Civile – Diritto della radiodiffusione – Le azioni per far cessare i disturbi alla utilizzazione di frequenze devono essere proposte davanti al giudice ordinario

Cassazione Sezioni Unite Civili n. 22647 del 29 ottobre 2007, Pres. Carbone, Rel. Tirelli


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Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie instaurate da un’emittente radiofonica o televisiva per far cessare i disturbi provocati da successivi utilizzatori della medesima frequenza. Tale principio, inizialmente stabilito con riferimento a condotte poste in essere prima della entrata in vigore della legge n. 223/1990, è stato in seguito riaffermato anche in relazione a fatti commessi in epoca successiva da soggetti muniti delle prescritte concessioni, che sono sempre rilasciate con salvezza dei diritti dei terzi. Una vertenza del genere appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto non rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e nemmeno in quella esclusiva di cui agli artt. 5 della legge n. 1034/1971 e 33 del D.Lgs. n. 80/1998, così come modificati dall’art. 7 della legge n. 205/2000 (nel testo risultante dalla pronuncia d’illegittimità di cui a Corte cost. 2004/204), a proposito dei quali è sufficiente rimarcare che nel caso in esame non si verte in tema di pubblici servizi, ma di attività commerciali svolte da imprese private in regime di concorrenza senza delega di poteri e che, comunque, nel riservare ai TAR la cognizione delle cause in materia di concessioni di beni e servizi pubblici, le predette disposizioni hanno inteso riferirsi alle controversie promosse nei confronti della pubblica amministrazione e non a quelle fra i privati ancorché estese al contenuto od alla legittimità del provvedimento che abbia consentito ad uno di essi di svolgere l’attività che l’altro ritiene lesiva del proprio diritto. La legge n. 223/1990 e le sue successive modificazioni ed integrazioni conferiscono al Ministero ed all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una serie di poteri di vigilanza e di controllo che pur assurgendo a notevoli livelli d’intensità, non consentono però di affermare che di fronte alle interferenze, l’interessato non disponga di altre forme di tutela se non quelle rappresentate dai predetti poteri e dal ricorso al giudice amministrativo contro il loro mancato o scorretto esercizio.

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