Agcom Del. 93/12/CONS: Piano assegnazione frequenze per servizio DTT Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (A.T. 11, 14 e 15)

L’AUTORITÀ
NELLA riunione del Consiglio del 22 febbraio 2012;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l’art. 2-bis, comma 5, secondo il quale “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizimultimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare
la completa conversione”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l’art.14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, rinominato “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)”;
VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)”;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo – Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica
digitale”;
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T – Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;
VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008”;
VISTA la delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello switch-off”;
VISTA la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante “Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici”;
VISTA la delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008, recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma Valle d’Aosta in previsione dello switch-off”;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell’allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;
VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l’art. 8-novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 99 del 30 aprile 2009”;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8- novies della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTE le delibere:
– n. 294/09/CONS del 4 giugno 2009 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo”;
– n. 295/09/CONS del 4 giugno 2009 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano” così come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS del 14 settembre 2009 recante “Modifica dell’allegato 2 alla delibera n. 295/09/CONS recante il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento e Bolzano”;
– n. 426/09/CONS del 29 luglio 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area corrispondente al territorio della regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo”;
– n. 615/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio della regione Campania”;
– n. 475/10/CONS del 16 settembre 2010, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio ricomprendente le provincie di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma”;
– n. 603/10/CONS del 22 novembre 2010, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7 corrispondenti al territorio rispettivamente delle regioni Emilia Romagna escluse le province di Parma e Piacenza, Veneto incluse le province di Mantova e Pordenone e Friuli Venezia Giulia”;
– n. 423/11/CONS recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo. (aree tecniche nn. 8, 9 e 10)”;
– n. 542/11/CONS recante “Modifica della delibera n. 423/11/CONS recante Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo. (aree tecniche nn. 8, 9 e 10)”.
VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” e, in particolare, i criteri indicati dall’articolo 13, comma 5, lettere b), c) e d) del suddetto regolamento;
VISTA la delibera n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione”;
VISTO il Contratto nazionale di servizio per il triennio 2010-2012, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2011;
VISTO l’articolo 42 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e, in particolare:
– il comma 5, ai sensi del quale l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico;
– il comma 6, ai sensi del quale l’Autorità, nella predisposizione dei piani di assegnazione, adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione;
– il comma 11, ai sensi del quale l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;
VISTI i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dall’Autorità con la citata delibera n. 181/09/CONS, e, in particolare, l’allegato A, punto 6, lettere a), b), c), d), e), f);
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, così come modificato dal decreto 4 maggio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 143 del 22 giugno 2011;
VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011), ed in particolare l’art. 1, commi da 8 a 12, che prevedono la destinazione della banda 790-862 MHz (canali televisivi da 61 a 69 UHF) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, che l’Autorità adegui a tal fine il piano di assegnazione delle frequenze e che tale banda venga liberata per i nuovi utilizzi entro e non oltre il 31dicembre 2012, nonché disposizioni finalizzate ad un uso più efficiente delle frequenze radiotelevisive ed alla valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali;
VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, così come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, con il quale sono state introdotte misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico ed è stato previsto, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, che i relativi diritti d’uso siano assegnati mediante la predisposizione, in ciascuna area tecnica o Regione, di una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale sulla base dei criteri fissati dalla norma medesima;
VISTA la delibera n. 330/11/CONS del 15 giugno 2011, pubblicata sul sito dell’Autorità il 27 giugno 2011, recante “Modifica della delibera n. 300/10/CONS, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali””, che nell’abrogare le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7 e 8, della delibera n. 300/10/CONS, stabilisce, all’art. 1, comma 2, che “L’Autorità provvede al completamento della pianificazione delle frequenze per la televisione terrestre in tecnica digitale con la pianificazione di dettaglio delle risorse da destinare alle emittenti locali in ciascuna area tecnica, previa consultazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, ai sensi di quanto previsto dall’’articolo 1, comma 6) lettera a) numero 2) della legge 31 luglio 1997 n. 249”;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, recante ”Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;
VISTA la delibera n. 427/10/CONS recante ”Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 06/12/2010;
VISTO il verbale sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Rai-Radiotelevisione italiana spa in data 17 maggio 2010, nel quale si identificano le esigenze di configurazione delle reti televisive digitali terrestri della Rai ai fini dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo stabiliti dalla legge, dalle linee guida di cui alla delibera n. 614/09/CONS e dal contratto di servizio;
VISTI il bando ed il disciplinare di gara per l’assegnazione di “diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre conformemente a quanto previsto dal Regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 497/10/CONS”, pubblicati sul sito web del Ministero dello sviluppo economico l’8 luglio 2011 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell’8 luglio 2011;
VISTO il decreto direttoriale della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico- Dipartimento comunicazioni, del 20 gennaio 2012, con il quale viene sospeso per 90 giorni lo svolgimento delle procedure di gara di cui al bando suddetto prevedendo, altresì, che le frequenze indicate nel bando e nel disciplinare devono intendersi nel frattempo indisponibili;
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione delle frequenze di cui al presente provvedimento, sono stati considerati, in accordo con i parametri di flessibilità, i siti già assentiti dalle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, incluse nelle aree tecniche 11, 14 e 15 nonché ulteriori siti la cui utilizzazione è subordinata al parere delle rispettive Regioni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
CONSIDERATO che la scelta dei siti da utilizzare nella pianificazione attraverso le reti di riferimento è giustificata dalla necessità di conseguire la massima estensione delle aree di copertura delle medesime reti di riferimento nonché dalla necessità di garantire la continuità del servizio reso all’utenza con la transizione alla tecnologia digitale;
VISTE le ordinanze n. 01 del 24 giugno 2008 e n. 02 del 1 luglio 2008 con le quali il Presidente della Giunta Regionale Abruzzo ha ordinato il trasferimento di tutti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva dall’attuale postazione di in località San Silvestro Colle di Pescara nel sito di Pietracorniale nel Comune di Bussi sul Tirino (PE), ovvero in altro sito purché idoneo sotto l’aspetto radioelettrico;
CONSIDERATO che in coerenza con il Piano di assegnazione delle frequenze per la televisione digitale di cui alla delibera n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003, recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)”, il quale non prevedeva il sito di San Silvestro Colle ed alla luce della volontà, in più occasioni manifestata, dagli enti territoriali competenti di trasferire gli impianti radiotelevisivi ivi ubicati, il sito di San Silvestro Colle non è stato incluso nell’elenco dei siti candidati per la pianificazione delle reti di riferimento nella Regione Abruzzo (Area Tecnica n. 11);
VISTA la nota prot.n. 156586/Sq2 del 26 luglio 2011, con la quale la Regione Abruzzo ha trasmesso la deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 13 settembre 2010, relativa all’approvazione dello studio di fattibilità per la delocalizzazione offshore degli impianti radiotelevisivi presenti in località San Silvestro di Pescara sulla piattaforma marina denominata “Francavilla”;
CONSIDERATA l’idoneità, sotto il profilo radioelettrico e della compatibilità internazionale, della piattaforma marina denominata “Francavilla” (coordinate geografiche 42.465892, 14.319928, indicata dalla Regione Abruzzo come sito alternativo al sito di San Silvestro di Pescara;
RILEVATO, pertanto, che tale sito è stato utilizzato nella pianificazione di cui al presente provvedimento per la copertura dell’area di Pescara e della costa limitrofa ed incluso nella lista dei siti candidati;
CONSIDERATO, tuttavia che il sito predetto non risulta, allo stato, operativo e che pertanto laddove il medesimo non sia utilizzabile al momento dello switch-off della Regione Abruzzo, potrebbe non essere assicurata una adeguata copertura di servizio degli operatori nazionali (ivi incluso il servizio pubblico) e locali, nella provincia di Pescara in particolar modo qualora non siano stati utilizzati, per il progetto di rete delle emittenti, siti alternativi a quello di San Silvestro Colle;
CONSIDERATO pertanto necessario che l’operazione di delocalizzazione del sito di San Silvestro Colle, prevista dalla Regione Abruzzo, venga attuata in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, concordando un piano di migrazione che tenga in debito conto l’esigenza di assicurare la continuità del servizio esercito dagli operatori televisivi, con riferimento in particolare al servizio pubblico;
RITENUTO che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle rispettive Regioni, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;
CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i diritti d’uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza;
CONSIDERATO che le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 34/2011, convertito dalla legge n. 75/2011, così come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stabiliscono che il Ministero dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale e che tale procedura di assegnazione dei soggetti aventi titolo rende non più coerente con il citato disposto di legge il ricorso alla procedura del tavolo tecnico ai fini delle attività di pianificazione, in quanto i fabbisogni delle emittenti troveranno una valutazione oggettiva nell’ambito delle citate graduatorie;
CONSIDERATO che, secondo le disposizioni della delibera n. 330/11/CONS, le esigenze di trasparenza e di partecipazione al procedimento di definizione del Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisivo in tecnica digitale per le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, incluse nelle aree tecniche 11, 14 e 15 sono assolte mediante le procedure di consultazione previste dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 2 della legge n. 249/97, ai sensi del quale l’Autorità elabora i piani di assegnazione delle frequenze sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
CONSIDERATO che, sulla base dei citati disposti normativi e regolamentari tali audizioni, alle quali hanno partecipato le società Rai-Radiotelevisione italiana spa e Raiway, e le associazioni AERANTI CORALLO, A.L.P.I., C.O.N.N.A., CNT, DGTVi, FRT, REA ed RNA si sono tenute il 7, 8 e 9 novembre 2011; la sintesi delle osservazioni presentate dai soggetti auditi è riportata nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento. Le associazioni CRTL, RNA e C.O.N.N.A., parimenti invitate, non si sono presentate alle audizioni;
CONSIDERATO inoltre che durante l’audizione è stato illustrato il documento di pianificazione, inviato in precedenza ai soggetti invitati, che riportava le ipotesi di lavoro per la pianificazione delle aree in questione con l’identificazione di reti di riferimento per tutte le frequenze pianificabili per l’emittenza locale in ciascuna area tecnica menzionando, tuttavia, l’esigenza di identificare le risorse da assegnare al multiplex di servizio pubblico della Rai nell’ambito dei canali da pianificare per l’emittenza locale, salvo diversa determinazione;
CONSIDERATO, con riferimento a quanto osservato nel corso delle audizioni e limitatamente agli aspetti riferibili all’ambito della pianificazione di competenza dell’Autorità, che:
– come è stato più volte ribadito nei precedenti provvedimenti di pianificazione, a partire dalla delibera n. 300/10/CONS, laddove sono reperibili le motivazioni che hanno portato ad individuare i canali pianificati le reti nazionali, e nei successivi provvedimenti di pianificazione di dettaglio, le elaborazioni su cui sono basate le pianificazioni dimostrano che è rispettato l’obbligo di legge di destinazione alle reti locali di un terzo delle risorse disponibili, purché tutte le reti – pianificate in ciascuna regione o area tecnica – rispettino i vincoli relativi ai livelli massimi di campo previsto in ciascuno dei punti di verifica, condizione che costituisce parte integrante e sostanziale di tutti i provvedimenti di pianificazione adottati;
– con riguardo all’osservazione per cui le reti di riferimento prevedono, in certi siti, per i canali pianificati per le reti locali diagrammi di irradiazione tali da non rendere praticamente utilizzabile il sito stesso, va evidenziato da un lato che, in base al principio di equivalenza, le reti possono utilizzare qualsiasi sito autorizzato dalle competenti autorità locali, nel rispetto dei vincoli radioelettrici stabiliti dalla pianificazione, dall’altro che il servizio in determinate zone può essere assicurato (ed infatti così è previsto nelle reti riferimento sulle quali si basa la pianificazione) da altri siti già attualmente impiegati;
– per ciò che attiene al futuro impatto dell’utilizzo dei canali 61-69 UHF (c.d. banda 800 MHz) per servizi di comunicazioni mobili e personali sulle frequenze televisive, con particolare riguardo al canale adiacente 60 UHF, stante la mancanza, allo stato, di una completa conoscenza delle reti che saranno utilizzate in banda 800 MHz e di studi internazionali consolidati, non risulta possibile stimare, con ragionevole approssimazione, tale impatto;
– in relazione alla constatazione che il servizio DVB-H non avrebbe la possibilità di affermarsi sul mercato e pertanto le frequenze riservate da tale servizio sono una risorsa che sarebbe opportuno destinare al servizio DVBT, si osserva che, allo stato, risulta vigente il quadro normativo derivate dalla delibera n. 181/09/CONS, come legificata dall’articolo 45 della legge n. 88/2009 che prevede quattro reti nazionali DVB-H, una delle quali destinata alla concessionaria pubblica Rai ed utilizzabile per la sperimentazione dello standard DVB-T2;
– in merito alla richiesta di consentire la costituzione di reti locali k-SFN che possano differenziale la programmazione sul territorio, si osserva che in tutti i provvedimenti di pianificazione di dettaglio per le reti locali, al fine di valutare a parità di condizioni la potenzialità di copertura dei diversi canali in relazione alle condizioni al contorno nazionali ed estere, si assume che su ciascun canale sia realizzata una rete SFN; tuttavia ciò non toglie che, considerate le effettive situazioni di mercato locali, il Ministero dello sviluppo economico possa assegnare, come già avvenuto, una medesima frequenza a diverse reti di estensione sub regionale, ovvero, analogamente, che possa assegnare più frequenze ad una stessa rete per realizzare una configurazione k-SFN; entrambe le modalità, che comunque comportano una diminuzione dell’efficienza dell’utilizzo dello spettro, possono essere adottate nella fase di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze da parte del competente Ministero;
– per quanto riguarda la richiesta di limitare l’impiego dei canali assegnati a Malta esclusivamente nelle aree a nord della Sicilia, si osserva che tali canali sono pianificati dalla delibera n. 300/10/CONS per le reti nazionali e che le relative reti di riferimento ed i connessi vincoli, che costituiscono elemento sostanziale della pianificazione, sono stati definiti in modo tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi di copertura di una rete nazionale e da proteggere il servizio radiotelevisivo maltese;
– per quanto riguarda l’utilizzo della piattaforma marina in alternativa al sito di San Silvestro Colle di Pescara si rimanda a quanto prima considerato ribadendo altresì che la pianificazione delle frequenze, così come risulta da tutti i provvedimenti di pianificazione delle frequenze fino ad oggi adottati, è basata su un insieme standard di siti utilizzati per la progettazione di reti di riferimento, le quali sono finalizzate ad identificare il grado di copertura raggiungibile con una rete SFN su ciascuno dei singoli canali pianificati nelle rispettive aree; sulla base del principio di equivalenza è possibile utilizzare altri siti indicati tra quelli candidati oppure ulteriori siti per i quali sono necessarie le autorizzazioni delle competenti amministrazioni locali. A tal fine si ribadisce quanto più sopra richiamato, ovverossia che l’operazione di delocalizzazione degli impianti, laddove sussistano esigenze di assicurare la continuità del servizio, in particolare con riferimento al servizio pubblico, stante l’impossibilità materiale di immediata realizzazione di strutture di rete alternative, deve essere attuata concordando tra tutti i soggetti interessati un piano di migrazione che consenta il raggiungimento degli obiettivi;
CONSIDERATO inoltre che ulteriori questioni, diverse da quelle sopra richiamate, sollevate nell’ambito delle audizioni riguardano attività che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico, attinenti sia alla fase del rilascio dei diritti d’uso delle frequenze sulla base della pianificazione, sia alla successiva fase di verifica del rispetto da parte dei soggetti titolari di tali diritti dei vincoli stabiliti dalla medesima pianificazione;
CONSIDERATO che la Rai, ai fini del rispetto degli obblighi stabiliti dalla contratto di servizio per il proprio Multiplex 1 di servizio pubblico, ha tra l’altro formalmente rinnovato nel corso della consultazione la richiesta di assegnazione di frequenze che siano internazionalmente protette, ovvero che non siano sottoposte a interferenza ricevuta né che abbiano vincoli particolari di non interferenza verso gli altri, indicando in particolare i canali in banda UHF dalla stessa ritenuti idonei per il completamento della rete del servizio pubblico (Multiplex 1) della Rai;
CONSIDERATO che le richieste avanzate dalla Rai in ordine ai canali in banda UHF sono state successivamente analizzate nell’ambito della procedura concordata nel verbale sottoscritto in data 17 maggio 2010 il quale, nell’identificare le frequenze da assegnare per l’esigenza di regionalizzazione della rete del servizio pubblico (Multiplex 1) della Rai nelle Regioni il cui switch-off era calendarizzato nel 2010, prevedeva che le frequenze UHF necessarie al completamento del predetto multiplex nelle restanti Regioni fossero successivamente identificate caso per caso;
CONSIDERATA la necessità di individuare, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 300/10/CONS, le frequenze in banda UHF, diverse per ciascuna regione, per il completamento della pianificazione del multiplex di servizio pubblico della Rai, che abbiano caratteristiche idonee a soddisfare gli obblighi di copertura e qualità previsti dal contratto di servizio, con particolare riferimento, come rappresentato dalla Rai, alle Regioni nelle quali la Rai esercisce impianti analogici in banda VHF-I e per i quali, qualora convertiti in digitale in banda VHF-III, non risulterebbe assicurata la corretta ricezione da parte di una rilevante quota di utenti;
CONSIDERATE le esigenze manifestate dalla concessionaria di servizio pubblico nel corso dell’audizione del 7 novembre 2011 e le frequenze prese in esame per la pianificazione del multiplex della Rai, per l’esigenza di regionalizzazione della rete del servizio pubblico (Multiplex 1) della Rai nelle Regioni Abruzzo (ch 35), Molise (Ch 39), Basilicata (Ch 29), Puglia (Ch 39), Calabria (Ch 35) e Sicilia (Ch 27), incluse nelle aree tecniche 11, 14 e 15;
CONSIDERATO che nell’insieme delle frequenze individuate per le esigenze di configurazione della rete del servizio pubblico (Multiplex 1) della Rai sono state ritenute idonee dalla medesima società quelle relative alle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre per le Regioni Abruzzo e Molise la società evidenzia di non ritenere soddisfatte le proprie esigenze di servizio pubblico;
CONSIDERATO che in relazione alle necessità espressa dalla concessionaria del servizio pubblico di frequenze coordinate sul piano internazionale da utilizzare per il multiplex di servizio pubblico nelle regioni di Abruzzo e Molise, per l’impiego del canale 35 UHF in Abruzzo e del canale 39 UHF in Molise vi è un impegno da parte del Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell’Autorità, a procedere attraverso negoziazioni internazionali al coordinamento dei due canali sulla base delle caratteristiche degli impianti effettivamente eserciti;
CONSIDERATO, altresì, che la Rai dispone per la realizzazione del multiplex di servizio pubblico nelle Regioni Abruzzo e Molise, eventualmente con reti del tipo MFN, rispettivamente dei canali 5 VHF, 9 VHF e 35 UHF in Abruzzo e 5 VHF, 9 VHF e 39 UHF in Molise, tali da soddisfare gli obblighi del contratto di servizio laddove dovessero sussistere eventuali interferenze nocive provenienti da paesi limitrofi;
CONSIDERATO che l’impiego del canale 32 UHF nella Regione Puglia per il servizio pubblico comporta, per il multiplex nazionale n.19 di cui alla tabella in allegato 1 alla delibera n. 300/10/CONS, l’utilizzo di un diverso canale che, allo stato, può essere individuato nel canale 57 UHF. Infatti, con la precedente pianificazione di dettaglio adottata con la delibera n. 423/11/CONS, così come modificata dalla delibera n. 542/11/CONS, a seguito di interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni sulla coordinabilità del canale 57 UHF, il canale 32 UHF è stato pianificato nella Regione Marche per il multiplex di servizio pubblico. Sulla base di coerenti considerazioni ed alla luce delle interlocuzioni con il Ministero, si ravvisano sussistere nella Regione Puglia le stesse condizioni di coordinabilità del canale 57 UHF con le utilizzazioni dei corrispondenti Paesi sulla sponda opposta adriatica;
RITENUTO pertanto di poter procedere con la pianificazione e relativo utilizzo del canale 57 UHF per il Multiplex nazionale n.19 anche in Puglia, riservando il canale 32 UHF per le esigenze del multiplex di servizio pubblico. Conseguentemente il canale 57 UHF risulta pianificabile per il multiplex n.19 anche nelle Regioni Abruzzo e Molise; al fine di salvaguardarne l’efficienza d’uso, lo stesso canale risulta altresì pianificabile per il multiplex n. 19 per tutta la restante parte dell’area tecnica ovverossia
nella regione Basilicata e nelle province di Cosenza e Crotone della Regione Calabria;
CONSIDERATO che l’Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni- nel confermare di voler portare a compimento nel tempo più breve possibile il già avviato coordinamento internazionale, si riservano di individuare soluzioni alternative, in linea con gli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo, nel caso di insoddisfacente esito del coordinamento;
CONSIDERATO altresì che il Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni- e l’Autorità hanno, tra l’altro, ribadito la necessità del rispetto dei preminenti obblighi di servizio della società Rai nonché dei vincoli necessari a tutelare l’utilizzo della risorsa UHF nelle aree adiacenti già digitalizzate;
CONSIDERATA la particolare situazione esistente tra le Regioni Sicilia e Calabria nelle parti del territorio della Provincie di Reggio Calabria e di Messina e Catania che sono di norma servite da impianti ubicati sulla sponda opposta dello Stretto, situazione che è suscettibile di dare origine ad inefficienze nell’uso delle frequenze in caso di assegnazione dei diritti d’uso su base rigorosamente regionale;
CONSIDERATO che sulla base della effettiva situazione di mercato e delle strutture delle reti operanti nell’area suddetta è facoltà del Ministero dello sviluppo economico rilasciare i diritti di uso per le frequenze pianificate tenendo conto di criteri che afferiscono ad ambiti territoriali diversi da quelli regionali, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse raggiungendo il massimo soddisfacimento della domanda;
CONSIDERATO che le frequenze di cui al presente provvedimento sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei Paesi confinanti nonché con le aree tecniche limitrofe e che pertanto la pianificazione di cui al presente provvedimento è da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione con la prossima pianificazione delle aree limitrofe e dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale;
CONSIDERATA altresì la necessità di un rigoroso rispetto dei vincoli di pianificazione definiti dal piano di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS e dalle delibere di pianificazione delle singole Aree Tecniche e/o Regioni, per la protezione delle frequenze assegnate alla Rai da interferenze provenienti dal territorio nazionale, al fine di garantire all’utenza la corretta ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo;
CONSIDERATO che il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia incluse nelle aree tecniche 11, 14 e 15 è a disposizione presso la sede dell’Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico;
CONSIDERATO che, con il presente provvedimento, l’Autorità individua le frequenze da pianificare per le emittenti locali nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, incluse nelle aree tecniche 11, 14 e 15 e che le stesse sono riportate nell’allegato 1 al presente provvedimento e che nell’allegato 2 al presente provvedimento è riportata la relazione tecnica relativa al procedimento di pianificazione;
RITENUTO necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilità utilizzate per l’individuazione delle frequenze utilizzabili nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, incluse nelle aree tecniche 11, 14 e 15, si provveda a concludere le negoziazioni internazionali con i Paesi interessati;
CONSIDERATO che la pianificazione delle frequenze nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, incluse nelle aree tecniche 11, 14 e 15 è rivedibile dall’Autorità in esito alle trattative di coordinamento internazionale e che, quindi, il definitivo utilizzo delle frequenze è condizionato all’esito delle citate negoziazioni e della pianificazione delle aree confinanti, e che l’Autorità si riserva di adottare conseguentemente le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente
provvedimento;
CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità che l’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento venga disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;
CONSIDERATO che in caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS;
CONSIDERATO che la presente delibera è trasmessa, ai sensi di quanto previsto dai commi 7 e 8 dell’art. 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2010, n.44, alle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, ai fini di acquisirne il parere, per quanto di rispettiva competenza, in ordine all’ubicazione degli impianti e che il parere è reso nel termine di trenta giorni decorso il quale lo stesso è reso favorevolmente;
CONSIDERATO che è opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi inerenti i diritti di uso delle frequenze avvenga in tempo utile al fine di consentire le iniziative necessarie alla realizzazione dello switch-off Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, incluse nelle aree tecniche 11, 14, e 15; a tal fine, è altresì opportuno che siano individuati tutti gli strumenti per attivare il necessario coordinamento delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente, promuovendo, ove necessario, le conferenze di servizi al fine del rispetto dei tempi previsti per lo switchoff;
UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 
DELIBERA
 
Art. 1
(Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia – Aree tecniche nn. 11, 14 e 15)
 
1. Il presente provvedimento reca il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, incluse nelle aree tecniche 11, 14 e 15, al fine di consentire l’attuazione dello switch-off nelle medesime aree e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza.
2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale è costituito dall’elenco delle frequenze utilizzabili nel territorio rispettivamente delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, riportato in allegato 1 al presente provvedimento.
3. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che in presenza di particolari e limitate situazioni, può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN. Le frequenze di cui all’allegato 1 sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei Paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe. Il documento di pianificazione delle reti di riferimento di cui al presente provvedimento è a disposizione presso la sede dell’Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico.
4. L’elenco delle frequenze è rivedibile alla luce dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale e di eventuali necessità di compatibilizzazione derivanti dalla pianificazione delle aree tecniche limitrofe.
5. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali.
6. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all’esterno delle aree servite.
7. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra ’06, nel rispetto delle soglie stabilite dai punti di verifica nazionali ed esteri, fermo restando, per ciò che riguarda la System Variant, quanto stabilito all’art. 18 della delibera n. 353/11/CONS.
 
Articolo 2
(Disposizioni transitorie e finali)
 
1. L’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, in attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l’individuazione delle risorse frequenziali disponibili nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, incluse nelle aree tecniche 11, 14 e 15, e della conseguente adozione da parte dell’Autorità del definitivo piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (PNAF DVB-T).
2. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle frequenze deve contenere, per la frequenza medesima, l’insieme dei vincoli radioelettrici che devono essere rispettati dall’operatore, insieme rappresentato dai punti di verifica territoriali con i relativi valori dell’intensità di campo elettrico cumulativo che non possono essere superati dalle reti realizzate da ciascun operatore.
3. In caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS.
4. La presente delibera, comprensiva del documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nel territorio rispettivamente delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, è trasmessa alle Regioni interessate ai fini del parere in merito all’utilizzazione dei siti, di cui al documento di pianificazione situati nella Regioni medesime, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. L’Autorità si riserva di adottare le eventuali modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, a seguito dei pareri delle Regioni.
 
La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nel sul sito web dell’Autorità.
 
Roma, 22 febbraio 2012
 
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
 
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria Stefano Mannoni
 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
 
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
 

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