L’AutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato un aggiornamento dell’elenco delle collecting che svolgono attivitĂ di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore.
Gestione diritti d’autore e connessi
L’elenco riguarda gli organismi di gestione collettiva e delle entitĂ di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dell’art. 8 del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, redatto ai sensi dell’Art. 5, comma, 1 dell’Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS.
Elenco aggiornato collecting
Vigilanza sul diritto d’autore e sui diritti connessi
Sul tema ricordiamo che il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 di “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”, assegna ad Agcom competenze specifiche in materia di vigilanza e sanzionatorie.
Sussistenza requisiti collecting
In particolare, l’AutoritĂ accerta la sussistenza dei requisiti (ex art. 8 del citato decreto) da parte degli organismi di gestione collettiva (cd. collecting) diversi da SIAE e delle entitĂ di gestione indipendenti che intendono svolgere attivitĂ di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore.
Obblighi degli organismi
Le collecting sono tenuti a trasmettere all’AutoritĂ una segnalazione certificata di inizio attivitĂ mediante l’invio di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietĂ attestante il possesso dei requisiti indicati dall’art. 8.
Adeguamento organizzativo e gestionale
Agcom verifica quindi l’effettivo adeguamento organizzativo e gestionale delle collecting che giĂ operano nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi (ex art. 49 del decreto).
PubblicitĂ
Agcom pubblica quindi sul proprio sito l’elenco delle imprese che hanno comunicato l’inizio delle attivitĂ e che risultano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del decreto, nonchĂ© l’elenco dei soggetti che non risultano essere piĂą in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.
Monitoraggio
L’AutoritĂ effettua quindi il monitoraggio ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 41 del decreto. (E.G. per NL)







