Editoria. Tribunale di Roma: ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali comporta decadenza da agevolazioni contributive

agevolazioni

Un’azienda che fruisca di agevolazioni contributive e che non effettui con regolarità il versamento della contribuzione corrente – peraltro non ottemperando alla diffida al pagamento intimata dall’Ente di Previdenza – decade dai benefici e/o sgravi contributivi.
E’ questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 304 del 16 gennaio 2019 pronunciata dal Tribunale di Roma (III Sezione, Lavoro) in favore dell’INPGI, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da un’azienda editoriale e confermato il diritto dell’Istituto ad ottenere della contribuzione piena, senza alcuna agevolazione connessa a sgravi, per intervenuta decadenza dai benefici contributivi.
La Società, in particolare, aveva assunto personale giornalistico avvalendosi di agevolazioni (nella specie, sgravi contributivi), ma aveva ritardato di circa un anno, per due volte, il versamento della contribuzione. A fronte di ogni ritardo gli uffici amministrativi dell’Istituto avevano puntualmente diffidato l’azienda a regolarizzare la posizione entro il termine di 15 giorni.

La questione su cui il Giudice di prime cure è stato chiamato a decidere, “in sintesi, è se il ritardato pagamento della contribuzione agevolata, oltre il termine di 15 giorni concesso con la diffida dell’Istituto previdenziale, sia idoneo o meno a determinare la decadenza dal beneficio”.
Il Tribunale di Roma ha confermato il diritto dell’INPGI ad ottenere il pagamento della contribuzione “piena” per le assunzioni effettuate e in precedenza autorizzate alle agevolazioni (gli sgravi contributivi), sottolineando che l’unico onere dell’ente previdenziale affinché il mancato/ritardato pagamento della contribuzione agevolata determini la decadenza dagli sgravi, è la notifica di una diffida ad adempiere entro 15 giorni, trascorsi i quali il beneficio decade.
Il Giudice, nel formulare la decisione si è attenuto ai fatti “sostanzialmente incontestati nella loro materialità storica”, consistenti nell’effettivo ritardo nei versamenti da parte dell’azienda, intervenuti ben oltre il prescritto termine di 15 giorni.
Ancorché di primo grado, la pronuncia costituisce un significativo precedente giurisprudenziale. (E.G. per NL)

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