Decreto Sviluppo: il CdM semplifica alcune procedure in materia di privacy

Con decreto legge approvato lo scorso 5 maggio (c.d. Decreto Sviluppo), il Consiglio dei Ministri ha, tra l’altro, introdotto ulteriori semplificazioni e riduzioni degli adempimenti in materia di privacy.

Il provvedimento, che prevede misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’economia, all’articolo 6, comma 1, lettera a), ha infatti stabilito che “in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese”. Il comma 2 della medesima disposizione ha quindi aggiunto all’art. 5 del D.L.vo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – il comma 3-bis, che esclude appunto dall’ambito di applicazione del citato Codice “il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili (…)”. Sono stati quindi definiti i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili. Secondo l’art. 34, comma 1-ter, del Codice (introdotto dal nuovo decreto legge), devono intendersi come tali i trattamenti “connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”. Altre semplificazioni riguardano poi gli obblighi in materia di informativa e di ottenimento del consenso, nelle ipotesi di curricula inviati dagli aspiranti lavoratori. Il comma 5-bis introdotto all’art. 13 del Codice esclude infatti l’onere di rendere l’informativa “(…) in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro (…)”. E previsto però l’obbligo, in capo al titolare del trattamento, di fornire all’interessato, in sede di primo contatto successivo alla ricezione del curriculum, una breve informativa che dovrà riportare almeno i seguenti dati: le finalità e le modalità del trattamento; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. Tali informazioni possono essere rese anche oralmente. I dati contenuti nei curricula inviati spontaneamente possono inoltre essere trattati senza obbligo di richiedere il consenso espresso degli interessati. E’ quanto prevede l’art. 24, comma 1, del Codice, a seguito dell’introduzione (apportata dal nuovo decreto legge) della lettera i-bis. Il consenso non è inoltre richiesto, secondo la nuova lettera 1-ter, quando il trattamento “(…) riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13”. Tale disposizione esclude l’ipotesi della diffusione dei dati e fa salvo quanto previsto dall’art. 130 del Codice in materia di comunicazioni indesiderate. L’art. 26, comma 3, del Codice, alla nuova lettera b-bis), prevede inoltre l’esclusione dall’obbligo di richiedere il consenso scritto dell’interessato e l’autorizzazione del Garante della privacy nel caso di trattamento dei dati sensibili contenuti nei curricula, nei casi sopra citati di cui all’articolo 13, comma 5-bis. (D.A. per NL)

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