Gazzetta Ufficiale N. 90 del 18 Aprile 2009 – Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – Deliberazione 15 aprile 2009

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche’ di tribune elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009. (09A04523)

 
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
 
Premesso:
che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2009,
sono stati indetti per i giorni 6 e 7 giugno 2009 i comizi elettorali
per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia;
Visto:
a) quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla RAI e
di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla potesta’ di dettare prescrizioni atte a garantire
l’accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di
parita’, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente
le rubriche di informazione elettorale, l’art. 1, comma 1, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potesta’
della Commissione in materia di par condicio nella programmazione
radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialita’,
dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche’ alla tutela
delle pari opportunita’ tra uomini e donne, l’art. 3 del Testo Unico
della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, nonche’ gli atti di indirizzo approvati dalla
Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997,
nonche’ l’11 marzo 2003;
d) quanto alla disciplina dell’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, in ultimo la legge 20 febbraio 2009, n. 10
;
e) la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali
(delibere del 19 gennaio 1994, del 27 aprile 1999 e del 7 aprile
2004), nonche’ l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
considerata altresi’ l’urgenza di provvedere e i precedenti di
definizione, nella sede dell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, di provvedimenti di disciplina di campagne
elettorali;
consultata:
l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta della
Commissione dell’8 aprile 2009;
 
Dispone
 
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa’
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
 
Art. 1.
 
Ambito di applicazione
 
 
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla
campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere
efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione.
 
Art. 2.
 
Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale
 
 
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la
programmazione radiotelevisiva della RAI avente ad oggetto le
trasmissioni di cui al presente provvedimento ha luogo esclusivamente
nelle forme e con le modalita’ indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all’art. 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo’ effettuarsi mediante forme di
contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il
raffronto in condizioni di parita’ tra differenti posizioni politiche
e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune
disposte dalla Commissione, di cui all’art. 9 del presente
provvedimento, nonche’ le interviste e le conferenze stampa di cui
agli articoli 10 e 11, e con le eventuali ulteriori trasmissioni
televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, ai sensi
dell’art. 3 del presente provvedimento. Le trasmissioni possono
prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che
rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all’art. 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita’
di cui all’art. 4 del presente provvedimento;
c) l’informazione e’ assicurata mediante i notiziari e gli altri
programmi a contenuto informativo, di cui all’art. 5, purche’ la loro
responsabilita’ sia ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi di legge;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o
regionale della RAI non e’ ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne’ che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
 
Art. 3.
 
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione
nazionale autonomamente disposte dalla RAI
 
 
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI
programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione
nazionale.
2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel
periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di
presentazione delle candidature, garantiscono spazi:
a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo
almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; nonche’
alle forze politiche cui dichiari di appartenere almeno un
rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell’ultimo
quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il
rinnovo del Parlamento nazionale. La dichiarazione di appartenenza da
parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere
trasmessa alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I
rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare
l’appartenenza a piu’ di una forza politica;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a),
che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a)
e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un
rappresentante nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’art. 2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del
Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d’intesa fra
loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentativita’ con quelle di pariteticita’, le forze politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in
volta rappresenteranno i due Gruppi.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di
cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con
il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare
almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze
linguistiche, ancorche’ presenti in una sola circoscrizione, hanno
diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
irradiate esclusivamente nelle regioni ove e’ presente la minoranza
linguistica stessa.
4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per
il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in
proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al
comma 2, lettere a), b), c) e d).
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile e’
ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita’ tra gli aventi
diritto puo’ essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima
trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di piu’ trasmissioni,
purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. In
ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei
principi di equita’ e di parita’ di trattamento, e procedendo
comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che
dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.
8. La responsabilita’ delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 4.
 
Messaggi autogestiti
 
 
1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette a
diffusione nazionale messaggi politici autogestiti di cui all’art. 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. La RAI informa i soggetti di cui all’art. 3, comma 3, e – previa
loro specifica richiesta, entro i sette giorni successivi allo
scadere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature –
ripartisce fra tali soggetti gli spazi per i messaggi. La richiesta
va inoltrata a RAI Parlamento, Testata Servizi Parlamentari, Largo
Willy De Luca 4, 00188 – Saxa Rubra, Roma, oppure tramite fax al
numero 06-33171123, ovvero tramite e-mail all’indirizzo
[email protected]. Nella richiesta e’ indicata la durata di
ciascuno dei messaggi richiesti ed e’ specificato se e in quale
misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche
della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati
in proprio, purche’ con tecniche e standard equivalenti a quelli
abituali della RAI (Betacam, DV, miniDV, DVD). I messaggi prodotti
con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti
dalla RAI nella sua sede di Roma.
3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della presente
delibera, la RAI comunica all’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1,
nonche’ la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto
della necessita’ di coprire piu’ di una fascia oraria. La
comunicazione della RAI e’ valutata dalla Commissione con le
modalita’ di cui all’art. 12 del presente provvedimento, garantendo
la collocazione dei soggetti aventi diritto nelle stesse fasce
d’orario e sulla medesima rete. L’Ufficio di Presidenza della
Commissione, valutata la congruita’ della ripartizione degli spazi,
ne autorizza la messa in onda.
4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 2 la RAI
provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
5. Per quanto non e’ espressamente previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 5.
 
Informazione
 
 
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a
rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla
correlazione ai temi dell’attualita’ e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari
diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri
di tutela del pluralismo, dell’imparzialita’, dell’indipendenza,
della completezza, dell’obiettivita’ e di parita’ di trattamento fra
le diverse forze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, osservano in maniera
rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2,
considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed
esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico
espresse da soggetti e da persone non direttamente partecipanti alla
competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano
oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla
conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai
conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti,
non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza
diretta di membri del Governo o di esponenti politici.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi
di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere
rilevante l’esposizione di opinioni e di valutazioni
politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu’ ampia ed
equilibrata presenza e possibilita’ di espressione ai diversi
soggetti politici.
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del
presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati,
e’ assicurato d’ufficio dall’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
Art. 6.
 
Programmi dell’accesso
 
 
1. La programmazione nazionale e regionale dell’accesso e’ sospesa
a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6
e 7 giugno.
 
Art. 7.
 
Trasmissioni per i non udenti
 
 
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI
cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l’illustrazione
dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel
corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all’art. 4 possono essere
organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con
modalita’ che ne consentano la comprensione anche da parte dei non
udenti.
 
Art. 8.
 
Illustrazione delle modalita’ di voto e di presentazione delle liste
 
 
1. Almeno dal quinto giorno successivo all’approvazione del
presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette, con diffusione
nazionale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli
adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la
sottoscrizione delle liste.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e
trasmette altresi’, in rete nazionale, una scheda televisiva e una
radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle
elezioni del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009, con
particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalita’ di
espressione del voto, ivi comprese le speciali modalita’ di voto
previste per gli elettori diversamente abili e per quelli
intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e
Tribune, prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che le
renda fruibili alle persone non udenti.
4. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre
specificamente informare sulle modalita’ di voto all’estero dei
cittadini italiani residenti in altri Paesi dell’Unione europea, e su
quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non
italiani che vi risiedano.
 
Art. 9.
 
Tribune elettorali
 
 
1. Per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali, in orari di buon
ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali,
comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto
informativo, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche,
ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti,
organizzata con la formula del confronto tra un numero di
partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra
quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto
equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e
raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse
anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all’art. 3, comma 2. Alle Tribune trasmesse
successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all’art. 3, comma 3.
3. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della
RAI.
4. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni,
ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo’
proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
5. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni
radiofoniche, tenendo conto della specificita’ del mezzo, deve
tuttavia conformarsi quanto piu’ possibile alle trasmissioni
televisive. L’orario delle trasmissioni e’ determinato in modo da
garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto
delle corrispondenti televisive.
6. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la
registrazione e’ effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa
in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono
parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in
diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione,
di dichiarare che si tratta di una registrazione.
7. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente
diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta’ degli
altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle predette
assenze o rinunce.
8. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento e’ possibile con il
consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
9. Le ulteriori modalita’ di svolgimento delle Tribune sono
delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla
Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene
fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’art.
12. Le modalita’ di svolgimento e i calendari saranno comunicati
anticipatamente alla Commissione.
 
Art. 10.
 
Interviste dei rappresentanti nazionali di lista
 
 
1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni
precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all’art. 9,
un’intervista per ciascuna delle liste di cui all’art. 3, comma 3.
2. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende
parte il rappresentante nazionale della lista, il quale puo’ delegare
altre persone anche non candidate.
3. Ciascuna intervista viene diffusa anche sottotitolata e tradotta
nella lingua dei segni; essa ha la durata di venti minuti ed e’
trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata
sia trasmessa piu’ di una intervista, le trasmissioni devono essere
consecutive.
4. L’ordine di trasmissione delle interviste e’ determinato secondo
il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel
Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per
prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei
casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede
mediante sorteggio.
5. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra il giornalista e l’intervistato; se sono registrate, la
registrazione e’ effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa
in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono
parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in
diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione,
di dichiarare che si tratta di una registrazione.
 
Art. 11.
 
Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista
 
 
1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 9 e 10, la
RAI predispone e trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il
voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti
nazionali di lista dei soggetti politici di cui all’art. 3, comma 3.
2. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di quarantacinque minuti
ed e’ trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30, possibilmente in date
diverse da quelle delle interviste di cui all’art. 10 e comunque in
orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero
uguale di giornalisti, entro il massimo di tre. La Direzione di RAI
Parlamento individua un elenco di giornalisti non dipendenti dalla
concessionaria in rappresentanza di differenti testate giornalistiche
e delle diverse sensibilita’ sociali, culturali e politiche oltre che
scelti in modo da assicurare l’effettivita’ del contraddittorio nella
trasmissione e il pluralismo nell’ambito del ciclo. La partecipazione
e’ da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.
3. La conferenza stampa e’ moderata da un giornalista o da una
giornalista della RAI: essa e’ organizzata e si svolge in modo tale
da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e
parita’ di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I
giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
4. Le conferenze stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano
peraltro le disposizioni di cui all’art. 3, commi 5, 6 e 7, e di cui
all’art. 9, commi 4, 5, 7 e 9.
 
Art. 12.
 
Comunicazioni e consultazione della Commissione
 
 
1. I calendari delle trasmissioni, che terranno tecnicamente conto
della necessita’ di informare i cittadini residenti nei Paesi membri
dell’Unione europea, l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di
ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente
provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario
di massima delle trasmissioni di cui al comma 1 dell’art. 1 e al
comma 4 dell’art. 5 pianificate fino alla data del voto oltre che, il
venerdi’ precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle
trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdi’ sino al termine della
competizione elettorale la RAI comunica alla Commissione e
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto
informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate,
indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la
ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei
programmi di informazione di cui all’art. 5.
2. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di
Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per
l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli
atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente
menzionate dal presente provvedimento, nonche’ le ulteriori questioni
controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 13.
 
Responsabilita’ del Consiglio d’amministrazione
e del Direttore generale
 
 
1. Il Consiglio d’amministrazione e il Direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel
presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per
le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza
agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art. 1,
comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 15 aprile 2009
 
Il presidente: Zavoli
 
 

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