Tv locali. Contributi ex DPR 146/2017: TAR Lazio riapre graduatoria 2018. Scorrimento a seguito di revoca di contributi è obbligatorio

gennaio 2025, graduatoria 2018, teleboario

Il TAR Lazio impone la revisione della graduatoria delle tv locali commerciali relativa all’annualità 2018 inserendo l’emittente originariamente al 101° posto al 100°, a seguito della revoca dei contributi al soggetto che si era collocato ultimo per la ripartizione del 95% dello stanziamento complessivo: “Il venir meno di una emittente dalla graduatoria determina la necessità di ricollocare i graduati rispetto alla posizione liberatasi”.

Sintesi

Con sentenza del novembre scorso il TAR Lazio ha censurato l’approccio adottato dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla gestione del Fondo per il pluralismo ex DPR 146/2017, stabilendo che le graduatorie non possono rimanere statiche, ma devono essere aggiornate ogni qualvolta intervenga una revoca od una decadenza.
Il caso, sollevato da una tv locale lombarda collocata originariamente al 101° posto nella graduatoria 2018, difesa da MCL Avvocati Associati, riguardava la mancata sostituzione di un’emittente (destinataria di revoca dei contributi inizialmente concessi) entro le prime cento posizioni, fascia cui il regolamento attribuisce l’accesso privilegiato ai contributi.
Il TAR, censurando l’inerzia ministeriale ed il silenzio sull’istanza presentata dall’emittente ricorrente, ha chiarito che lo scorrimento della graduatoria è obbligatorio e che le risorse devono essere integralmente ridistribuite agli aventi diritto.
La decisione assume un valore generale: qualunque revoca, anche a distanza di anni, impone la revisione della graduatoria ex DPR 146/2017.
Il Giudice amministrativo ha richiamato così il MIMIT ad una gestione trasparente, dinamica e coerente delle graduatorie relative a tali beniefici, riaffermando i principi di effettività, proporzionalità e pieno utilizzo dei fondi posti a tutela del pluralismo.

La sentenza TAR

La sentenza del TAR Lazio del 21/11/2025 sul ricorso proposto da un FSMA lombardo rappresenta molto più di un semplice accoglimento: è un pronunciamento destinato ad orientare in modo profondo l’interpretazione e l’applicazione della disciplina del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, così come delineata dal DPR 146/2017.

Natura della procedura

I giudici amministrativi hanno ribadito in modo limpido che, in una procedura di natura comparativa, la graduatoria non può rimanere cristallizzata nel momento in cui viene pubblicata, ma deve essere aggiornata ogniqualvolta mutino gli elementi che ne costituiscono il presupposto fondamentale: cioè, l’elenco dei concorrenti e il relativo posizionamento.

La vicenda

La vicenda trae origine dalla posizione della ricorrente (una tv locale lombarda assistita da MCL Avvocati Associati, law firm che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia) nella graduatoria delle emittenti televisive locali commerciali relativa all’annualità 2018. L’emittente, collocata in origine al 101° posto, non rientrava nel perimetro delle prime cento posizioni, cui il DPR 146/2017 attribuisce la quota principale delle risorse disponibili, per effetto del noto sistema del così detto scalino preferenziale”.

MCL Avvocati Associati, 2018, Consultmedia, segno distintivo
MCL Avvocati Associati

Meccanismo rigido

Un meccanismo rigido, dunque, pensato per sostenere un numero limitato di operatori attraverso un sistema meritocratico fondato su requisiti editoriali, occupazionali e tecnologici.

Il cambiamento della graduatoria 2018

Le cose cambiano, però, quando una delle emittenti collocate entro le prime cento posizioni dell’annualità 2018 – nel caso specifico una società del Trentino-Alto Adige – viene raggiunta da un provvedimento di revoca del contributo. Tale revoca libera risorse e, secondo la prospettazione della ricorrente, avallata dal TAR, determina non soltanto la mera redistribuzione delle somme tra le emittenti rimaste, ma anche la revisione dell’intera graduatoria e, duqnue, nel caso specifico, lo scorrimento della ricorrente dalla 101° posizione alla 100°, con significativo incremento del contributo complessivamente spettante anche per effetto della ripartizione, ancora per qualla annualità, dell’extragettito RAI.

L’inerzia ministeriale

Di fronte all’inerzia del Ministero delle imprese e del made in Italy – che, pur a seguito dell’istanza formale presentata dal FSMA lombardo nel marzo 2022, non procede né all’aggiornamento della graduatoria né alla rideterminazione dei contributi dell’anno 2018 – la società decide di deferire il procedimento al TAR Lazio, contestando non solo la mancata revisione, ma anche il silenzio serbato dall’amministrazione su una richiesta che avrebbe dovuto sfociare in un provvedimento espresso. Positivo o negativo che fosse.

L’excursus del TAR Lazio

Il TAR affronta la questione assumendo una prospettiva ampia, ricostruendo l’impianto del DPR 146/2017 e sottolineando il carattere intrinsecamente comparativo della procedura. Ed è proprio questo il nodo centrale della decisione: secondo il collegio giudicante, la graduatoria prevista dal regolamento non è un atto statico, né un documento “fotografico” destinato a rimanere immutato nel tempo. Al contrario, essa esprime un giudizio relativo, che colloca ogni emittente in funzione del posizionamento delle altre. Se una delle emittenti decadute non fa più parte dell’elenco dei beneficiari, la graduatoria deve necessariamente essere aggiornata, perché non rispecchia più la realtà del confronto.

La massima

La frase-chiave della sentenza è destinata a entrare nel dibattito giurisprudenziale: “Il venir meno di una emittente dalla graduatoria determina la necessità di ricollocare i graduati rispetto alla posizione liberatasi.” È un passaggio che ribalta la tesi ministeriale secondo cui la graduatoria, una volta approvata, sarebbe intangibile. “Il TAR, nella sua motivazione, spiega invece che la sua funzione è quella di riflettere il posizionamento effettivo degli operatori in un contesto competitivo; lasciarla immutata significherebbe tollerare una distorsione, con l’effetto paradossale di penalizzare proprio i soggetti che, in un sistema comparativo, si trovano a ridosso della soglia di accesso”, commenta Stefano Cionini, legale del team difensivo della ricorrente insieme agli avvocati Massimo Lualdi e Mario Mossali.

Il ragionamento dei giudici

“Il ragionamento del TAR Lazio non si limita al tema del posizionamento: si estende alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell’art. 10 del DPR 146/2017. Tale clausola, precisa il giudice, impedisce che le risorse stanziate per un’annualità possano rimanere inutilizzate o retrocesse all’amministrazione; esse devono inevitabilmente essere impiegate per finanziare i soggetti aventi diritto, cioè coloro che la graduatoria individua come beneficiari secondo il loro effettivo ordine. Da qui discende un secondo obbligo del Ministero: non solo aggiornare la graduatoria, ma anche ridistribuire integralmente le somme derivanti da decadenze o rinunce“, osserva l’avv. Cionini.

La logica del fondo

È la logica del Fondo per il pluralismo: le risorse non sono un tetto massimo da amministrare, ma un plafond da impiegare integralmente per sostenere l’editoria locale. Il comportamento del MIMIT viene quindi censurato dai giudici sotto un duplice profilo. Da un lato, perché non ha aggiornato la graduatoria; dall’altro, perché ha mantenuto un silenzio, qualificato come inadempimento, non avendo risposto a un’istanza che avrebbe imposto un provvedimento espresso.

Fotografia infedele

“Secondo il TAR, l’amministrazione non avrebbe dovuto (e potuto) limitarsi ad una gestione conservativa degli atti, perché ciò avrebbe contribuito a rendere definitiva una fotografia non più fedele dei rapporti tra gli operatori. Il silenzio, in questo caso, non è stato un semplice comportamento omissivo, ma la causa di un pregiudizio diretto per l’emittente ricorrente, la cui posizione economica è rimasta confinata in un’area che la revoca della controinteressata aveva invece superato”, continua il legale.

Impatto oltre il caso specifico

L’impatto della sentenza va oltre il caso specifico. Essa stabilisce un precedente rilevante per tutte le annualità ancora soggette a controversie o richieste di riesame. “L’interpretazione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio implica che qualsiasi decadenza intervenuta nel tempo – anche a distanza di anni dalla pubblicazione della graduatoria – debba determinare uno scorrimento automatico ed una nuova distribuzione delle somme. Precedentemente, il Ministero aveva spesso sostenuto una visione opposta, ritenendo che la graduatoria fosse una sorta di elenco consuntivo legato al momento della sua approvazione; la sentenza ribalta questo paradigma”, continua il legale di MCL Avvocati Associati.

Gestione trasparente e coerente delle procedure

È interessante notare che il Collegio non si è limitato a dichiarare l’illegittimità degli atti omessi, ma ha richiamato il Ministero ad una gestione più trasparente e coerente delle procedure. Nel momento in cui la normativa ha previsto una soglia di cento emittenti come perimetro privilegiato per la distribuzione delle risorse, tale soglia deve essere rispettata non solo nella fase iniziale, ma lungo tutto l’arco temporale dell’annualità.

Principio di proporzionalità ed effettività del sostegno pubblico

Lasciare decadere un beneficiario senza più colmare il vuoto generato non è solo un errore procedimentale: è una violazione dell’intero impianto regolatorio, perché vanifica il principio di proporzionalità e quello di effettività del sostegno pubblico.

Ordine al Ministero: aggiornare graduatoria 2018

Il TAR, accogliendo il ricorso, ha ordinato dunque al Ministero di aggiornare la graduatoria del 2018 e di rideterminare il contributo spettante alla ricorrente, riconducendo gli atti amministrativi alla loro funzione propria: dare conto, in modo dinamico, del reale posizionamento degli operatori e delle risorse disponibili.

Il monito

Una decisione che, sul piano dei rapporti tra amministrazione e operatori, si traduce in un monito chiaro: la gestione del Fondo deve essere aderente alla realtà evolutiva del mercato e non può sottrarsi all’obbligo di coerenza che il legislatore ha imposto attraverso il DPR 146/2017.

Rapporto tra trasparenza amministrativa e sostegni pubblici all’editoria

Infine, c’è un elemento da non sottovalutare: la decisione contribuisce a ridefinire il rapporto tra trasparenza amministrativa e sostegni pubblici all’editoria. L’approccio del TAR conferma che il pluralismo non è un concetto astratto, ma un criterio operativo che impone la piena utilizzazione delle risorse e la loro distribuzione secondo criteri oggettivi e verificabili. Non vi è spazio per margini discrezionali o per interpretazioni che, di fatto, limitino l’accesso di operatori potenzialmente meritevoli.

Certezza normativa

In definitiva, la sentenza segna un punto di svolta. Non solo per l’emittente che ha ottenuto giustizia, recuperando un diritto economico rilevante, ma per l’intero ecosistema delle TV locali. In un settore storicamente complesso e segnato da fasi alterne di incertezza normativa, il pronunciamento del TAR riporta l’attenzione sui principi cardine della regolazione: trasparenza, aggiornamento costante, pieno utilizzo delle risorse disponibili e tutela effettiva della concorrenza.

Responsabilità amministrativa

Un richiamo forte alla responsabilità amministrativa e un segnale chiaro: nelle procedure comparative, le graduatorie non sono mai scritte una volta per tutte. Sono strumenti vivi, che devono riflettere fedelmente – anno dopo anno – l’effettivo pluralismo del sistema. (A.N. per NL)

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