Da domani (28/06/2025) entrano in vigore gli obblighi sull’accessibilità digitale di prodotti e servizi, in forza della Direttiva (UE) 2019/882. I prodotti e servizi includono, tra gli altri: apparecchiature televisive relative ai servizi di televisione digitale; accesso ai servizi di media audiovisivi, quali le trasmissioni televisive e le relative apparecchiature di consumo, nonché i siti web.
Sintesi
Dal 28/06/2025 entreranno in vigore gli obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2019/882, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 82/2022, che stabilisce requisiti di accessibilità per una vasta gamma di prodotti e servizi digitali e fisici destinati ai consumatori, con l’obiettivo di armonizzare le normative tra gli Stati membri, migliorare il funzionamento del mercato interno e favorire l’inclusione di persone con disabilità e anziani.
Tra i prodotti e servizi interessati figurano computer, smartphone, sistemi operativi, e-reader, apparecchiature televisive per la TV digitale, servizi di comunicazione elettronica, media audiovisivi, e-commerce, siti web e app mobili.
I requisiti impongono la progettazione inclusiva dei prodotti, l’adozione di interfacce accessibili e compatibili con tecnologie assistive e la fornitura di informazioni leggibili e fruibili attraverso più canali sensoriali; per i servizi, si richiede la piena accessibilità dei contenuti e delle funzionalità digitali.
Sono previste esenzioni per contenuti digitali preesistenti (ante 28/06/2025), formati obsoleti, contenuti di terze parti non controllati dall’operatore economico e, in parte, per le microimprese.
La normativa non si applica inoltre a contenuti considerati archivi, mentre si applica a schermi interattivi e terminali self-service situati nell’UE, esclusi quelli integrati nei veicoli.
L’European Accessibility Act punta dunque a ridurre le barriere all’accesso ai servizi essenziali, promuovendo un contesto tecnologico più equo e favorendo l’innovazione a beneficio sia dei cittadini che delle imprese.
Entrata in vigore Direttiva (UE) 2019/882 sulla accessibilità
Domani, 28/06/2025 entreranno in vigore gli obblighi della Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/04/2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, come recepiti dal D. Lgs. n. 82/2022, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”.
Accessibilità digitale
Come riportato sul sito istituzionale dell’Unione Europea, l’European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/04/2019) è una direttiva che mira a migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti e dei servizi accessibili, eliminando gli ostacoli creati da norme divergenti negli Stati membri.
I benefici per le imprese
Grazie alla disciplina prevista dalla direttiva in parola, le imprese beneficeranno di norme comuni in materia di accessibilità nell’UE che portino ad una riduzione dei costi, a facilitare gli scambi transfrontalieri, a maggiori opportunità di mercato per i loro prodotti e servizi accessibili.
E quelli per persone con disabilità ed anziani
Mentre, le persone con disabilità e gli anziani godranno di prodotti e servizi più accessibili sul mercato ed a prezzi più competitivi, minori ostacoli all’accesso ai trasporti, all’istruzione e al mercato del lavoro aperto, nonché più posti di lavoro disponibili laddove siano necessarie competenze in materia di accessibilità.
Identificazione di prodotti e servizi specifici
La legge europea sull’accessibilità si applica ai prodotti e ai servizi ritenuti fondamentali per le persone con disabilità, nonostante la maggiore probabilità che tali elementi presentino requisiti di accessibilità differenti nei vari paesi dell’UE.
L’elenco
I prodotti e servizi includono computer e sistemi operativi, bancomat, biglietteria e macchine per il check-in, smartphone, apparecchiature televisive relative ai servizi di televisione digitale, servizi di telefonia e relative apparecchiature, accesso ai servizi di media audiovisivi, quali le trasmissioni televisive e le relative apparecchiature di consumo, servizi connessi al trasporto aereo, ferroviario e per vie navigabili di passeggeri, servizi bancari, e-book e commercio elettronico.
Ambito di applicazione
Nel dettaglio, guardando alle previsioni del D. Lgs. n. 82/2022 , l’art. 1, rubricato “Ambito di applicazione”, recependo la direttiva in parola, definisce i prodotti e i servizi a cui deve essere applicata la disciplina relativa all’accessibilità.
I prodotti
I prodotti interessati dalla direttiva sono: sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware, i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal decreto, apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica, apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi, lettori di libri elettronici (e-reader).
I servizi
In merito ai servizi, invece, questi sono: servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi; alcuni elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali, siti web, servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili, biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica, fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale.
Schermi informativi e interattivi
Per quanto riguarda gli schermi informativi, la disciplina si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell’Unione, terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri, servizi bancari per consumatori, libri elettronici (e-book) e software dedicati, servizi di commercio elettronico.
A chi non si applica
Occorre poi precisare che il comma 5 dell’art. 2 del Decreto in parola prescrive come lo stesso non si applichi “ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti: a) media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025; b) formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025; c) carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile; d) contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall’operatore economico interessato né sottoposti al suo controllo; e) contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025”.
Esenzioni
Il successivo articolo 3, prescrive il rispetto dei requisiti previsti per accessibilità, sia per i prodotti che per i servizi. Inoltre, al comma 3, viene prevista un’ulteriore esenzione per le microimprese al rispetto dei requisiti previsti per i servizi.
Requisiti previsti per la accessibilità dei prodotti
Per quanto attiene ai requisiti previsti per l’accessibilità dei prodotti, questi sono: una progettazione accessibile (i prodotti devono essere progettati per un uso ottimale da parte di persone con disabilità e devono includere informazioni accessibili sul funzionamento e le caratteristiche di accessibilità), fornitura di informazioni (sul prodotto e altrove). Le informazioni devono essere disponibili su più canali sensoriali, essere comprensibili e percepibili, utilizzare caratteri leggibili con contrasto sufficiente e spaziatura regolabile. Le istruzioni non presenti sul prodotto, ma fornite tramite altri mezzi (es. siti web), devono soddisfare i requisiti sopra citati, essere in formati testuali accessibili, con presentazioni alternative per contenuti non testuali, includere descrizioni dell’interfaccia utente, funzionalità accessibili del prodotto e garantire compatibilità con dispositivi assistivi, inclusi quelli testati.
Interfaccia utente e funzionalità accessibili
Il prodotto deve garantire l’accesso, comprensione e comando da parte di persone con disabilità tramite uso di canali sensoriali alternativi (visivo, uditivo, vocale, tattile), alternative alla voce e ai colori, controlli regolabili (volume, luminosità, contrasto, grandezza visiva), alternative al comando manuale e comandi riconoscibili al tatto, nessuna necessità di grande forza o estensione fisica, prevenzione di crisi epilettiche fotosensibili, protezione della privacy, alternative a identificazione/controllo biometrici, tempo sufficiente per interagire con il prodotto, interfaccia con software/hardware assistivi.
Requisiti previsti per la accessibilità dei servizi
Per quanto attiene ai servizi, questi devono essere progettati per essere fruibili da persone con disabilità, garantendo l’accessibilità dei prodotti utilizzati (conformi alle sezioni I e II del decreto di recepimento della direttiva).
Informazioni chiare tramite più canali sensoriali
Nello specifico i servizi offerti devono contenere informazioni chiare e accessibili, tramite più canali sensoriali (visivo, uditivo, ecc.), formati testuali compatibili con tecnologie assistive, testi leggibili (dimensione, contrasto, spaziatura), alternative per contenuti non testuali, coerenza e chiarezza nei contenuti digitali.
Accessibilità siti web e servizi di assistenza
La direttiva prevede anche che sia garantita l’accessibilità dei siti web e delle app, garantendo percepibilità, usabilità, comprensibilità e robustezza. Anche i servizi di assistenza devono essere accessibili, con informazioni chiare sulla compatibilità con tecnologie assistive.
Approfondimenti
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