Gazzetta Ufficiale N. 235 del 9 Ottobre 2007 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione 3 Ottobre 2007

Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico. (Deliberazione n. 514/07/CONS)


L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 3 ottobre 2007;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita” e, in particolare, l’art. 2, comma 12, lettera c);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 406, recante “Norme per la
concessione di una indennita’ di accompagnamento ai ciechi assoluti
assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili” e successive modifiche;
Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381, recante “Aumento del
contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la
protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di
assistenza ai sordomuti” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante “Norme integrative
in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
“Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.
449″, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 138,
a sua volta recante “Disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate” e successive modifiche;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 138, recante “Classificazione e
quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di
accertamenti oculistici”;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
“Codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito, il Codice) e,
in particolare, gli articoli 13, 53, 54, 57 e 59;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
“Codice del consumo”;
Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del
28 febbraio 1997, recante “Tariffe telefoniche nazionali” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 1997,
n. 55;
Vista la delibera n. 85/98/CONS, concernente le condizioni
economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio
1999, n. 3;
Vista la delibera n. 101/99/CONS, concernente le condizioni
economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce
dell’evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n.
155;
Vista la delibera n. 314/00/CONS, recante “Determinazioni di
condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a
particolari categorie di clientela”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell’11 luglio 2000;
Vista la delibera n. 330/01/CONS, recante “Applicazione ed
integrazione della delibera n. 314/00/CONS “Determinazioni di
condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a
particolari categorie di clientela”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;
Vista la delibera n. 96/07/CONS, recante “Modalita’ attuative delle
disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7″, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 53 del 5 marzo 2007, ed in particolare l’art. 1;
Viste le comunicazioni della Commissione europea al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni del 25 aprile 2005 COM(2005)203 e del 7 aprile
2006 COM(2006)163 sul riesame della portata del servizio universale
in conformita’ dell’art. 15 della direttiva 2002/22/CE;
Vista la Convenzione internazionale sulla protezione e promozione
dei diritti e della dignita’ delle persone con disabilita’ adottata
dall’Assemblea generale della Organizzazione delle Nazioni Unite ed
aperta alla firma degli Stati aderenti a partire dal 30 marzo 2007;
Vista la delibera 612/06/CONS, pubblicata in estratto in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2006, n. 296, con
la quale e’ stato avviato il procedimento per la revisione delle
previsioni in materia di condizioni economiche agevolate al fine di
adeguarle al mutato contesto normativo e aggiornarle rispetto agli
sviluppi tecnologici, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a
basso reddito e degli utenti finali disabili;
Ritenuto opportuno, prima di stabilire una nuova disciplina delle
agevolazioni per soggetti in particolari condizioni di disagio
economico e sociale in attuazione dell’art. 59 del Codice, disporre
un supplemento di istruttoria al fine di acquisire le osservazioni
delle associazioni sindacali dei lavoratori a cura degli uffici
competenti;
Considerato che il Codice prevede all’art. 13, comma 6, lettera e),
che l’Autorita’ promuova gli interessi dei cittadini “prendendo in
considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in
particolare degli utenti disabili”, e all’art. 53, comma 2,
stabilisce che l’Autorita’ “determina il metodo piu’ efficace ed
adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un
prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettivita’,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita”;
Ritenuto pertanto opportuno, in primo luogo, confermare per gli
utenti sordi l’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento al
servizio telefonico di categoria B, consistente nel primo abbonamento
in abitazione privata ove non si svolga attivita’ di affari o
professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un
nucleo familiare anagrafico, e confermare altresi’ che gli oneri
derivanti dal finanziamento di tali agevolazioni si inquadrano
nell’ambito degli obblighi di fornitura del servizio universale, dei
quali e’ al momento incaricata la societa’ Telecom Italia, e devono
essere finanziati secondo il sistema previsto per detti obblighi
dall’art. 63 del Codice;
Considerato, inoltre, che le peculiarita’ della minorazione degli
utenti sordi investono anche l’utilizzazione delle reti mobili, data
la larga diffusione, grazie agli sviluppi tecnologici degli ultimi
anni, della trasmissione di dati in tempo reale su tali reti tramite
servizi quali SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging
Service), EMS (Enhanced Messaging Service), Video Chiamate, Chat,
Messenger e servizi equivalenti, servizi tutti destinati ad essere
utilizzati con particolare frequenza dagli utenti sordi per
soddisfare le loro peculiari esigenze di comunicazione;
Considerato che anche per la categoria degli utenti ciechi totali
si ravvisano peculiari esigenze di comunicazione derivanti dalla
specifica minorazione, in quanto essa comporta, da un lato, che
l’accesso ad Internet da postazione fissa costituisca uno strumento
essenziale ai fini della garanzia delle loro liberta’ di
comunicazione nonche’ della loro integrazione socio-lavorativa, e,
dall’altro, che l’efficacia di tale accesso necessiti di tempi di
collegamento di gran lunga superiori rispetto agli altri;
Considerato al riguardo che l’art. 2, comma 12, della legge 14
novembre 1995, n. 481, alla lettera c), attribuisce a ciascuna
autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilita’ il compito
di controllare “che le condizioni e le modalita’ di accesso per i
soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel
rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in
riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere
l’obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili,
garantendo altresi’ il rispetto: dell’ambiente, la sicurezza degli
impianti e la salute degli addetti”, e dunque anche il compito di
adoperarsi per la concreta realizzazione delle predette finalita’;
Considerato, pertanto, che l’art. 2 della legge 14 novembre 1995,
n. 481, consente alle autorita’ di regolazione dei servizi di
pubblica utilita’ di intervenire sulle condizioni di svolgimento dei
servizi ove cio’ sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli
utenti disabili;
Considerato che il rispetto dell’obbligo di uguaglianza nella
prestazione del servizio richiede necessariamente, per assicurare
un’effettiva parita’ di trattamento, la previsione di condizioni di
offerta differenziate in presenza di situazioni obiettivamente
peculiari, valutate come tali dallo stesso legislatore, qual e’
appunto quella degli utenti disabili;
Considerato quindi che, in attuazione della predetta norma, deve
essere soddisfatta l’esigenza di agevolare la fruizione dei servizi
di telecomunicazione da parte di entrambe le categorie di utenti
disabili sopra ricordate, avendo riguardo: per gli utenti sordi, al
servizio di telefonia mobile (sempre piu’ capillarmente diffuso, con
una funzione non di rado addirittura sostitutiva delle reti fisse),
con particolare riferimento a quelle prestazioni del servizio che
consentono loro, in ragione della disabilita’, di soddisfare piu’
adeguatamente la fondamentale liberta’ di comunicare; per gli utenti
ciechi totali, alla disponibilita’ di un efficace accesso ad Internet
da postazione fissa, con riferimento alla necessita’ da parte loro di
tempi di collegamento superiori rispetto agli altri utenti, per
assicurarne cosi’ le liberta’ di comunicazione e di circolazione,
nonche’ l’integrazione socio-lavorativa;
Ritenuto allo scopo opportuno, pertanto, prevedere, da un lato, che
tutti gli operatori mobili propongano agli utenti sordi un’offerta
annuale specifica, applicabile ad una sola numerazione per ciascun
utente sordo, che preveda l’invio di un numero determinato di SMS
gratuiti al giorno, e contempli altresi’ per ciascun servizio offerto
un prezzo non superiore al miglior prezzo proposto dallo stesso
operatore per il corrispondente servizio alla propria utenza;
dall’altro, che tutti gli operatori che forniscono servizi Internet
da postazione fissa assicurino agli utenti ciechi totali un congruo
numero di ore mensili di navigazione gratuita;
Ritenuto, altresi’, che tali interventi, perseguendo ragionevoli
esigenze di eguaglianza a favore dei suddetti utenti disabili,
determinano oneri giustificati in quanto, in particolare, la
prescrizione di fornire un plafond minimo di 50 SMS gratuiti al
giorno da postazione mobile per i sordi e quella di fornire 90 ore
mensili gratuite di navigazione in Internet per i ciechi da
postazione fissa, risultano essenziali per assicurare a tali soggetti
condizioni di comunicazione paritarie rispetto a quelle di cui gode
ogni altro consociato;
Rilevato che l’art. 1, comma 2, della legge n. 381 del 1970
definisce i soggetti sordi, mentre l’art. 2 della legge n. 138 del
2001 definisce i soggetti ciechi totali, e sottolineato che entrambe
le categorie, al solo titolo della loro minorazione, e quindi
indipendentemente da qualsivoglia requisito di reddito, hanno diritto
a percepire, rispettivamente, l’indennita’ di comunicazione di cui
alla legge n. 508 del 1988 e l’indennita’ di accompagnamento di cui
alla legge n. 406 del 1968;
Ritenuto pertanto opportuno subordinare la fruizione delle
agevolazioni e delle altre misure speciali previste dalla presente
delibera, analogamente, alla sola condizione oggettiva dell’essere
portatore della disabilita’ prescindendo dalla condizione soggettiva
reddituale, e, conseguentemente, individuare come beneficiari
dell’agevolazione i soggetti affetti da cecita’ totale o sordita’
totale;
Vista la delibera del 19 febbraio 2007, n. 12, del Consiglio
nazionale degli utenti con la quale e’ stata segnalata la necessita’
di introdurre misure di agevolazione che tenessero conto “dei
cambiamenti del contesto sociale ed economico, dei progressi
tecnologici e delle esigenze di comunicazione degli utenti non
vedenti e non udenti penalizzati dalla normativa attualmente vigente
rispetto alle altre categorie di diversamente abili”;
Considerato che, come si evince dalle segnalazioni giunte
all’Autorita’ anche dalle associazioni rappresentative delle
categorie di utenti contemplate dalle citate delibere 314/00/CONS e
330/01/CONS, molti degli aventi diritto alle agevolazioni hanno avuto
difficolta’ di accesso alle medesime, sia per la complessita’ dei
relativi moduli di domanda, sia a causa di una carenza generale di
informativa al riguardo, tanto che dalle informazioni assunte risulta
che il numero dei soggetti che usufruiscono effettivamente delle
predette agevolazioni e’ sensibilmente inferiore rispetto al numero
degli aventi diritto;
Ritenuto, pertanto, che debbano essere semplificate le modalita’ di
presentazione delle domande alle imprese fornitrici del servizio per
ottenere le agevolazioni stabilite dalla presente delibera,
prevedendo a tal fine che gli aventi diritto debbano allegare
esclusivamente la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti stabiliti dalla delibera stessa, escludendosi quindi la
possibilita’ per le imprese di chiedere l’esibizione o il deposito di
documentazione ulteriore;
Ritenuto opportuno, allo stesso scopo, prevedere la collaborazione
fra le imprese fornitrici dei servizi e le associazioni
rappresentative delle categorie di utenti, che sono gli enti piu’
idonei ad individuare, far comprendere e rendere superabili le
difficolta’ di dialogo e di interazione con le relative fasce di
utenza, per l’individuazione di adeguate forme di pubblicita’ delle
agevolazioni disponibili e per la predisposizione di moduli di
domanda di semplice e rapida compilazione;
Auditi i soggetti interessati, operatori ed associazioni di
consumatori e utenti e rappresentative delle categorie particolari
interessate dal procedimento, in data 6 luglio 2007;
Visti gli atti del procedimento avviato con delibera 612/06/CONS;
Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli,
relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.
1. L’Autorita’ adotta il provvedimento recante disposizioni in
materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari
categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al
pubblico.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e’ riportato
nell’allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale
dell’Autorita’.
Roma, 3 ottobre 2007
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori: Magri-Napoli

Allegato A

Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate
a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici
accessibili al pubblico.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) “Autorita”: l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche”
adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) “abbonato”: la persona fisica o giuridica che sia parte di
un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
d) “utente”: la persona fisica o giuridica che utilizza o
chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
e) “operatore mobile”: un’impresa autorizzata a fornire servizi
di comunicazione elettronica di tipo mobile e personale, ivi inclusi
gli operatori MVNO (Mobile Virtual Network Operator) e quelli ESP
(Enhanced Service Provider);
f) “operatore di servizi di accesso ad Internet da postazione
fissa”: un’impresa autorizzata a fornire servizi di comunicazione
elettronica, comunque realizzati, che consentono all’apparecchiatura
terminale dell’utente, situata in postazione fissa, di comunicare con
i sistemi connessi alla rete Internet e includono tutte le funzioni
di accesso che sono necessarie a comunicare in Internet;
g) “servizio telefonico accessibile al pubblico”: un servizio
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere
chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di
emergenza tramite uno o piu’ numeri, che figurano in un piano
nazionale o internazionale di numerazione, e che puo’ inoltre, se
necessario, includere uno o piu’ dei seguenti servizi: l’assistenza
di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la
fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio
a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i
consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la
fornitura di servizi non geografici;
h) “sordi”: i soggetti definiti tali ai sensi della legge n.
381 del 1970 e successive modifiche ed aventi diritto alla indennita’
di comunicazione di cui alla legge n. 508 del 1988 e successive
modifiche;
i) “ciechi totali”: i soggetti definiti tali ai sensi della
legge n. 138 del 2001 ed aventi diritto alla indennita’ di
accompagnamento di cui alla legge n. 406 del 1968 e successive
modifiche;
l) “nucleo familiare”: il nucleo familiare come definito
dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come
modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2001 e successive
modifiche.

Art. 2.

Agevolazioni per sordi

1. Gli abbonati residenziali sordi e gli abbonati residenziali
nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati
dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico di
categoria B.
2. La domanda di esenzione e’ presentata dall’abbonato alle
imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell’art. 58 del
Codice al momento della richiesta di abbonamento o in qualsiasi
momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve
essere allegata esclusivamente la certificazione medica comprovante
la sordita’, rilasciata dalla competente autorita’ sanitaria
pubblica, nonche’, per il caso in cui la domanda sia presentata da un
abbonato convivente con il soggetto sordo, la certificazione relativa
alla composizione del nucleo familiare.
3. L’esenzione ha effetto dal giorno di presentazione della
domanda completa della documentazione di cui al comma 2 e per tutta
la durata del rapporto contrattuale. L’abbonato e’ tenuto a
comunicare immediatamente all’impresa fornitrice del servizio la data
in cui il soggetto sordo abbia eventualmente cessato di far parte del
nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa l’esenzione
non e’ piu’ riconosciuta e l’impresa che fornisce il servizio ha il
diritto di chiedere il pagamento dei canoni indebitamente omessi.
4. Le imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi
dell’art. 58 del Codice, in collaborazione con almeno un’associazione
rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, pubblicizzano
le disposizioni del presente articolo con le modalita’ piu’ idonee ad
assicurarne la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente
delibera, le imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi
dell’art. 58 del Codice, in collaborazione con almeno una
associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi,
aggiornano il modulo per presentare la domanda di esenzione al fine
di agevolarne l’esatta compilazione da parte dei soggetti
interessati.

Art. 3.

Misure specifiche per sordi

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481, gli operatori di telefonia mobile
predispongono un’offerta specificamente destinata agli utenti sordi
che comprenda l’invio di almeno 50 (cinquanta) SMS gratuiti al
giorno, e nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali
utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque
applicato dal medesimo operatore all’utenza, anche nell’ambito di
promozioni.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli operatori di telefonia
mobile comunicano all’Autorita’ la loro offerta specifica, nonche’ le
loro migliori offerte dei servizi di cui al comma 1 disponibili sul
mercato nell’anno corrente.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno l’offerta specifica di cui
al comma 1, che ha decorrenza dal successivo 1° gennaio e durata
annuale, e’ comunicata dagli operatori agli utenti sordi con le forme
e le modalita’ individuate al comma 6, ed e’ resa pubblica sui siti
web dei primi e tramite gli usuali canali informativi e pubblicitari.
Entro il medesimo termine ciascun operatore mobile comunica
all’Autorita’, anche a scopi comparativi, il link alla pagina web ove
l’offerta specifica e’ consultabile.
4. L’adesione all’offerta specifica di cui al comma 1 puo’ essere
effettuata, senza oneri, al momento della conclusione del contratto o
in qualsiasi momento successivo del rapporto, presentando
all’operatore di telefonia mobile la certificazione medica
comprovante la sordita’ rilasciata dalla competente autorita’
sanitaria pubblica.
5. Ciascun utente sordo ha diritto ad accedere all’offerta
specifica di cui al comma 1 con riferimento ad un solo numero
telefonico mobile; l’operatore che fornisce l’offerta puo’ pretendere
dall’aderente la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione
contrattuale di impegno al rispetto del limite predetto.
6. Gli operatori di telefonia mobile, in collaborazione con
almeno un’associazione rappresentativa della categoria dei minorati
auditivi, danno ampia pubblicita’ alle disposizioni del presente
articolo, attraverso forme e modalita’ idonee a garantirne la
conoscibilita’ da parte degli utenti sordi, in particolare per cio’
che riguarda il prezzo dell’offerta di cui al comma 1. Le modalita’
di presentazione della certificazione medica di cui al comma 4 e
della dichiarazione contrattuale di impegno di cui al comma 5 devono
essere semplici e adeguate alla particolare condizione dei soggetti
interessati.

Art. 4.

Misure specifiche per ciechi totali

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad
Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali e
agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco
totale la fruizione di almeno 90 (novanta) ore mensili gratuite di
navigazione Internet.
2. La domanda per l’agevolazione di cui al comma 1 e’ presentata
dall’utente all’operatore che fornisce il servizio al momento della
conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del
rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata
esclusivamente la certificazione medica rilasciata dalla competente
autorita’ sanitaria pubblica comprovante la cecita’ totale, nonche’,
per il caso in cui la domanda sia presentata da un utente convivente
con il soggetto cieco totale, anche la certificazione relativa alla
composizione del nucleo familiare.
3. L’agevolazione ha effetto dal giorno di presentazione della
domanda completa della documentazione di cui al comma 2 e per tutta
la durata del rapporto contrattuale. L’utente contraente e’ tenuto a
comunicare immediatamente all’operatore che fornisce il servizio la
data in cui il soggetto cieco totale abbia eventualmente cessato di
far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla
stessa data l’agevolazione non e’ piu’ riconosciuta e l’operatore ha
il diritto di chiedere il pagamento del servizio indebitamente
omesso.
4. Gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione
fissa, in collaborazione con almeno un’associazione rappresentativa
della categoria dei minorati visivi, pubblicizzano le disposizioni
del presente articolo con le modalita’ piu’ idonee ad assicurare la
piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente delibera, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da
postazione fissa, in collaborazione con almeno una associazione
rappresentativa della categoria dei minorati visivi, aggiornano o
elaborano idonei sistemi comunicativi per agevolare la presentazione
della domanda di agevolazione da parte dei soggetti interessati.

Art. 5.

Costi delle agevolazioni

1. Le imprese fornitrici del servizio universale incaricate ai
sensi dell’art. 58 del Codice forniscono evidenza dei costi derivanti
dal sistema delle agevolazioni di cui all’art. 2 predisponendone una
distinta rappresentazione nell’ambito del relativo sistema di calcolo
del costo netto, secondo la normativa vigente.
2. Il costo netto derivante dalle agevolazioni di cui di cui
all’art. 2 e’ finanziato attraverso l’imputazione al servizio
universale, secondo la normativa vigente.

Art. 6.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del
presente provvedimento determina l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 98 , comma 11, del Codice.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4
del presente provvedimento determina l’applicazione delle sanzioni di
cui all’art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481 del 1995.

Art. 7.

Norme finali

1. L’Autorita’ si riserva di rivedere, entro un anno dalla data
di pubblicazione della presente delibera, la disciplina e la misura
delle agevolazioni contemplate dagli articoli precedenti, tenendo
conto anche delle segnalazioni ricevute.
2. Con successivo provvedimento saranno disciplinate le
agevolazioni per soggetti in particolari condizioni di disagio
economico e sociale, sentite anche le associazioni sindacali dei
lavoratori.

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