Escluso il diritto alla riservatezza per chi denuncia un illecito amministrativo

Se richiesto, la P.A. deve consegnare la segnalazione

Ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l’avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all’interessato esigenze di riservatezza, foss’anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell’autorità giudiziaria”. Questo è quanto statuito dal Consiglio di Stato, attraverso la sentenza n. 3601/2007, relativamente alla richiesta di una professoressa che ha chiesto l’accesso ai rapporti informativi inviati da studenti minorenni, genitori e docenti a fronte di un’ispezione ministeriale avviata nei suoi confronti. Tale decisione si pone in controtendenza rispetto a precedenti sentenze emesse dal Consiglio di Stato, in base alle quali il diritto di difesa della parte interessata non sarebbe vincolato alla conoscenza della segnalazione del privato cittadino, posto che quest’ultima produrrebbe il solo effetto di avviare l’istruttoria. In pratica, stando a quanto affermato nella sentenza in questione, la tutela della riservatezza di colui che ha segnalato l’illecito amministrativo soccomberebbe rispetto all’interesse del denunciato a conoscere il contenuto e l’autore della denuncia. Pertanto, ciò comporterebbe sia uno sfavore per le denunce anonime, sia l’inesistenza nel nostro ordinamento di un diritto all’anonimato a favore di chi segnala una trasgressione. Peraltro, invece di affermare o negare aprioristicamente la prevalenza al diritto alla riservatezza del denunciante rispetto al diritto di difesa dell’interessato, la questione si potrebbe risolvere valutando, caso per caso, se la conoscenza dell’esposto del segnalante sia effettivamente necessaria a garantire il diritto di difesa dell’interessato. (D.A. per NL)

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