Una decisione di una corte cinese (nella specie il Tribunale Internet di Pechino – Beijing Internet Court – BIC, organo giurisdizionale specializzato per le questioni online e, in generale, digitali), segna un passaggio chiave: la voce sintetica, se riconoscibile, è una estensione della persona tutelabile sul piano giuridico.
Tra marchi vocali ed impronte sonore per la tutela della voce quale diritto della personalità, la giurisprudenza accelera in tutto il mondo.
Sintesi
Secondo il diritto cinese, l’utilizzo non autorizzato di una voce per addestrare sistemi di sintesi vocale integra una violazione dei diritti della personalità.
Il caso giurisprudenziale Yin M. c. Beijing Intelligent Technology apre scenari rilevanti anche per il mercato europeo e italiano, dove evolvono iniziative di tutela della voce come asset (come nel caso della Società Italiana per la Tutela della Voce, primo ente di questo tipo nel nostro paese, costituito a Milano nell’ottobre 2025).
La clonazione vocale tramite intelligenza artificiale non è più una questione teorica, ma un terreno concreto di confronto giuridico.
Lo dimostra la decisione del cinese Tribunale Internet – tribunale specializzato istituito nel 2018 a Pechino, dedicato esclusivamente alla risoluzione di controversie legate a internet ed al digitale (gestisce interamente online casi di e-commerce, diritto d’autore, cybersecurity e protezione dei dati personali) – nel caso Yin M. c. Beijing Intelligent Technology, destinata a diventare un precedente di riferimento nel diritto dell’audio.
Il caso nasce dalla scoperta, da parte di una doppiatrice professionista, dell’utilizzo non autorizzato della propria voce per alimentare un sistema text-to-speech, capace di generare contenuti sintetici estremamente realistici.
La voce, originariamente registrata per altri scopi, era stata riutilizzata lungo una filiera tecnologica complessa fino a diventare materia prima per applicazioni diffuse al pubblico.
La voce come diritto della personalità
Il punto centrale affrontato dal giudice riguarda la qualificazione giuridica della voce.
Il Tribunale Internet di Pechino ha affermato un principio destinato a incidere profondamente: la voce è un diritto della personalità, al pari dell’immagine, quando è riconoscibile e riferibile a un individuo.
Non basta, dunque, la mera generazione sintetica per sottrarre la voce alla tutela: se timbro, intonazione e stile consentono al pubblico di associare quella voce a quella di una persona specifica (tanto più se si tratta di un professionista che ha nella voce il suo business), si configura una lesione dei diritti individuali.
Criterio sostanziale di riconoscibilità
“Si tratta di un passaggio cruciale, perché sposta l’attenzione dalla tecnologia utilizzata alla percezione del pubblico, introducendo un criterio sostanziale di riconoscibilità”, spiega Alessio Negretti, giurista specializzato in proprietà intellettuale e ceo della Società Italiana per la Tutela della Voce, primo ente italiano fondato a Milano nell’ottobre 2025 specificatamente per tutelare i diritti dei circa 20.000 professionisti della voce che operano nel nostro paese.
Diritti d’autore non bastano
Altro snodo rilevante riguarda il rapporto tra diritti d’autore e diritti della personalità.
Le società coinvolte nella lite approdata avanti al Tribunale Internet avevano sostenuto la liceità dell’utilizzo della voce sulla base della titolarità dei diritti sulle registrazioni originarie. Tuttavia, l’organo giurisdizionale cinese ha respinto questa impostazione, chiarendo che la cessione dei diritti d’autore sulle registrazioni non implica automaticamente il consenso all’uso della voce per finalità di addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.
Consenso autonomo, specifico e informato
Serve, infatti, un consenso autonomo, specifico ed informato. “Un principio che assume rilievo immediato anche per broadcaster e produttori europei, sempre più coinvolti in processi di data training“, continua Negretti.
La catena delle responsabilità
Particolarmente significativa è l’analisi della cosiddetta “catena del valore tecnologica”. “Il tribunale cinese distingue tra i diversi soggetti coinvolti – titolari dei dati, sviluppatori, distributori e utilizzatori – attribuendo responsabilità solo a chi aveva un controllo diretto sulla raccolta e sull’uso della voce.
Colpa effettiva e della posizione nella filiera
Sono stati così ritenuti responsabili la società titolare delle registrazioni e lo sviluppatore del software (distributori e piattaforme sono stati esonerati in assenza di dolo o colpa). In vìbreve, il criterio è quello della colpa effettiva e della posizione nella filiera: un’impostazione che anticipa modelli regolatori destinati a diffondersi anche in altri ordinamenti”, osserva il ceo della Società Italiana per la Tutela della Voce.
I rimedi: stop, scuse e risarcimento
Sul piano dei rimedi, la decisione riconosce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale – quantificato in 250.000 RMB (renminbi, la valuta avente corso legale nella Repubblica Popolare Cinese, emessa dalla Banca Popolare Cinese), pari a quasi 32.000 euro. “Resta invece escluso il danno morale, per carenza di prova: un elemento che evidenzia come, pur in presenza di una violazione, la quantificazione del pregiudizio resti un terreno complesso, tutto da esplorare”, sottolinea il giurista.
Il contesto: tra regolazione e mercato
Il caso giudiziario cinese si inserisce in un quadro normativo in evoluzione, caratterizzato da un approccio settoriale alla regolazione dell’intelligenza artificiale e da un crescente ricorso ai diritti della personalità come strumento di tutela. Ma la portata della decisione travalica i confini nazionali.
Le iniziative italiane di tutela dei professionisti della voce
In Italia, infatti, si stanno sviluppando iniziative di tutela, come il deposito della voce e della impronta sonora quale marchio sonoro, promosso dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Un percorso già intrapreso da professionisti, come l’attore e conduttore radiotelevisivo Mauro Casciari, che hanno registrato la propria impronta vocale per prevenire utilizzi illeciti.
Il rischio indifferenza dell’utenza
Parallelamente, il dibattito emerso in occasione del World Radio Day 2026 ha evidenziato un rischio crescente: l’indifferenza del pubblico rispetto all’origine – umana o artificiale – della voce.
Verso una nuova economia dell’identità sonora
Il caso cinese conferma che la voce sta assumendo una nuova centralità economica e giuridica: non è più solo uno strumento espressivo, ma un asset identitario, suscettibile di sfruttamento e, quindi, di tutela.
Le direttrici convergenti
In questo scenario, si delineano due direttrici convergenti. “Da un lato, il diritto rafforza la protezione della persona, estendendo le categorie tradizionali ai nuovi contesti tecnologici; dall’altro, il mercato sviluppa strumenti operativi – come i marchi sonori – per monetizzare e difendere l’identità vocale”, rimarca Negretti.
Tutela dinamica
“In questa prospettiva, assume particolare rilievo il fatto che il Codice civile cinese abbia già previsto una tutela “dinamica” dei diritti della personalità, includendo espressamente la voce tra gli elementi protetti in quanto manifestazione dell’identità individuale.
Interpretazione analogica
La scelta di ricorrere a una formulazione aperta, capace di adattarsi all’evoluzione tecnologica, consente al giudice di estendere la protezione anche a fenomeni non espressamente previsti dal legislatore, come appunto la clonazione vocale mediante sistemi generativi. In questo senso, il caso Yin rappresenta non tanto un’eccezione quanto una prima applicazione concreta di un impianto normativo già predisposto per affrontare le trasformazioni digitali.
Rapporto tra riconoscibilità e sfruttamento economico della voce
Un ulteriore elemento di interesse riguarda il rapporto tra riconoscibilità e sfruttamento economico della voce. La decisione del Tribunale sottolinea implicitamente come la voce, pur essendo un diritto non alienabile, possa essere oggetto di utilizzo economico previo consenso, analogamente a quanto avviene per l’immagine o il nome.
La voce come bene ibrido: personale nella sua essenza, patrimoniale nell’utilizzazione
Questo aspetto si collega direttamente alle iniziative europee e italiane di valorizzazione della voce come marchio sonoro, configurando un possibile punto di convergenza tra diritto civile e diritto industriale. La voce diventa così un bene ibrido: personale nella sua essenza, ma patrimoniale nella sua utilizzazione.
La somiglianza sostanziale
Non meno rilevante è il tema della prova della violazione, che nel caso in esame è stato risolto attraverso l’accertamento della “somiglianza sostanziale” tra voce reale e voce sintetica. Questo criterio apre interrogativi operativi per il futuro, soprattutto in contesti in cui le tecnologie di sintesi vocale diventeranno sempre più sofisticate e capaci di introdurre variazioni minime ma sufficienti a sfuggire a un’identificazione immediata.
Strumenti tecnici e peritali
Si profila quindi la necessità di strumenti tecnici e peritali sempre più avanzati, in grado di supportare il giudice nella valutazione della riconducibilità della voce a un determinato soggetto.
Influenze giurisprudenziali e dottrinali internazionali
Infine, il caso evidenzia come la regolazione dell’intelligenza artificiale stia progressivamente spostandosi da un approccio puramente amministrativo a uno sempre più attento ai profili civilistici e risarcitori. La stessa proposta di una legge organica sull’intelligenza artificiale cinese, che introduce un regime di responsabilità fondato sulla presunzione di colpa per sviluppatori e fornitori, conferma questa tendenza evolutiva. Un orientamento che potrebbe influenzare anche il dibattito europeo, dove la definizione delle responsabilità lungo la filiera dell’I.A. rappresenta uno dei nodi ancora irrisolti”, chiosa il ceo della Società Italiana per la Tutela della Voce.
Chi detiene il controllo della voce?
La sfida sarà trovare un equilibrio tra innovazione e tutela. Perché se, come dimostra il caso Yin, la voce può essere replicata con estrema precisione, resta aperta la questione decisiva: chi ne detiene davvero il controllo? (E.G. per NL)

































