musica, loghi, suonerie e quanto altro di diabolico sia reperibile sul mercato sottoforma di gadget digitale. Questi programmi, è noto a molti, vengono comunemente chiamati dialer e ci fanno spendere un sacco di soldi. Per gli utenti caduti nella trappola del facile download, la tutela, da un punto di vista legislativo, è ancora troppo poco incisiva e ciccando qua e là on line, può capitare di concludere veri e propri contratti o abbonamenti che agganciano diavolerie informatiche successivamente addebitate sul conto telefonico. Spesso, per intrinseche difficoltà, risulta quasi impossibile, con altrettanti pochi click, svincolarsi da questo circolo vizioso e l’unica soluzione agilmente percorribile al fine di eludere la macchinosa trappola è quella di procedere alla disattivazione della linea telefonica: i costi, ovviamente, rimangono a carico dello sventurato consumatore. Nel senso di una timida agevolazione degli utenti gabbati, si stanno da qualche anno elaborando alcune tutele essenzialmente tendenti verso un ridimensionamento del danno patito dai truffati, purtroppo, non sempre incidendo efficacemente anche sui truffatori. In base al principio di trasparenza affermato da oltre 10 anni dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’azienda erogatrice del servizio telefonico è tenuta a fornire il resoconto dei numeri contattai dall’utente richiedente nell’ambito di un periodo controverso. Fatto salvo l’articolo 5, comma 3, d.lgs. 171/1998 il quale impone, nel dettaglio delle chiamate fornito, di mascherare le ultime tre cifre del numero chiamato, l’Autority ha più volte ricordato la riconosciuta facoltà di chiedere, comunque, la documentazione del traffico telefonico in uscita completamente in chiaro. Si può, dunque, procedere in tal senso sia al fine di verificare l’esattezza e la legittimità degli addebiti, sia per effetto dell’esercizio in sé del diritto di accesso ai dati personali sancito all’art. 7 d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Dal canto suo, la tutela giurisdizionale esperibile in questi casi, si colloca nell’ambito di un vero e proprio disconoscimento degli importi in bolletta. In base a quanto hanno affermato i giudici della Terza sezione civile della Corte di Cassazione già nella sentenza n. 17041 del 2 dicembre 2002 (www.altalex.it), il conto telefonico non può essere elevato al rango di prova legale dell’effettivo consumo del servizio erogato. In merito, il giudice legittimità ha adottato l’istituto dell’inversione dell’onere della prova producendo l’effetto che il conteggio delle chiamate riportato sulla bollette, in certi casi, può non godere della presunzione privilegiata. Nel giudizio rescissorio, infatti, l’utente, insospettito dall’abnorme traffico telefonico imputatogli, ha adito il giudice di merito fondando la propria contestazione sulla dimostrazione della inconsistenza della pretesa della società telefonica per mezzo di precedenti fatturazioni d’importo notevolmente inferiore e con l’ausilio di testimoni. Tesi soccombente in appello, la Cassazione l’ha successivamente ritenuta legittima e non censurabile in considerazione del fatto che la controparte era rimasta arroccata proprio sulla presunzione di veridicità delle proprie risultanze contabili. In buona sostanza, il cittadino non ha avuto alcuna dimostrazione documentale inerente l’effettività di quei consumi, per cui il giudice di terzo grado ha argomentato circa l’insufficienza delle motivazioni di supporto addotte a conferma della regolarità formale della bolletta essenzialmente agganciate alle sole risultanze estrapolate dal contatore centrale. Ovviamente, quello che salta subito all’occhio, è la sostanziale complessità di vicende del genere, con l’immediata conseguenza di tempi piuttosto lunghi che separano la domanda di tutela (giudiziale o extragiudiziale in caso di tentativo di conciliazione innanzi al Corecom) dalla composizione della controversia. Nonostante tutto, un elemento di incoraggiamento fornito agli utenti determinare a far valere i propri diritti, è rappresentato dal fatto che la giurisprudenza sia da tempo orientata verso un rinvio della disattivazione della linea per morosità – anche dovuta ad importi non corrisposti perché oggetto di contenzioso – fino alla fornitura dei tabulati completi delle chiamate. (Stefano Cionini per NL)

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