DTT. Agcom si pronuncia su un contenzioso a riguardo del corrispettivo richiesto per la veicolazione di FSMA da un operatore di rete locale

27/06/2022, corrispettivo

Agcom, attraverso la delibera 11/22/CIR del 19/07/2022, si è espressa circa una controversia presentata da un fornitore di servizi di media audiovisivi contro un operatore di rete a riguardo del corrispettivo richiesto per la cessione della capacità trasmissiva nella fase transitoria in DVB-T/MPEG4 e a regime, in DVB-T2/HEVC.
La decisione di Agcom conferma i precedenti orientamenti espressi sia dal Ministero dello sviluppo economico che dalla giurisprudenza dottrinale formatasi nel pur ristretto lasso di tempo consentito dall’esordio dei temi specifici.

Merito della questione: il corrispettivo

Nel merito della questione, il fornitore SMA aveva chiesto all’Autorità, di “stabilire l’equo prezzo della capacità trasmissiva secondo le quotazioni del mercato previgente alla transizione del DVB/M[P]EG4 e, a regime, del DVB-T2/HEVC”, secondo l’impegno assunto dall’operatore di rete nel Bando di gara per l’assegnazione delle frequenze, “senza del quale impegno non avrebbe ottenuto l’abilitazione ministeriale”. In sostanza, il tema centrale era l’equità del corrispettivo per la veicolazione del FSMA sulla rete dell’operatore.

Richiesta manifestamente infondata

Nel rigettare la richiesta, Agcom anzitutto osserva come “una siffatta richiesta risulta manifestamente infondata, in primo luogo in ragione del fatto che la cessione della capacità trasmissiva non costituisce, allo stato, un mercato rilevante suscettibile di regolamentazione ex-ante”. Di conseguenza, il corrispettivo per la vendita della capacità non si fonda su “prezzi regolati, né gravano sugli operatori di rete gli obblighi previsti dal Codice per i soggetti dotati di significativo potere di mercato (SMP) nei mercati rilevanti delle comunicazioni elettroniche”.

Corrispettivo frutto di negoziazione commerciale

“Al contrario – si legge nel provvedimento – è lo stesso Legislatore che, nella Legge di Bilancio esplicitamente precisa, all’articolo 1, comma 1034, che la fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale”.

Questioni già vagliate dal Mise

“In secondo luogo – spiega Agcom nelle sue argomentazioni – lo specifico aspetto relativo alle condizioni economiche di cessione, da parte degli operatori di rete, della capacità trasmissiva agli FSMA utilmente collocati in graduatoria è già stato oggetto del vaglio del Ministero, il quale, ai sensi del Bando di gara per operatori di rete, ha richiesto, come condizione di partecipazione alla selezione, la trasmissione dell’Offerta di Servizio di cessione della capacità trasmissiva, con esplicita indicazione dei corrispettivi massimi nella fase di transizione in tecnica digitale DVB-T/MPEG4 (per l’intera fase di transizione) e dopo la fase di transizione in tecnica digitale DVB-T2/HEVC, precisando che le condizioni economiche richieste non sarebbero potute essere peggiorative rispetto a quelle praticate, in situazioni equivalenti, al momento della pubblicazione del bando di gara”.

Offerta di servizio documento necessario per la gara

L’Offerta di Servizio era, dunque, “un documento necessario alla partecipazione alla gara per l’assegnazione delle frequenze, che tutti gli operatori di rete partecipanti alla selezione erano tenuti a fornire, sotto la propria responsabilità, al Ministero”. 

Condizione ampiamente note

“L’Offerta di Servizio presentata dall’operatore ai fini della partecipazione al Bando per operatori di rete” era stata, pertanto, “già scrutinata dal Ministero, che, approvate le graduatorie (…) ha assegnato i diritti d’uso delle frequenze relative alla rete locale (…) all’operatore (…), la cui Offerta di Servizio è stata, pertanto, allegata, come parte integrante e sostanziale, al Bando per la selezione degli FSMA nel medesimo bacino di riferimento e pubblicata sul sito web del Ministero. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del (…) Bando, inoltre, le negoziazioni tra operatore di rete e FSMA sarebbero dovute avvenire proprio sulla base dell’Offerta di Servizio predisposta dall’operatore di rete ed allegata al Bando. Tale offerta di Servizio era inoltre nota al momento in cui la Società (…) ha partecipato alla selezione per l’aggiudicazione della capacità trasmissiva”.

Eventuli pronunce Agcom in ordine ad equità delle condizioni economiche si porrebbero in contrasto col dettato del Legislatore

“Alla luce delle riportate considerazioni, risulta evidente che un’eventuale pronuncia dell’Autorità in merito all’equità delle condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva si porrebbe in contrasto tanto con il dettato del Legislatore, quanto con le valutazioni operate dello stesso Ministero, alterando altresì le risultanze della relativa gara”, sottolinea Agcom.

Comunque offerta in linea

Infine, si legge nella delibera di rigetto dell’opposizione presentata dal FSMA, “occorre evidenziare che l’offerta economica presentata dall’operatore di rete (…) alla società (…) risulta in linea con quanto indicato dalla medesima (…) nell’Allegato n. 2 presentato al Ministero per la partecipazione alla suddetta gara e che (…) ha offerto le medesime condizioni a tutti i fornitori di servizi media audiovisivi utilmente collocati nella Graduatoria definitiva“. (M.L. per NL)

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